Bonus professionisti casse private: marcia indeitro sui rigetti e riesame delle domande. L'indennità prevista inizialmente dall'art. 44 del decreto cura Italia, destinata al sostegno dei professionisti titolari di partita iva iscritti ad enti previdenziali di diritto privato, modificato ed integrato svariate volte nel corso dei mesi passati, ha creato non pochi dubbi interpretativi, lasciati nelle mani delle singole casse previdenziali, sulle quali il legislatore ha scaricato ogni responsabilità.
In più occasioni abbiamo analizzato il bonus professionisti erogato dalle casse private, in quanto fin da subito la normativa è sembrata ai nostri occhi lacunosa e ricca di dubbi interpretativi, la sua evoluzione inoltre ha creato numerose occasioni di confronto e confusione nel mondo dei liberi professionisti, indecisi sulla presentazione della domanda o meno.
La richiesta per poter usufruire dell’ indennità prevista per i mesi di marzo e successivamente aprile, doveva essere formulata dal professionista attraverso la compilazione di appositi moduli, predisposti dalle casse private avvalendosi delle loro personali piattaforme online, questo ha favorito l’instaurarsi di una procedura non univoca ma soggetta anzi ad interpretazione delle casse stesse.
La formula originale prevista dall’ art. 44 del decreto cura italia non creava eccessive difficoltà in quanto come unico requisito più rigido prevedeva l’obbligo a carico del professionista di rivolgere tale richiesta ad un unico ente previdenziale di diritto privato nel caso in cui, per lo svolgimento della sua attività, fosse esso obbligato ad una plurima iscrizione.
Le successive evoluzioni hanno però portato numerosi dubbi interpretativi, sulla spettanza o meno di tale indennità a quei soggetti che non risultavano essere iscritti ad un unico ente di previdenza privata.
A distanza di mesi e di diversi interventi sulla normativa di riferimento, dubbi e impedimenti sono stati risolti con l’erogazione delle somme previste per marzo.
I professionisti iscritti a più casse private: dubbi e risoluzioni
Il decreto legge 23/2020, attraverso l’integrazione di quanto già previsto dall’art. 44 del decreto 18/2020 ha insinuato un dubbio che per mesi ha messo in crisi i professionisti, i quali si sono trovati a dover interpretare la frase “iscritti in via esclusiva” relativa all’obbligo di appartenenza a casse di previdenza private previsto dalla norma oggetto di analisi, senza ben comprendere se tale assunto dovesse essere letto in senso assoluto o relativo.
La nostra interpretazione è stata la seguente:
“Compiendo un’analisi complessiva si può desumere che avendo già previsto all’interno della domanda originale presentata l’esclusione di una duplice presentazione di tale richiesta, possa essere interpretata la norma alla stregua di un’esclusiva iscrizione a forme di previdenza privata ed obbligatoria senza per forza precludere i soggetti che devono per legge iscriversi a diversi enti al fine di poter svolgere la loro attività professionale.”
Tale interpretazione è stata poi confermata con l’abrogazione dell’art. 34 compiuta dall’art. 24 del Decreto Rilancio, quando il legislatore ha messo ordine su questa situazione e ha reso possibile per i professionisti richiedere il bonus per il mese di aprile.
In ogni caso ci è sembrato doveroso, a quel punto, sollevare un ulteriore dubbio di carattere temporale: i professionisti infatti erano stati chiamati ad integrare le domande di richiesta di tale indennità entro il 30 aprile scorso, data in cui i dubbi nati dall’articolo 34 del DL 23/2020 non erano ancora stati sfatati, quindi molti dei soggetti effettivamente titolati alla richiesta di tale bonus non erano stati messi nelle condizioni idonee e di piena trasparenza legislativa per poter presentare la domanda.
Il dubbio innescato dall’art. 34 del d.lgs 23/2020, successivamente sanato attraverso la sua abrogazione contenuta all’interno del Decreto Rilancio, è stato oggi finalmente risolto anche a livello pratico dalle casse di previdenza private.
Bonus professionisti casse private: dietrofront sui rigetti e riesame delle domande
Molte di esse, infatti, in risposta alle richieste fatte dagli iscritti hanno erogato il bonus anche in via retroattiva a coloro che ne avevano diritto.
È utile in questa sede, quindi, sottolineare che nel caso in cui un libero professionista, iscritto per obbligo di legge ad uno o più istituti di previdenza di diritto privato, il quale non ha nessun trattamento pensionistico e non è obbligato alla contribuzione verso forme di previdenza di tipo pubblico, ha il diritto di ricevere le indennità previste per i mesi di marzo, aprile e maggio, a patto che presenti domanda ad una sola delle casse di previdenza di diritto privato a cui risulta iscritto e che si impegni a non far mai domanda ad altre.
Non esistendo in questo caso un’univoca strada amministrativa, od un unico portale su cui collegarsi al fine di poter presentare tali richieste, si presume che ogni professionista debba richiedere alla propria cassa di previdenza il riesame della sua domanda e la concessione della indennità di cui lui ha diritto.
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