Cessione del credito e sconto in fattura, l'Agenzia delle Entrate aggiorna le FAQ. Le istruzioni del 12 ottobre 2022 riguardano in particolare la comunicazione per i lavori sugli edifici composti da più unità immobiliari posseduti da un unico proprietario e le regole previste per Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale.
Cessione del credito e sconto in fattura, nuove FAQ dall’Agenzia delle Entrate per la comunicazione relativa al superbonus e ai bonus edilizi ordinari.
L’aggiornamento del 12 ottobre 2022 si sofferma in particolare sulle istruzioni previste per i lavori eseguiti sull’edificio composto da più unità immobiliari di un unico proprietario, così come sulle regole per Onlus e enti del volontariato.
Nel primo caso, per gli interventi sulle parti comuni la comunicazione dovrà essere compilata come per i lavori in condominio. Indicazioni specifiche e dettagliate anche in relazione alla cessione del credito e allo sconto in fattura per gli enti del terzo settore, ai fini dell’applicazione del limite di spesa maggiorato.
Soffermiamoci quindi sulle nuove indicazioni operative pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 12 ottobre.
Cessione del credito e sconto in fattura, nuove FAQ dall’AdE: le istruzioni per compilare la comunicazione
In parallelo all’aggiornamento dei software di compilazione e controllo, alla luce della revisione delle specifiche tecniche, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre nuove FAQ relative alla comunicazione di cessione del credito e sconto in fattura, datate 12 ottobre 2022.
Dopo l’ultima pubblicazione relativa alle comunicazioni in caso di SAL, i nuovi chiarimenti affrontano tre casistiche diverse:
- lavori eseguiti su parti comuni di un edificio composto da più unità immobiliari possedute da un unico proprietario;
- interventi eseguiti su varie unità immobiliari distintamente accatastate, possedute da un unico proprietario;
- superbonus con limite di spesa maggiorato per gli interventi realizzati da taluni enti (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale).
In tutti e tre i casi vengono fornite le istruzioni operative per procedere con la compilazione della comunicazione telematica da inviare all’Agenzia delle Entrate.
Cessione del credito e sconto in fattura per i lavori sulle parti comuni dell’edificio di un unico proprietario
Partendo dal primo caso, per i lavori sulle parti comuni dell’edificio di un unico proprietario sarà necessario compilare la comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura per ciascuna tipologia di intervento, secondo le stesse modalità previste per i lavori in condominio.
In particolare quindi, nel frontespizio devono essere indicati:
- nel campo “Condominio Minimo”, il valore ‘2’ (condominio minimo senza amministratore di condominio);
- nel campo “Codice fiscale dell’amministratore di condominio o del condomino incaricato”, il codice fiscale del proprietario;
- nel quadro A, nel campo “N. unità presenti nel condominio”, deve essere riportato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
- nel quadro B vanno indicati i dati catastali di tutte le unità immobiliari che compongono l’edificio;
- nel quadro C deve essere compilata la “Sezione II - SOGGETTI BENEFICIARI”, ripetendo nelle varie righe il codice fiscale del proprietario per ciascuna delle unità immobiliari indicate nel quadro B.
Cessione del credito e sconto in fattura: le FAQ delle Entrate sulla comunicazione per i lavori sulle unità immobiliari di un unico proprietario
La seconda casistica presa in esame nelle nuove FAQ del 12 ottobre riguarda i lavori eseguiti su varie unità immobiliari distintamente accatastate possedute da un unico proprietario.
Per la cessione del credito e lo sconto in fattura bisognerà procedere compilando e inviando per ogni intervento e per ciascuna unità immobiliare diverse comunicazioni.
In alternativa è possibile inviare una sola comunicazione, così come previsto in caso di condominio minimo senza amministratore. Nel frontespizio del modello bisognerà indicare il codice fiscale del proprietario come condomino incaricato alla trasmissione.
Conseguentemente, bisognerà compilare i quadri A, B e C (sezione II) e D della comunicazione, e tra i dati da inserire vi saranno:
- il codice fiscale del proprietario quale beneficiario della detrazione per la quale si intende optare per la cessione del credito;
- le unità immobiliari;
- i dati catastali.
Cessione del credito, sconto in fattura e limiti maggiorati per Onlus, ODV e APS
Terzo e ultimo caso pratico preso in esame nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate riguarda Onlus, enti del volontariato e associazioni di promozione sociale, beneficiari del superbonus con limite di spesa maggiorato.
È l’articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 e prevedere che in tal caso i limiti di spesa previsti per le singole unità immobiliari siano moltiplicati per il rapporto tra superficie complessiva dell’immobile e superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.
A specifiche condizioni la regole sopra esposta consente quindi di beneficiare di un limite di spesa più alto per i lavori effettuati,
“pari a quello ordinariamente previsto per le singole unità immobiliari moltiplicato per il numero di unità abitative “virtuali” di cui si compone il fabbricato stesso.”
Ai fini dell’esercizio dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura sarà quindi necessaria una comunicazione per ciascuna unità immobiliare distintamente accatastata, secondo il modello previsto per gli interventi sulle singole unità immobiliari, in base al numero di unità abitative “virtuali” necessario per l’applicazione del limite di spesa maggiorato.
La spesa complessivamente sostenuta dovrà essere distribuita tra le varie comunicazioni, così come il credito trasferito ai vari cessionari/fornitori, indicando in ciascuna di esse gli stessi dati catastali.
Sarà possibile utilizzare in alternativa la comunicazione avvalendosi delle indicazioni previste per il condominio minimo senza amministratore, inserendo:
- nel quadro A un numero di unità immobiliari “virtuali” tale da ottenere un limite di spesa compatibile con la spesa complessivamente sostenuta;
- nei quadri B, C (sezione II) e D gli stessi dati catastali e il codice fiscale dell’ente come beneficiario.
Queste le istruzioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate, ulteriore tassello per capire come orientarsi nel panorama delle regole che caratterizzano i bonus edilizi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cessione del credito e sconto in fattura, nuove FAQ dall’AdE: le istruzioni per compilare la comunicazione