Notificazione degli atti tributari: il cambio dell'indirizzo ha efficacia solo 30 giorni dopo l'avvenuta variazione anagrafica, ovvero il giorno in cui il contribuente effettua la comunicazione. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza 41137 del 22 dicembre 2021.
In tema di notificazioni degli atti tributari da parte dell’Agenzia delle entrate, la variazione dell’indirizzo ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica, per tale intendendosi il giorno della comunicazione della variazione d’indirizzo a cura del contribuente.
A nulla rileva il giorno in cui il funzionario comunale competente perfeziona l’adempimento burocratico dell’annotazione della variazione anagrafica.
Questo in estrema sintesi il contenuto della Sentenza della Corte di Cassazione n. 41137 pubblicata il 22 dicembre 2021.
La sentenza – Il caso attiene all’impugnazione da parte di un professionista di una cartella di pagamento, basata su un avviso di accertamento che a detta del contribuente non era mai stata notificata.
Più precisamente l’avviso di accertamento era stato notificato presso la vecchia residenza del contribuente successivamente al trentesimo giorno in cui egli aveva comunicato all’anagrafe del proprio comune il trasferimento di residenza, in violazione dell’art. 60, co. 3 del DPR 600/1973 secondo cui le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo hanno efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica.
Il ricorso è stato respinto dalla CTP ma la CTR ha accolto il gravame del professionista.
L’Agenzia delle entrate ha così proposto ricorso avverso la decisione dei giudici d’appello, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 60 comma 1, lett. b-bis e comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR trascurato che l’avviso di accertamento era stato notificato prima del perfezionamento della variazione anagrafica da parte del comune di residenza, di modo che la notifica presso la vecchia residenza era da ritenersi corretta.
Nella sentenza in commento i giudici della sezione tributaria di legittimità hanno respinto le doglianze dell’Amministrazione finanziaria e hanno rigettato il ricorso con annullamento della cartella di pagamento per difetto di notifica.
Il tema ruota attorno alla corretta applicazione dell’art. 60, co. l, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973 che, nella versione vigente ratione temporis, prevedeva che la notificazione deve effettuarsi nel domicilio fiscale del destinatario.
Il successivo comma 3 della norma precisa, inoltre, che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo abbiano efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica.
La Corte di Cassazione ha sancito che il riferimento alla “avvenuta variazione anagrafica” deve essere inteso come il giorno della comunicazione della variazione d’indirizzo a cura del contribuente, che scandisce quindi l’avvio del decorso del termine di trenta giorni, non rilevando il successivo perfezionamento formale dell’iscrizione anagrafica.
La ratio della norma è di consentire all’Amministrazione finanziaria di beneficiare di un perimetro temporale adeguato ai fini dell’effettuazione della notifica di un atto al vecchio indirizzo del soggetto che ne è il destinatario e che pure ha comunicato d’essersi trasferito.
In altre parole tutte le notifiche effettuate entro trenta giorni dalla variazione anagrafica presso la prima residenza sono corrette. In effetti, l’onere del contribuente è quello di dare comunicazione della variazione o modificazione dell’indirizzo e il fatto che la disciplina sulla notifica preveda che la variazione spieghi effetto nei confronti dell’Ufficio finanziario solo una volta decorsi i successivi trenta giorni si giustifica unicamente in un’ottica di tutela, in un orizzonte di equo contemperamento delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici, tanto dell’Ufficio notificante, quanto del contribuente destinatario della notifica.
Se invece il termine di trenta giorni per procedere alla notifica al vecchio indirizzo fosse ancorato al giorno in cui il funzionario comunale competente perfeziona l’adempimento burocratico dell’annotazione della variazione anagrafica –termine peraltro non conoscibile dalle parti- risulterebbe assolutamente incerto e malfermo il dies a qua di efficacia della nuova residenza dal quale computare il termine di trenta giorni dell’art. 60.
In questo quadro, la comunicazione della variazione anagrafica ha senz’altro un’efficacia immediata, ma è solo dopo trenta giorni che il nuovo indirizzo spiega a tutti gli effetti la propria efficacia ai fini notificatori, anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Il contribuente è consapevole che in questo lasso di tempo potrebbe ricevere la notifica di un atto tributario al precedente indirizzo, ma è anche edotto che una volta trascorso il nuovo indirizzo produrrà i propri effetti anche nei confronti degli Uffici finanziari e il pregresso indirizzo diventerà inservibile ai fini notificatori.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La variazione anagrafica è efficace nei confronti dell’Erario solo dopo trenta giorni