Certificazione unica 2017: ecco cosa prevedono le istruzioni ministeriali in tema di utilizzo e conservazione dei dati. Possibile anche l'invio elettronico al posto della consegna del cartaceo.
La Certificazione Unica 2017 dei sostituti d’imposta, contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), dai sostituti d’imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro la scadenza del 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
La scadenza della trasmissione telematica della certificazione unica 2017 è fissata per il prossimo 7 marzo.
In questo articolo proponiamo ai lettori uno stralcio delle regole previste dalle istruzioni ministeriali in materia di conservazione ed utilizzo dei dati del contribuente in relazione all’invio della certificazione unica 2017.
Certificazione unica 2017: i dati inviati al Fisco
La Certificazione Unica 2017 conterrà anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi. È facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita allo stesso la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.
Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (vedi in questo senso la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 145 del 21/12/06).
Si fa presente che gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione della Certificazione Unica 2017 in forma cartacea.
I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell’anno indicato nell’apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta agli enti previdenziali nonché l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti allo stesso ente previdenziale.
Certificazione unica 2017: l’informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.Lgs. n. 196/2003)
Con l’ informativa sui dati raccolti attraverso la certificazione unica 2017 l’Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzia a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Finalità del trattamento dati relativi alla certificazione unica 2017
I dati forniti dal contribuente con la certificazione unica 2017 verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati indicati nella certificazione unica 2017 possono essere trattati anche per l’applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell’applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è comunque consultabile l’informativa completa sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Certificazione unica 2017: utilizzo e conservazione dei dati