Cos'è e come funziona il metodo della ventilazione dei corrispettivi IVA
Il “vecchio” ma sempre attuale D.M. n. 3495 del 24 febbraio 1973 disciplina il metodo della ventilazione dei corrispettivi.
Esso consiste nella
“registrazione globale dell’ammontare giornaliero degli incassi, senza distinzione per aliquota IVA applicabile, con successiva ripartizione in proporzione agli acquisti effettuati durante l’anno”
I soggetti interessati che possono utilizzare tale metodo sono:
i commercianti al minuto autorizzati alla vendita di merci rientranti in una o più delle seguenti categorie:
- prodotti alimentari o dietetici;
- articoli tessili o di vestiario, comprese le calzature;
- prodotti per l’igiene personale o farmaceutici
I soggetti esclusi sono previsti dagli articoli 4 e 5 del DM 3495 ovvero:
- se il commerciante è autorizzato a vendere anche merci rientranti in altre categorie, la ventilazione è ammessa se l’ammontare annuo degli acquisti e delle importazioni di tali merci è uguale o inferiore al 50% dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni; se il limite del 50% viene superato, la ventilazione non potrà essere applicata nell’anno successivo;
- se l’ammontare annuo dei corrispettivi relativi alle vendite con emissione di fattura, con esclusione di quelle relative all’alienazione di beni strumentali, è superiore al 20% dei corrispettivi totali, nell’anno successivo non sarà possibile avvalersi della ventilazione.
- Ventilazione dei corrispettivi IVA: istruzioni ministeriali
- Decreto ministeriale numero 3495 del 1973 in materia di ventilazione dei corrispettivi IVA
Ventilazione corrispettivi IVA: come fare il calcolo, procedura ed esempio numerico
Al fine di porre in essere la ventilazione dei corrispettivi ai fini IVA, al termine di ciascun periodo di liquidazione, trimestrale o mensile che sia, il contribuente deve:
- sommare l’ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita, suddivisi per aliquota, effettuati nel periodo stesso, con l’ammontare di quelli dei periodi precedenti;
- stabilire il rapporto di composizione percentuale per ciascun gruppo di acquisti soggetti alle diverse aliquote;
- applicare le percentuali di composizione degli acquisti, così ricavate, al totale dei corrispettivi registrati, determinandone, quindi, la ventilazione.
Si ipotizzi, a titolo di esempio, che la farmacia del Dottor Rossi acquisti nel periodo di liquidazione considerato prodotti per 2.000 euro di cui 100 al 22%, 1.450 al 10% e 450 al 4%.
Dopo aver individuato il totale degli acquisti suddivisi per aliquota occorre calcolare il rapporto di composizione percentuale per ciascun gruppo di acquisti soggetti alle diverse aliquote:
- acquisti al 4% → (450/2.000)*100= 22,50%
- acquisti al 10% → (1.450/2.000)*100= 72,50%
- acquisti al 22% → (100/2.000)*100= 5%
Si ipotizzi poi che nel periodo considerato la farmacia Alfa abbia conseguito corrispettivi per 6.500 euro.
Considerando tutti i valori di cui sopra occorre ora applicare le percentuali di composizione degli acquisti al totale dei corrispettivi medesimi e, di conseguenza, applicare le relative aliquote IVA:
- [(6.500 * 22,50%)/1,04] * 4% = 56,25
- [(6.500 * 72,50%)/1,10] * 10% = 428,41
- [(6.500 * 5%)/1,22] * 22% = 71,50
Il totale dell’imposta calcolata sarà pari quindi a 556,16 euro (56,25 + 428,41 + 71,50) con un’aliquota IVA ventilata pari all’8,56% (556,16/6.500)*100.
Volendo essere ancora più precisi, il contribuente titolare di partita IVA dovrà eseguire la procedura di cui all’articolo 3 del DM 3495, rubricato Modalità di calcolo, versamento e dichiarazione dell’imposta dovuta, che per i commercianti che si avvalgono della facoltà di ventilare i corrispettivi prevede i seguenti obblighi:
- annotare nel registro IVA delle fatture di acquisto, gli acquisti e le importazioni destinati alla rivendita, distinti per aliquote e separatamente dagli acquisti o dalle importazioni degli altri beni e servizi;
- alla fine di ciascun mese o trimestre, determinare, distinto per aliquota, l’ammontare globale, al lordo dell’imposta, degli acquisti e delle importazioni dei beni destinati alla rivendita registrati nello stesso periodo e procedere al cumulo di tale ammontare con quello relativo ai beni destinati alla rivendita acquistati o importati nei mesi o trimestri precedenti;
- stabilire, sulla base del cumulo degli acquisti e delle importazioni determinato a termini del n. 2), il rapporto di composizione di ciascun gruppo di beni soggetti, nell’ambito del cumulo, ad aliquote diverse;
- ripartire tra le diverse aliquote l’ammontare globale dei corrispettivi registrati nel mese o nel trimestre, al lordo dell’imposta, mediante applicazione dei rapporti di composizione degli acquisti o delle importazioni, determinati a norma del n. 3);
- depurare i corrispettivi, distinti per aliquote, dell’imposta in essi incorporate (...);
- determinare a norma dei precedenti numeri, salva la detrazione relativa a tutti i beni e servizi acquistati ed importati, l’imposta da dichiarare e da versare per ciascun mese o trimestre;
- indicare nella dichiarazione annuale l’ammontare complessivo dei corrispettivi registrati nell’anno, ripartito per aliquote secondo il rapporto di composizione degli acquisti e delle importazioni di beni destinati alla rivendita registrati nell’anno stesso, determinando la relativa imposta mediante l’applicazione di tale rapporto all’ammontare complessivo dei corrispettivi.
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La ventilazione dei corrispettivi