Sono più di 77 i milioni di euro attribuiti all'INPS a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per le assunzioni relative al 2023. L'agevolazione spetta ai datori di lavoro che impiegano lavoratori e lavoratrici con disabilità
Arriva decreto che assegna all’INPS le risorse a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
Le risorse del Fondo sono impiegate per finanziare l’agevolazione riconosciuta ai datori di lavoro che nel corso dell’anno assumono lavoratori e lavoratrici con disabilità.
Per il 2023 ammontano in totale a oltre 77 milioni di euro. L’incentivo spetta in proporzione diversa a seconda del grado di disabilità delle persone impiegate e della tipologia di contratto.
Assunzione persone disabili 2023: 77 milioni per gli incentivi del Fondo per il diritto al lavoro
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2023 il decreto firmato dai Ministeri del Lavoro, dell’Economia e per le Disabilità, tramite il quale sono assegnate all’INPS le risorse a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per le assunzioni effettuate nel 2023.
Come si legge anche nel comunicato stampa del Ministero del Lavoro, sono in totale 53,6 i milioni di euro assegnati all’Istituto, che si aggiungono ai:
- 20 milioni già previsti per il 2023 dall’originario decreto interministeriale del 24 febbraio 2016;
- quasi 2 milioni previsti dal DPCM del 21 novembre 2019;
- 2,1 milioni per la sperimentazione di inclusione lavorativa delle persone con disabilità.
Le risorse totali, dunque, ammontano a oltre 77 milioni di euro per il 2023.
Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili è stato istituito dalla legge n. 68 del 1999 con l’obiettivo di incentivare le assunzioni dei lavoratori e delle lavoratrici con disabilità.
Dal 2016 le risorse del Fondo finanziano gli incentivi per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità, erogati dall’INPS, e i progetti sperimentali di inclusione lavorativa delle stesse da parte del Ministero del Lavoro.
Come funziona l’agevolazione finanziata dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
Il bonus per l’assunzione di lavoratori e lavoratrici disabili viene erogato ai datori di lavoro dall’INPS tramite conguaglio nelle denunce contributive mensili utilizzando l’apposita procedura telematica dell’INPS.
Possono beneficiarne sia i datori di lavoro privati che gli enti pubblici economici (anche non soggetti agli obblighi della legge 68/1999), spetta per un massimo di 3 anni nelle seguenti misure:
- 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le assunzioni a tempo indeterminato delle persone con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento, o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria, di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
- 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato delle persone con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79 per cento, o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria, di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
In caso di assunzione di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento l’incentivo spetta per il 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali:
- per un periodo di 60 mesi, nel caso di assunzione a tempo indeterminato;
- per tutta la durata del contratto, nel caso di assunzione a tempo determinato non inferiore a 12 mesi.
Per gli altri dettagli si rimanda al testo del decreto e alle pagine informative sul sito del Ministero del Lavoro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Assunzione persone disabili 2023: 77 milioni per gli incentivi del Fondo per il diritto al lavoro