Trattamento dei crediti tributari e contributivi nell'ambito della crisi d'impresa: la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16 del 23 luglio 2018 fa il punto su regole e novità introdotte.

Crediti tributari e contributi: a fornire chiarimenti e riepilogare le novità sul corretto trattamento è l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16 del 23 luglio 2018.
Le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sul trattamento dei crediti fiscali affrontano il tema delle novità introdotte dalle legge fallimentare così come modificate dalla Legge di Bilancio 2017, anche alla luce delle sentenze principali dalla Giurisprudenza.
Nello specifico, oggetto della circolare 16/2018 dell’Agenzia delle Entrate è il trattamento di crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo, in accordi di ristrutturazione dei debiti e nelle crisi da sovraindebitamento.
Tra le novità principali, l’Agenzia delle Entrate cambia la propria posizione sull’infalcidiabilità dell’IVA, assumendo l’orientamento espresso dalla Corte di giustizia con la sentenza del 7 aprile 2016 sulla possibilità di dilazione dei debiti tributari nell’ambito del concordato preventivo o delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione.
Trattamento dei crediti tributari e contributivi nelle crisi d’impresa: la circolare n. 16/2018
Alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 nell’ambito della legge fallimentare, la circolare n. 16 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 23 luglio 2018 stabilisce che l’imprenditore in crisi può chiedere di pagare i debiti tributari in misura ridotta o a rate nell’ambito del concordato preventivo senza ristrutturazione fiscale e prima della stipula dell’accordo di ristrutturazione.
Il pagamento in misura ridotta o dilazionata del debito tributario si estende a tutti i debiti tributari, anche all’IVA e alle ritenute, secondo la procedura prevista dal nuovo articolo 182-ter della legge fallimentare.
È questa la novità più rilevante circa la posizione che l’Agenzia delle Entrate ha assunto in relazione alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2017.
- Agenzia delle Entrate - circolare n. 16/E del 23 luglio 2018
- Trattamento dei crediti tributari e contributivi - Articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall’articolo 1, comma 81, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Crisi d’impresa: pagamento a rate o ridotto anche dell’IVA
L’Agenzia delle Entrate cambia la propria posizione circa l’infalcidiabilità del credito IVA: nell’ambito del concordato preventivo o delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione l’imprenditore in crisi potrà richiedere il pagamento dilazionato o ridotto di tutti i debiti tributari, compresa l’imposta sul valore aggiunto.
Fino ad oggi l’Agenzia delle Entrate escludeva la possibilità di falcidiabilità dell’IVA, anche in relazione alla natura comunitaria dell’imposta. Restava ammessa soltanto la possibilità di riduzione e pagamento rateale degli altri debiti tributari nell’ambito di concordati preventivi non accompagnati da domanda di transazione fiscale.
La possibilità di pagamento in misura ridotta anche di IVA e ritenute operate e non versate, introdotta con il fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la tutela dei creditori, si applica con il limite della quota realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione.
La novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 sulla falcidiabilità dell’IVA non si estende tuttavia alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (articolo 7, comma 1 della legge n. 3/2012), in quanto disciplinate da una legge che non ha subito modifiche.
È questa una delle criticità evidenziate dalla circolare n. 16 dell’Agenzia delle Entrate; un’“apertura parziale” che lascia ancora vive le problematiche sull’infalcidiabilità di IVA e ritenute per le imprese in crisi.
Il trattamento di crediti tributari e contributivi: le novità della legge fallimentare
Rimandando alla corposa circolare pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 23 luglio 2018 per ulteriori approfondimenti, si richiama di seguito la nuova procedura per il trattamento dei crediti tributari e contributivi alla luce del nuovo articolo 182-ter della legge fallimentare.
La procedura introdotta è da ritenersi applicabile ogniqualvolta si intenda proporre il pagamento ridotto o dilazionato dei debiti tributari, inclusi quelli relativi
all’IVA e alle ritenute.
L’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza che intenda definire, d’intesa con le agenzie fiscali, il trattamento dei crediti tributari deve quindi farlo attraverso la domanda di concordato preventivo o nell’ambito delle trattative che
precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione.
In sostanza, chiarisce l’Agenzia delle Entrate:
“al fine di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari, non sussiste più l’alternativa, descritta dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla previgente disciplina, tra la procedura generale del concordato preventivo e quella speciale della transazione fiscale.
Al debitore è, al contrario, riconosciuta un’unica possibilità, quella di specificare, nella proposta di concordato preventivo, il “trattamento dei crediti tributari” che intende effettuare.
Analogamente, il debitore potrà proporre il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell’accordo di ristrutturazione.”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Crediti tributari e contributivi: chiarimenti delle Entrate sulla crisi d’impresa