Codici ATECO 2025, prime istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazioni e adempimenti

Con la risoluzione n. 24/E dell'8 aprile l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sui codici ATECO 2025. Cosa fare e come verificare la propria posizione fiscale

Codici ATECO 2025, prime istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

Codici ATECO 2025, l’Agenzia delle Entrate pubblica i primi chiarimenti.

La risoluzione n. 24/E dell’8 aprile illustra le novità operative dal mese in corso relativamente alla nuova classificazione ATECO.

La verifica del codice attività delle partite IVA si effettua tramite il Cassetto Fiscale e, dal punto di vista operativo, l’utilizzo delle codifiche adottate dall’ISTAT è obbligatorio nelle dichiarazioni e negli adempimenti effettuati dal 1° aprile.

Variazione dati non necessaria, salvo il caso in cui sia espressamente previsto da disposizioni normative o regolamentari.

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Codici ATECO 2025, le prime istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Dal 1° aprile sono attivi a livello operativo i nuovi codici ATECO 2025, sia per i contribuenti che per le Pubbliche Amministrazioni, in sostituzione della versione ATECO 2007.

Dopo le indicazioni fornite dall’INPS, anche l’Agenzia delle Entrate fornisce una prima “bussola” ai contribuenti sul fronte degli adempimenti previsti per allineare la classificazione dell’attività svolta alle modifiche introdotte.

Come illustrato dalla risoluzione n. 24/E dell’8 aprile, i nuovi codici ATECO sono stati implementati nei sistemi per l’acquisizione dei dati anagrafici e nei modelli dichiarativi.

Alle partite IVA spetta il compito di verificare l’eventuale modifica di classificazione, e il primo passo da compiere consiste nella verifica del codice attività attualmente presente in Anagrafe Tributaria.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 24/E/2025
Nuova classificazione ATECO 2025 - le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Codici ATECO 2025, verifica nel Cassetto Fiscale

Come indicato nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, la verifica dei codici ATECO prevalenti e secondari associati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria si effettua accedendo all’area riservata del portale, nella sezione “Cassetto fiscale - Consultazioni - Anagrafica”.

Le credenziali SPID, la Carta nazionale dei servizi (CNS) e la Carta d’identità elettronica (CIE) sono le chiavi per accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate e al Cassetto Fiscale, unitamente alle credenziali Entratel\Fisconline rilasciate ai titolari di partita IVA.

Nuovo codice ATECO 2025, come comunicare la variazione

Il debutto dei nuovi codici ATECO interesserà tutti gli atti e le dichiarazioni presentate dall’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025. Un esempio è la dichiarazione IVA, sulla quale però è data libertà di scelta sulle codifiche da utilizzare.

L’Agenzia delle Entrate specifica che non è in ogni caso necessario presentare una dichiarazione di variazione dei dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’articolo 7, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

È quindi possibile rinviare l’aggiornamento del codice di appartenenza alla prima dichiarazione di variazione effettuata per effetto di specifiche disposizioni, normative o regolamentari.

Un esempio è relativo alla comunicazione di fruizione del bonus ZES Unica, per la quale nella domanda di accesso sarà necessario indicare il codice ATECO aggiornato.

Dal punto di vista operativo, la risoluzione ricorda che la variazione si effettua in diverse modalità.

Per i contribuenti iscritti nel Registro delle Imprese, la dichiarazione di variazione dei dati dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere.

Negli altri casi è, invece, necessario usare i moduli disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ossia:

  • i modelli AA5/6 e AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • il modello AA9/12 per le persone fisiche;
  • e il modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA dei soggetti non residenti.

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