L’accreditamento ai fini della consultazione degli elenchi dei titolari effettivi sta presentando alcune criticità inaspettate nella parte software. La situazione e le possibili soluzioni
Dopo le prime sentenze del Tar sul tema, anche se più ricorsi restano ancora pendenti od in corso di presentazione presso altre Corti anche europee, la consultazione delle sezioni dedicate alla raccolta dei dati dei “Titolari Effettivi” è ormai una realtà e di pari passo è stato messo a disposizione il software on line al seguente indirizzo web https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home, da cui effettuare la consultazione oltre che l’accreditamento.
Per “Gestore” lo stesso decreto all’articolo 1 comma 2 lettera e) indica la società “InfoCamere S.C.p.A, che gestisce per conto delle Camere di commercio il sistema informativo nazionale ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.”
Titolare effettivo: le criticità della procedura di accredito
Allo stato però la procedura software del Titolare Effettivo evidenzia alcune criticità operative che, di fatto, non ne consentono l’immediata operatività per diverse categorie professionali tenute all’adempimento.
Mentre per i Consulenti del Lavoro ed i Commercialisti non sembrano esserci problemi, più di una segnalazione risulta presentata ad InfoCamere da parte dei Notai.
Tali segnalazioni sono dovute al mancato collegamento con il proprio albo di riferimento per il riscontro dell’appartenenza alla categoria segnalata.
Da verifiche svolte direttamente al momento è precluso l’accreditamento anche agli Avvocati, ai Revisori Legali ed ai Tributaristi, oltre che a diverse altre figure non professionali comunque obbligate dalle norme antiriciclaggio alla “Adeguata verifica della Clientela”.
Nello specifico una volta indicata la propria categoria di appartenenze il software segnala l’errore:
“CATEGORIA NON VERIFICATA SU INI PEC”
non consentendo la presentazione della domanda.
Cosa è INI-PEC
INI-PEC è l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico (attuale MIMIT) e realizzato da InfoCamere in attuazione del decreto legge del n. 179/2012.
Probabilmente è proprio da ciò che nasce il disguido.
Come si legge dalla pagine web dedicata della stessa InfoCamere:
“Per legge il Registro delle Imprese e tutti gli Ordini e i Collegi professionali trasferiscono all’INI-PEC i dati e gli indirizzi PEC dei propri iscritti e si occupano di aggiornare i dati forniti nei tempi e nelle modalità stabiliti per legge, garantendo la qualità delle informazioni messe a disposizione da INI-PEC.”
Detto che non si comprende il perché di questa particolare segnalazione di errore per gli Avvocati, categoria professionale inclusa di diritto nell’elenco citato.
In ordine, invece, alle professioni di cui alla legge 4/2013 queste non sono incluse nello stesso elenco utilizzato dal software, ma è altresì vero che la norma non prevede alcuna verifica preventiva e/o preclusione all’accesso in assenza di detto riscontro, demandando il Gestore alla mera messa a disposizione di funzionalità informatiche dedicate al servizio e non anche i controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni fornite dal richiedente l’accredito, da effettuarsi come si legge nel decreto 55 alle singole Camere di commercio competenti territorialmente.
Questo quanto disposto dall’articolo 6 comma 9:
“La Camera di commercio territorialmente competente provvede ai controlli delle autodichiarazioni di cui al comma 6 ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA.
A tal fine, le autorità di vigilanza di settore, gli organismi di autoregolamentazione nonché le amministrazioni e organismi interessati forniscono, a richiesta, alla Camera di commercio competente, le informazioni utili all’espletamento dei controlli, anche sulla base di apposite convenzioni che possono stipulare con Unioncamere e il gestore.”
InfoCamere avendo “in casa” la disponibilità dell’elenco INI-PEC avrà ritenuto di avere con esso i dati necessari al riscontro degli aventi diritto così escludendo molti soggetti tenuti agli adempimenti dettati dalla normativa antiriciclaggio ma a cui è attualmente preclusa l’ottemperanza al dettato normativo.
La soluzione INAD
Una soluzione possibile, alternativa all’eliminazione del blocco derivante dall’assenza della Pec indicata dal richiedente l’accredito nell’elenco INI-PEC, potrebbe essere l’estensione dei controlli software alle risultanze del portale del Domicilio Digitale INAD, l’Indice NAzionale dei Domicili digitali istituito dall’art. 6-quater del CAD, Codice dell’Amministrazione Digitale.
Possono eleggere, ad ora facoltativamente, il proprio domicilio digitale mediante registrazione nell’INAD:
a) le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
b) i professionisti non organizzati in ordini, albi o collegi di cui alla legge n. 4/2013;
c) gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC.
L’INAD, ai sensi dell’articolo 6-quater del CAD, è realizzato e gestito dall’AgID che vi provvede avvalendosi di InfoCamere S.c.p.A. quale struttura informatica delle Camere di commercio, e qui il paradosso, già deputata come sopra detto alla gestione dell’INI-PEC.
Una soluzione che concilierebbe l’esigenza di una verifica immediata con lo stimolo ad una più ampia diffusione di uno strumento, INAD ancora poco utilizzato sia dagli utenti professionali e non, come è evidente in questo caso, anche dalle P.A. e dai servizi informatici ad essa a servizio.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Titolare effettivo ancora ad ostacoli