Agenti di commercio, ai fini della detrazione IVA la ricarica dell'auto elettrica è considerata come carburante e spetta quindi integralmente. Deduzione all'80 per cento e regole specifiche in caso di uso promiscuo. I chiarimenti nella risposta all'interpello n. 477 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 15 dicembre 2023
Agenti di commercio, regole invariate per la detrazione IVA e la deduzione in relazione alla ricarica dell’auto elettrica.
Si applicano le stesse disposizioni previste per i carburanti e indicazioni specifiche sono previste in caso di uso promiscuo del veicolo.
I chiarimenti arrivano dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 477 del 15 dicembre 2023.
Agenti di commercio, ricarica auto elettrica come carburante: detrazione IVA piena
In linea generale, la detrazione IVA prevista per gli acquisti di autoveicoli e relative spese è parziale e ammonta al 40 per cento. Queste le regole dettate dall’articolo 19bis, lettera c) e d) del DPR n. 633/1972, che prevede una disciplina differenziata per i veicoli che formano oggetto della propria attività d’impresa e per gli agenti e rappresentanti di commercio.
In tali ipotesi quindi la detrazione IVA è integrale anche per i carburanti e le stesse regole devono applicarsi in relazione alle auto elettriche.
L’Agenzia delle Entrate fornisce quindi un’interpretazione estesa del concetto di carburante, nel quale rientra anche la ricarica dei veicoli a trazione elettrica.
Sulla possibilità di fruire della detrazione IVA integrale bisogna tuttavia tener presenti le regole previste in caso di utilizzo promiscuo dell’auto elettrica.
Come chiarito dalla circolare 24 dicembre 1997, n. 328/E, gli acquisti di beni e servizi utilizzati sia per il realizzo di operazioni imponibili che per operazioni escluse dal campo IVA, la detrazione spettante è parziale ed è legata “all’entità del loro impiego nelle operazioni soggette ad imposta”.
Spetta al contribuente la scelta del criterio da adottare per l’individuazione della percentuale di detraibilità e, in caso di controlli, sarà necessario provare che le modalità utilizzate siano oggettive e coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati.
Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, che si sofferma inoltre anche sul fronte della deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette.
- Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 477 del 15 dicembre 2023
- Detrazione IVA e deduzione delle spese per la ricarica delle auto elettriche per agenti di commercio
Agenti di commercio, deducibile all’80 per cento la spesa per la ricarica dell’auto elettrica
Chiarimenti anche ai fini delle imposte sui redditi. Le regole in materia di deducibilità del costo sono disciplinate dall’articolo 164, comma 1, del TUIR, che dispone:
“le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e bbis): [...] b) nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell’articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all’80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio”.
Agevolazione potenziata quindi per gli agenti di commercio e, sul fronte dei veicoli elettrici, l’Agenzia delle Entrate richiama ai chiarimenti forniti in materia di bonus carburante per i dipendenti, contenuti nella circolare n. 27/E del 14 luglio 2022, all’interno della quale è stato evidenziato che anche la concessione di buoni per la ricarica di veicoli elettrici è agevolabile.
Un’interpretazione estensiva del concetto di carburante che si applica quindi anche ai fini della deducibilità dell’80 per cento per gli agenti di commercio. Anche in tal caso spetta al contribuente il compito di provare l’entità e il costo dell’energia utilizzata per il rifornimento dell’auto elettrica, anche se effettuato tramite stazione per la ricarica ad uso domestico.
Resta in ogni caso l’obbligo di pagamento con modalità tracciate che, nel caso in oggetto, si riterrà soddisfatto in caso di corresponsione mediante carte di credito o debito delle bollette emesse per la cessione di energia elettrica.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Agenti di commercio, ricarica auto elettrica come carburante: detrazione IVA piena