Bonus 600 euro professionisti anche con l'iscrizione a due enti di previdenza privata? Non c'è una linea univoca e l'integrazione della domanda, stando alla situazione attuale, non è uguale per tutti. Dipende dalla costruzione dell'autodichiarazione del soggetto di riferimento. Lo spunto per l'analisi arriva dai dubbi di una lettrice di Informazione Fiscale.
Bonus 600 euro professionisti, integrazione della domanda entro il 30 aprile anche se si è iscritti a due enti di previdenza privata? Non c’è una linea univoca. Dipende dall’autodichiarazione: è possibile solo nel documento si afferma in linea generale di essere iscritti in via esclusiva agli enti di diritto privato.
Lo spunto per l’analisi arriva dal quesito di una lettrice. Il dubbio nasce dall’evoluzione delle regole di accesso al bonus 600 euro professionisti.
Dal DL Cura Italia, che lo ha introdotto, al DL Liquidità che ha precisato i requisiti da rispettare è sorta la necessità per il professionista di attestare l’esclusiva iscrizione agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Ma, stando alla situazione attuale, non tutti coloro che sono iscritti a due casse di previdenza privata possono procedere con l’integrazione della domanda.
Bonus 600 euro professionisti, integrazione domanda entro il 30 aprile, ma anche per chi è iscritto a due enti di previdenza?
Facendo un passo indietro, il bonus 600 euro professionisti nasce con l’articolo 44 del del cosiddetto DL Cura Italia.
Il testo di metà marzo, però, non ha fornito alle casse di previdenza private tutti gli elementi necessari per avviare la macchina organizzativa.
Criteri, modalità e requisiti per l’accesso sono stati definiti in maniera adeguata solo con il decreto interministeriale del 28 marzo 2020, grazie al quale è stato possibile avviare l’iter di domanda dell’indennità.
Iter che, però, ha subito presto una battuta d’arresto a causa delle novità introdotte dal decreto numero 23 dell’8 aprile 2020.
L’articolo 34 del cosiddetto Decreto Liquidità, infatti, è intervenuto a precisare che l’accesso al bonus 600 euro professionisti deve essere riservato solo ai “professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva”.
Questo dettaglio in più ha generato tre conseguenze principali:
- le casse di previdenza hanno sospeso le domande per il bonus 600 euro, con un conseguente rallentamento della procedura;
- gli stessi enti hanno previsto un’integrazione della domanda entro la scadenza del 30 aprile 2020 per chiedere al libero professionista di attestare, assumendosene la responsabilità, la persistenza o meno dei requisiti per poter richiedere l’indennità;
- è sorto un dubbio: come bisogna intendere l’esclusività contributiva? riguarda la mera iscrizione a forme di previdenza privata e obbligatoria o deve essere presa in senso assoluto richiedendo la presenza di un’unica iscrizione ad un solo ente di diritto privato di previdenza obbligatoria tra quelli previsti dall’art. 34?
La regola intesa in senso stretto esclude, quindi, quei professionisti che risultano iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, dal momento che, svolgendo più di una attività professionale, sono obbligati ad effettuare la contribuzione a due o più di questi enti?
Dichiarazioni pubbliche di rappresentanti istituzionali (sottosegretari al Ministero del Lavoro e lo stesso presidente AdEPP) lasciano intendere una esclusione dal bonus dei professionisti con due casse, anche se entrambe private.
“Personalmente, sono iscritta a ENPAP e Gestione separata INPGI (INPGI 2), dovrò integrare la domanda presentata ad ENPAP, incerta su cosa dichiarare”.
Scrive una lettrice a Informazione Fiscale esponendo i suoi dubbi sulle regole da seguire.
Bonus 600 euro professionisti, integrazione domanda entro il 30 aprile, ma anche per chi è iscritto a due enti di previdenza?
Non c’è una risposta univoca capace di sciogliere con certezza ogni nodo.
Il problema, infatti, è che il legislatore non avendo chiarito l’interpretazione dell’art. 34 ha demandato tale responsabilità ai singoli enti, che si sono trovati a dover compiere come meri intermediari tutte le misure idonee a raccogliere le domande nel modo più corretto possibile, ma senza sapere con certezza se la modalità da loro seguita fosse quella corretta.
Molti enti hanno difatti riscritto quanto riportato in maniera generica dall’articolo 34, mentre altri hanno preferito dettagliare l’integrazione interpretando l’esclusività in modo letterale.
Da sottolineare che già nella prima fase di autocertificazione, i professionisti iscritti a più di un ente si erano già impegnati ad escludere una domanda plurima, autocertificando di rivolgere la propria richiesta ad un unico ente, quindi il prevedere l’esclusività di iscrizione dopo tale asserzione parrebbe inutile.
Da esperienze dirette di professionisti iscritti a due casse di previdenza di diritto privato, si può affermare che non tutte le autocertificazioni previste per l’integrazione si basano sulle stesse regole.
In alcuni casi viene chiesto di dichiarare:
- di essere un professionista iscritto in via esclusiva agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al d.lgs. 509/94 e al d.lgs. 103/96;
(o in alternativa) - di NON essere un professionista iscritto in via esclusiva agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al d.lgs. 509/94 e al d.lgs. 103/96 e/o di REVOCARE la domanda già presentata.
Non si parla quindi di singolo ente, ma di enti di diritto privato: basta, quindi, che essi siano di diritto privato.
Ma, come evidenziato dalla lettrice, ci sono altri enti come l’ENPAP, Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, che richiedono di autocertificare di essere “Iscritto/a in via esclusiva all’ENPAP” e non semplicemente “iscritto/a in via esclusiva a enti....”.
In questo modo, in caso di doppia iscrizione, letteralmente si dichiarerebbe il falso.
Appare chiaro che in questi casi non è possibile attestare l’esclusività, ma non c’è alcun dubbio che tale normativa dovrà essere successivamente oggetto di chiarimenti, perché così come è stata formulata non esaurisce gli eventuali interrogativi che ne possono derivare.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus 600 euro professionisti, anche se si è iscritti a due enti di previdenza privata?