Visite fiscali 2020, quali sono i casi di esonero e quando si ha diritto ad allontanarsi dal proprio domicilio durante orari e fasce di reperibilità? Di seguito tutti gli ultimi chiarimenti forniti.
Visite fiscali 2020: quando si ha diritto all’esonero e quando è possibile allontanarsi dal domicilio durante gli orari e le fasce di reperibilità?
L’esonero dalle visite fiscali ed il codice E nel certificato medico INPS è uno dei temi che desta spesso dubbi da parte dei lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati.
Il tema dell’esenzione dalla reperibilità durante gli orari delle visite fiscali 2020 è stato oggetto di un importante chiarimento da parte dell’INPS.
Sono in tanti a richiedere al proprio medico, all’atto di invio del certificato medico, che venga inserito codice E al fine di evitare i controlli INPS durante le fasce di reperibilità.
Il codice E sui certificati di malattia, tuttavia, non ha alcuna finalità di esenzione dalle visite fiscali ma è usato soltanto con finalità interne all’Istituto.
Non è questo l’unico chiarimento fornito dall’INPS. Vediamo di seguito tutte le novità sulle visite fiscali, per capire quando si a diritto all’esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità.
Esonero visite fiscali INPS: controlli possibili anche in caso di esenzione
Uno dei primi chiarimenti dell’INPS è che anche per i casi di esonero dalle visite fiscali, l’esenzione riguarda soltanto la reperibilità e non il controllo. Questo significa quindi che il controllo concordato sarà sempre possibile, secondo quando chiarito dall’Istituto nella circolare n. 95 del 7 giugno 2016.
Quello che il medico curante certificatore può applicare quindi non è l’esonero totale dalle visite fiscali 2020, ma solo le agevolazioni previste dalla normativa vigente in merito alle esclusioni dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.
L’esonero dalla reperibilità delle visite fiscali riguarda i seguenti casi:
- i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
- i dipendenti pubblici con patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
- stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
Soltanto in questi casi, il medico curante dovrà segnalare l’esenzione dalla reperibilità relativamente alle visite fiscali per malattia.
Esonero visite fiscali 2020: quando e per chi
Le situazioni in cui si applica l’esenzione dalle visite fiscali 2020 sono molteplici, anche per via delle diverse sentenze in materia emesse negli anni che hanno cambiato il rigido orientamento dell’INPS.
Sono tre le casistiche in cui è previsto l’esonero dalle visite fiscali 2020, che potremmo categorizzare così:
- assenza dovuta a forza maggiore;
- situazioni che hanno reso necessaria l’immediata presenza del lavoratore altrove;
- visite, prestazioni e accertamenti specialistici contemporanei alla visita fiscale.
Alcuni esempi, confermati da prassi e giurisprudenza, di giustificata assenza dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità per le visite fiscali sono:
- visite mediche presso il proprio medito curante, quando risulti impossibile effettuarle fuori dalle fasce di reperibilità;
- necessità di iniezioni per trattamenti legati alla causa di presentazione del certificato medico a lavoro;
- ritiro di radiografie collegate al certificato medico;
- cure dentistiche urgenti;
- necessità di recarsi in farmacia.
In base a diverse pronunce della giurisprudenza di merito, è inoltre possibile assentarsi da casa dopo aver presentato il certificato medico anche in casi non strettamente legati alla malattia:
- attività di volontariato che non pregiudichino lo stato di salute indicato nel certificato medico presentato a lavoro;
- visita a parenti in ospedale, se l’orario di visita coincide con le fasce di reperibilità per le visite fiscali.
Si tratta ovviamente di situazioni borderline e ad alto rischio di contestazione da parte dei medici legali dell’INPS. C’è da dire, poi, che in caso di malattia è davvero improbabile che il lavoratore sia dell’“umore giusto” per per svolgere attività di volontariato, mentre è altamente sconsigliato far visita a parenti ammalati in ospedale.
In casi di gravi patologie è previsto l’esonero dalle visite fiscali per chi presenta certificato medico di lavoro.
Codice E esonero visite fiscali: a cosa serve?
In conclusione, l’INPS ha chiarito che il codice E indicato nel messaggio 13 luglio 2015, n. 4752 è un codice a esclusivo uso interno riservato ai medici INPS.
Il codice E quindi non serve a segnalare l’esonero dalle visite fiscali ma è utilizzato durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.
Pertanto, anche in caso di annotazione nel certificato del codice E il lavoratore in malattia non è esonerato né dai controlli INPS né dall’obbligo di reperibilità nelle due diverse fasce mattutine e pomeridiane previste per i dipendenti pubblici e privati.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Visite fiscali, quando si ha diritto all’esonero?