Chi sono i soggetti obbligati alla compilazione ed all'invio telematico della certificazione unica 2018?
Certificazione unica 2018: chi sono i soggetti obbligati alla compilazione ed all’invio telematico?
Sono tenuti all’invio telematico della certificazione unica 2018 in scadenza oggi 7 marzo coloro che nel 2017 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 , dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell’art. 21, comma 15, della L.27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413.
Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2017 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail.
La CU 2018 deve essere inoltre presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Modello O1/M), ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia.
A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante la Certificazione Unica, i dati relativi al personale interessato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’INPS nella sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali.
Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché l’obbligo della denuncia nominativa ai sensi della L. n. 63 del 1993.
Sono tenute alla compilazione della Certificazione Unica tutte le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all’INPS gestione Dipendenti Pubblici. La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d’imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.
I dati contenuti nella presente dichiarazione riguardano l’imponibile contributivo INPS Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini previdenziali ed assicurativi, e gli elementi utili all’aggiornamento della posizione assicurativa degli iscritti.
La dichiarazione, pertanto, ha per oggetto tutti i redditi corrisposti nel 2017 ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrate dall’INPS Gestione Dipendenti Pubblici:
- Gestione Cassa Pensioni Statali;
- Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- Gestione Cassa Pensioni Insegnanti;
- Gestione Cassa Pensioni Sanitari;
- Gestione Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- Gestione INADEL;
- Gestione ENPAS;
- Gestione ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita);
- Gestione Cassa Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- Gestione ENAM.
Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 7 marzo 2018 (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).
Il sostituto d’imposta che nell’anno 2018 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 7 luglio le dichiarazioni Mod. 730/2018 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Modello 730-3).
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