Comunicazioni IVA trimestrali dal 2017: testo ufficiale del decreto legge fiscale

Redazione - IVA

Mini dichiarazioni IVA o comunicazioni trimestrali (semestrali per il primo anno?): ecco le novità previste dal testo ufficiale del Decreto Legge 193/2016 e le possibili modifiche.

Comunicazioni IVA trimestrali dal 2017: testo ufficiale del decreto legge fiscale

Dal 2017 la materia dell’IVA verrà fortemente stravolta. Per effetto di quanto previsto dal testo ufficiale del decreto Legge fiscale numero 193/2016 dal 2017 verranno introdotte le comunicazioni IVA trimestrali, una sorta di mini dichiarazioni iva che sostituiranno altri adempimenti richiesti in materia IVA (per esempio lo spesometro).

Tale riforma, tuttavia, ha incontrato le vibranti prosteste degli operatori professionali del settore (commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro) in quanto appare disorganica, scarsamente aderente alle norme sistemiche e collegata ad un sistema sanzionatoria abonorme.

In questo articolo riportiamo il testo ufficiale del decreto legge fiscale numero 193/2016 che modifica la normativa sulla comunicazione e dichiarazione dati IVA dal 2017.

Comunicazioni VA trimestrali 2017: gli emendamenti presentati e le possibili novità

Il Decreto Legge 193/2016 è in fase di conversione in questi giorni, con il Governo Renzi pronto a mettere la questione di fiducia (ovvero: o votate per il Decreto o cade il Governo).

Al momento gli emendamenti presentati sono molti e riguardano essenzialmente:

  • la gestione del primo anno (2017) con la probabile introduzione della scadenza semestrale (quindi solo due comunicazioni in luogo di quattro). Ma varrebbe solo per il primo anno;
  • la possibilità di variare la scadenza per l’invio telematico della comunicazione relativa al secondo trimestre: non più al 31 agosto ma al 16 settembre;
  • il regime sanzionatorio, con la riduzione delle sazioni ad un livello più umano.

Per non ingenerare confusione nei nostri lettori - anche alla luce dei numerosi emendamenti presentati - preferiamo quindi trattare in questa sede la versione originaria del testo ufficiale del Decreto Legge 193/2016. Successivamente, non appena il Decreto sarà ufficialmente convertito, daremo conto delle analisi e degli effetti relativi al testo ufficiale.

Comunicazioni iva trimestrali 2017: articolo 4 D.L. 193/2016 e recupero dell’evasione

La revisione della materia IVA è contenuta nell’articolo 4 del Decreto Legge 193/2016 dove si prevedono le nuove modalità di comunicazione IVA trimestrale o mini dichiarazioni iva.

L’oggetto della comunicazione dati iva trimestrale è previsto dal comma 1:

In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonche’ i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all’ultimo trimestre e’ effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio”.

Il comma successivo indica il contenuto minimo di dati da inviare al Fisco ovvero:

a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
b) la data ed il numero della fattura;
c) la base imponibile;
d) l’aliquota applicata;
e) l’imposta;
f) la tipologia dell’operazione.

Comunicazione trimestrale IVA 2017 anche per le liquidazioni periodiche

Uno dei punti più controversi legati alla riforma delle comunicazioni dati iva è relativo all’obbligo di comunicare anche le liquidazioni periodiche dell’IVA:

I soggetti passivi trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalita’ di cui all’articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate ai sensi dell’articolo 1, commi 1
e 1‐bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonche’ degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate
.”

Comunicazione dati IVA trimestrale 2017: esclusi i contribuenti minimi e forfettari

La comunicazione dati IVA trimestrale 2017 è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Sono quindi esclusi da questo adempimento i contribuenti titolari di partita iva che si trovano nel regime dei contribuenti minimi e forfettari.

Comunicazione dati IVA trimestrale 2017 per le imprese multiattività: che fare?

In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

Sanzioni comunicazione dati IVA trimestrale 2017

Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall’articolo 21, del decreto‐legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione di € 25, con un massimo di € 25.000. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all’articolo 21‐bis, del decreto‐legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e’ punita con una sanzione da € 5.000 a € 50.000.

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