Diverse le novità sul bonus Transizione 5.0: dalle modifiche al DL n. 39/2024 alle istruzioni MIMIT, focus sui chiarimenti relativi all'avvio delle nuove agevolazioni e al rapporto con la Nuova Sabatini
Bonus Transizione 5.0, nuovi dettagli sui crediti d’imposta previsti per le imprese.
Dalle novità introdotte con l’approvazione in Senato della legge di conversione del DL n. 39/2024, ai chiarimenti MIMIT, prosegue l’iter di indicazioni operative necessarie per l’avvio del nuovo piano di investimenti in ottica green.
Con il primo via libera alla conversione del decreto superbonus, viene specificato che il nuovo bonus per gli investimenti in beni strumentali sarà applicabile dal 1° gennaio 2024, seppur restino ancora dei dubbi sul concetto di data di effettuazione dell’investimento.
Arriva inoltre l’obbligo di un’ulteriore comunicazione per le imprese, al fine di confermare il credito d’imposta richiesto con la prima prenotazione.
In parallelo, dal MIMIT arriva un ulteriore importante chiarimento sulla cumulabilità con la Nuova Sabatini.
Il bonus Transizione 5.0 parte dal 1° gennaio 2024
Nel corso dell’esame in Commissione Finanze del Senato del DL n. 39/2024 è stato approvato un emendamento che ha chiarito le regole relative alla data di decorrenza della nuova disciplina del piano Transizione 5.0.
Il bonus per le imprese introdotto dal decreto legge n. 19/2024 all’articolo 38 sarà riconosciuto peer gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.
Le novità introdotte con il via libera in Senato alla legge di conversione del decreto legge in materia di agevolazioni fiscali delineano quindi in maniera più chiara il periodo di riferimento, sciogliendo uno dei dubbi sorti in merito alla data di applicazione del bonus Transizione 5.0.
Bonus Transizione 5.0, dopo la prenotazione comunicazione entro 30 giorni per attestare l’effettuazione dell’ordine
Novità anche sul fronte delle comunicazioni tra GSE, Ministero e Agenzia delle Entrate.
Si evidenzia che la procedura d’accesso al bonus Transizione 5.0 prevede la necessità per le imprese di prenotare il credito d’imposta richiedibile sulla base degli investimenti in programma. La comunicazione da inviare al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), dovrà contenere una descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
Il GSE comunicherà al MIMIT i numeri degli investimenti agevolabili a cadenza mensile, e non più quotidianamente, e le somme richieste saranno di fatto “bloccate” a valere sul fondo relativo al bonus Transizione 5.0.
Tra le comunicazioni da trasmettere al MIMIT vi rientreranno anche quelle necessarie per attestare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconti pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione, passaggio necessario per evitare di fatto il blocco delle risorse prenotate con la prima comunicazione.
La documentazione necessaria per attestare il pagamento dell’acconto dovrà essere inviata entro 30 giorni dalla prenotazione del crediti d’imposta, pena la decadenza dal beneficio. Le imprese avranno in ogni caso tempo fino al 31 dicembre 2025 per la conclusione dell’investimento, presupposto per la maturazione del credito d’imposta.
Il GSE sarà inoltre chiamato ad effettuare le comunicazioni di cui sopra all’Agenzia delle Entrate in caso di fruizione del credito d’imposta da parte delle imprese in assenza dei presupposti richiesti.
Da chiarire la data di effettuazione dell’investimento
Queste quindi le novità messe nero su bianco con il primo ok alla conversione del DL n. 39/2024, che lasciano in ogni caso alcuni dubbi sul fronte della data di effettuazione dell’investimento.
Ad oggi, mancando indicazioni specifiche, si ritiene debbano applicarsi le regole già chiarite dall’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto n. 4/2023 seppur in riferimento al bonus 4.0.
Secondo le indicazioni fornite, il momento di effettuazione dell’investimento va individuato alla luce degli elementi che caratterizzano la fattispecie secondo le regole previste dall’articolo 109 del TUIR.
Per i beni mobili, l’Agenzia ha quindi evidenziato quanto segue:
- l’investimento si considera effettuato alla data di consegna o spedizione del bene, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui, in base alle clausole contrattuali, si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; non si deve tener conto di eventuali clausole di riserva della proprietà;
- laddove dalle previsioni contrattuali non si evinca esplicitamente la data del trasferimento della proprietà, si dovrà valutare caso per caso se la volontà delle parti del contratto sia stata quella di privilegiare la consegna/spedizione del bene oppure il completo adempimento delle ulteriori prestazioni poste a carico del fornitore.
Chiarimenti la cui applicabilità alla disciplina del bonus Transizione 5.0 si resta in ogni caso in attesa di conferme e, verosimilmente, si renderà necessaria una nuova norma interpretativa per sciogliere gli ultimi dubbi.
Bonus Transizione 5.0 cumulabile con la Nuova Sabatini
Alle novità normative contenute nel pacchetto Transizione 5.0 del DL n. 39/2024 si affiancano i chiarimenti forniti dal MIMIT in relazione al rapporto con la Nuova Sabatini.
Con una FAQ pubblicata negli ultimi giorni si specifica che il credito d’imposta 5.0, non costituendo aiuto di Stato, potrà essere cumulato con la Nuova Sabatini.
Sul punto si evidenzia in ogni caso che le regole di cumulabilità previste dall’articolo 38, comma 18 del decreto legge n. 19/2024 prevedono che il bonus Transizione 5.0:
“è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, (…), non porti al superamento del costo sostenuto.”
Questo quindi il confine dettato dalla norma che determinerà la misura massima di agevolazioni fruibili per i costi sostenuti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus Transizione 5.0, dalla data di avvio al cumulo con la Nuova Sabatini: le ultime novità