Cessione del credito verso lo sblocco anche per i vecchi bonus casa, ma i crediti sorti prima del 12 novembre 2021 scatterà l'obbligo di acquisizione di asseverazione e visto di conformità ora per allora. Facciamo il punto di cosa cambia con l'emendamento approvato in Senato il 13 settembre 2022 in sede di conversione del Decreto Aiuti bis.
Cessione del credito, spiragli per lo sblocco delle somme rimaste incagliate nel Cassetto Fiscale dopo l’introduzione delle misure anti-frode.
Con la conversione del Decreto Aiuti bis arriverà una nuova ed ennesima modifica in materia di superbonus e bonus casa, ed è l’emendamento approvato in Senato il 13 settembre 2022 a delineare le nuove regole.
La modifica riguarda la responsabilità in solido nell’ambito della cessione del credito, che si applicherà solo nei casi di dolo e colpa grave.
Un alleggerimento limitato però solo ai crediti per i quali siano stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni richieste ai fini della cessione del superbonus e dei bonus casa.
Regole specifiche quindi per i “vecchi” bonus casa che fino allo scorso 12 novembre potevano essere ceduti senza adempimenti particolari: il venir meno della responsabilità in solido si applicherà esclusivamente con l’acquisizione di visto e asseverazione “ora per allora”.
Cosa cambia quindi? Focus su novità ed aspetti critici.
Cessione del credito per i vecchi bonus casa con asseverazione “ora per allora”: cosa cambia con il DL Aiuti bis
Non solo il superbonus, ma anche i bonus casa ordinari tentano lo sblocco grazie alle novità introdotte in sede di conversione del Decreto Aiuti bis.
L’emendamento approvato in Senato il 13 settembre 2022 dopo un lungo e complesso lavoro di mediazione introduce due modifiche, che riguardano da un lato i crediti sorti dopo la stretta antifrode e dall’altro i “vecchi” bonus casa rimasti bloccati nel Cassetto Fiscale.
Ad essere riscritto è ancora una volta - la dodicesima in circa due anni - l’articolo 121 del Decreto Rilancio n. 34/2022, e al comma 6 viene ora previsto che la responsabilità in solido di fornitori e cessionari si applicherà in presenza di concorso nella violazione esclusivamente in caso di dolo e colpa grave. Le novità si applicheranno esclusivamente:
“ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter.”
Una “clausola di salvaguardia” è inoltre prevista per i vecchi bonus casa diversi dal superbonus.
Per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione di visto di conformità, asseverazioni attestazioni, il cedente che coincida con il fornitore potrà acquisirli ora per allora, per limitare in favore del cessionario la responsabilità in solido.
Una possibilità che quindi mira a tutelare i fornitori che, dopo aver applicato lo sconto in fattura o acquisito i crediti derivanti dai bonus casa ordinari, non sono riusciti ad effettuare ulteriori cessioni.
Cessione del credito con visto e asseverazione “ora per allora” per i fornitori: i punti critici
La possibilità prevista dalla legge di conversione del Decreto Aiuti bis di sbloccare i crediti rimasti incagliati nel Cassetto Fiscale a causa della stretta antifrode si applicherà quindi ai cedenti, soggetti diversi da banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione private, che coincidano con i fornitori.
Le imprese, in particolare quelle che hanno applicato lo sconto in fattura e che si sono trovate nell’impossibilità di cedere successivamente le somme acquisite, potranno quindi acquisire ora per allora visto di conformità, attestazioni e asseverazioni richieste dall’articolo 121, comma 1-ter del Decreto Rilancio.
Nell’ambito dei vecchi bonus casa il compito di acquisire la documentazione che limiterà la responsabilità in solido ai soli casi di dolo o colpa grave ricadrà quindi sui fornitori, che dal canto loro dovranno quindi percorrere a ritroso l’iter che consente di fare una prima verifica circa l’assenza di irregolarità per quel che riguarda il credito fiscale.
In attesa di chiarimenti operativi su come agire, quel che appare certo è che il fornitore rimasto con il credito fiscale bloccato a causa dell’impossibilità di ulteriore cessione dovrà inevitabilmente rivolgersi anche al beneficiario originario della detrazione, per acquisire i documenti necessari per il visto e per l’asseverazione “ora per allora”.
Un lavoro di collaborazione che non può certo dirsi semplice, e che rischia di non risolvere le problematiche sorte in capo alle molte imprese in relazione ai crediti derivanti dai bonus casa acquisiti prima del 12 novembre 2021.
La complicata partita per lo sblocco del superbonus e dei bonus casa non può quindi dirsi vinta, e sarà necessario vedere come si muoveranno gli operatori del settore per valutare l’efficacia delle ultime novità.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cessione del credito per i vecchi bonus casa con asseverazione “ora per allora”: cosa cambia con il DL Aiuti bis