NASPI 2025 e riacquisto della capacità lavorativa

Alessio Mauro - Lavoro

L'INPS è intervenuta in materia di NASPI 2025 con un focus specifico sul riacquisto della capacità lavorativa

NASPI 2025 e riacquisto della capacità lavorativa

L’INPS ha pubblicato oggi il messaggio numero 4468/2024 in cui approfondisce il tema della NASPI 2025 rispetto al riacquisto della capacità lavorativa.

Considerata l’incidenza dell’evento di malattia o di infortunio sul lavoro/malattia professionale sulla decorrenza della prestazione di disoccupazione NASpI e al fine di evitare ritardi nell’istruttoria delle relative domande

gli accertamenti medico legali relativi al riacquisto della capacità lavorativa, ai fini della liquidazione della NASpI, sono eseguiti direttamente dalle Unità operative Complesse medico legali (UOC) o dalle Unità operative Semplici medico legali (UOST)

Come accedere alla NASPI
L’articolo 6, comma 1, del D. LGS. numero 22/2015 prevede che, per accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI:

la domanda deve essere presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro

Quando spetta la NASPI
Il successivo comma 2 del citato articolo 6 prevede altresì che:

la NASpI spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda

Domanda NASPI sospesa in caso di indennizzo per malattia o infortunio

Con la circolare n. 94/2015, attuativa delle disposizioni in materia di NASpI di cui agli articoli 1-14 del decreto legislativo n. 22/2015, in ordine alla decorrenza del termine di presentazione della domanda, al paragrafo 2.6 è stato chiarito che:

nel caso di evento di malattia comune indennizzabile dall’INPS o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorto entro i sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua

Inoltre, in merito alla decorrenza della prestazione, al paragrafo 2.7 della citata circolare n. 94/2015 è stato precisato che:

in caso di evento di malattia o di infortunio sul lavoro/malattia professionale concomitante alla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla fine dell’evento, se la domanda è presentata entro tale termine o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora questa venga presentata oltre l’ottavo giorno ma comunque nei termini di legge

Tuttavia, nonostante tale processo di verifica del riacquisto della capacità lavorativa abbia ridotto significativamente i tempi di attesa per il riconoscimento della prestazione, al fine di rendere ancora più celeri i tempi di liquidazione delle domande in argomento, con il messaggio numero 4468 di oggi l’INPS ha comunicato una importante novità:

per le richieste di NASpI presentate dai lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve essere allegato il certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall’INAIL, il certificato definitivo rilasciato dal predetto Ente

I suddetti certificati medici richiesti, privi di diagnosi, devono essere allegati a cura del richiedente la prestazione, al momento della presentazione della domanda o anche successivamente con la presentazione del modello “NASpI-Com”.

Tali regole operative non sono immediate ma decorrono dal prossimo 1° marzo 2025.

Una successiva comunicazione da parte dell’INPS fornirà indicazioni operative e procedurali per la gestione delle domande in argomento da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.

NASPI 2025 e riacquisto della capacità lavorativa
Messaggio INPS numero 4468 del 27 dicembre 2024

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