Voluntary disclosure ter ex-frontalieri ed ex iscritti AIRE: domanda entro il 31 luglio 2018

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazioni e adempimenti

Voluntary disclosure ter: scade il 31 luglio 2018 il termine per l'invio delle domande. Ecco le istruzioni per l'accesso alla procedura di regolarizzazione per ex frontalieri ed ex iscritti AIRE.

Voluntary disclosure ter ex-frontalieri ed ex iscritti AIRE: domanda entro il 31 luglio 2018

Prende il via la voluntary disclosure ter per ex frontalieri ed ex iscritti AIRE: bisognerà presentare domanda entro la scadenza del 31 luglio 2018.

Il modulo per l’invio della domanda così come le istruzioni per l’accesso alla procedura di regolarizzazione per attività e somme detenute all’estero e non dichiarate sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 1° giugno 2018.

Si tratta dello “scudo fiscale” per lavoratori italiani ex residenti all’estero che, grazie alle novità introdotte con il DL fiscale 148/2017 collegato alla Legge di Bilancio 2018 potranno aderire alla procedura di emersione di attività depositate e somme detenute su conti correnti o libretti di risparmio all’estero e non dichiarate al fisco italiano.

I contribuenti rientrati in Italia dopo aver svolto attività di lavoro autonomo o dipendente all’estero potranno aderire alla voluntary disclosure ter e regolarizzare gli importi non dichiarati versando il 3%, a titolo di imposte, sanzioni e interessi, del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016.

Di seguito il modulo di domanda e le istruzioni per l’accesso alla procedura di emersione spontanea pubblicati dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 1° giugno 2018.

Voluntary disclosure ter: domanda di regolarizzazione per ex frontalieri e iscritti AIRE entro il 31 luglio 2018

La scadenza per aderire alla procedura di regolarizzazione di valori e somme non dichiarate detenute all’estero è fissata al 31 luglio 2018: è questo il termine entro cui i soggetti ammessi a quella che è stata definita come vountary disclosure ter potranno aderire alla procedura spontanea di emersione.

Tutte le istruzioni e il perimetro dei soggetti ammessi al mini scudo fiscale per gli italiani precedentemente residenti all’estero sono fornite dall’Agenzia delle Entrate che, innanzitutto, col provvedimento del 1° giugno 2018 pubblica il modulo per presentare domanda.

Potranno accedere alla procedura di regolarizzazione, pagando il 3% del valore delle attività e della giacenza al 2016 delle somme detenute in conti o depositi all’estero i contribuenti fiscalmente residenti in Italia, ex frontalieri ed ex iscritti all’AIRE.

La procedura, introdotta dal DL 148/2017, consente di sanare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale nonché degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi (Irpef, relative addizionali regionali e comunali ed imposte sostitutive dell’Irpef) e/o dell’Ivafe relative alle attività depositate ed alle somme detenute sui conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero alla data del 6 dicembre 2017 (data di entrata in vigore della legge n. 172 del 2017), se derivanti da redditi di lavoro dipendente o autonomo svolto all’estero o dalla vendita di immobili detenuti nello stato estero di prestazione della propria attività lavorativa.

Voluntary disclosure ter ex frontalieri e ex iscritti AIRE - modulo di domanda
Modulo di domanda per l’accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero

Si allegano, inoltre, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione del modulo di domanda:

Istruzioni compilazione domanda
Scarica le istruzioni per compilare il modulo di domanda pubblicate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 1° giugno 2018

Come presentare domanda

Per aderire alla procedura di emersione volontaria e regolarizzare la propria posizione fiscale, gli ex frontalieri ed ex iscritti AIRE dovranno presentare domanda, entro la scadenza del 31 luglio 2018, esclusivamente in modalità telematica.

La trasmissione può essere effettuata direttamente dai soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate, tramite i canali Entratel o Fisconline, o tramite un intermediario abilitato.

Sempre entro la scadenza del 31 luglio 2018 sarà necessario inviare, all’indirizzo PEC generato automaticamente nella ricevuta di avvenuta trasmissione, la documentazione richiesta in allegato, ovvero:

  • l’ammontare delle attività depositate e delle somme detenute oggetto di regolarizzazione e i dati rilevanti per la loro determinazione;
  • la determinazione dei redditi prodotti all’estero da cui le attività depositate o le somme detenute derivano;
  • il corrispettivo della vendita dei beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa, nel caso in cui le attività depositate o le somme detenute da regolarizzare derivano dalla vendita di tali beni immobili;
  • il valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 ovvero, nel caso in cui il suddetto valore a tale data sia pari a zero o negativo, al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente al 2016 con valore superiore a zero;
  • l’individuazione degli eventuali maggiori imponibili, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e/o dell’IVAFE, in relazione ai quali sono state commesse violazioni dichiarative da regolarizzare con la procedura di emersione.

Nel caso in cui la richiesta di accesso alla voluntary disclosure ter sia trasmessa dopo il 26 luglio 2018, la documentazione potrà essere inviata nei successivi 5 giorni.

Per maggiori dettagli si riporta di seguito il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 1° giugno 2018:

Agenzia delle Entrate - provvedimento 1 giugno 2018
Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero ai sensi dell’articolo 5-septies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e modalità attuative

Voluntary ter ex frontalieri e iscritti AIRE: come e quando pagare

I contribuenti che si avvalgono della procedura provvedono al versamento del 3%, a titolo di imposte, sanzioni e interessi, del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 delle somme oggetto di regolarizzazione.

Qualora a tale data il valore o la giacenza siano pari o inferiori a zero, ai fini della determinazione degli importi dovuti si prende a riferimento il 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente al 2016 con valore e giacenza superiori a zero.

La scadenza per il pagamento di quanto dovuto è fissata al 30 settembre 2018 ma il versamento potrà essere ripartito in tre rate mensili di pari importo e, in tal caso, il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato comunque entro il 30 settembre 2018.

Le rate successive dovranno invece essere maggiorate di un importo a titolo di interessi, calcolato al saggio legale attualmente in vigore e pari allo 0,3 per cento annuo.

Il pagamento dovrà essere effettuato con modello F24 Elide utilizzando il codice tributo che sarà successivamente istituito dall’Agenzia delle Entrate.

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