Rimborso IVA: la presentazione del quadro VR è un presupposto per l'esigibilità del credito che è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale e non a quello di decadenza biennale che si applica solo in via sussidiaria e residuale.
In materia di rimborso IVA, la presentazione del quadro VR è solo un presupposto per l’esigibilità del credito e l’esigibilità è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 del cc, e non a quello di decadenza biennale, ex art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile solo in via sussidiaria e residuale.
Questo il principio recentemente reiterato dalla Corte di Cassazione.
La sentenza - La controversia verteva sul ricorso avverso il diniego di rimborso IVA notificato dall’Agenzia delle entrate a un imprenditore, respinto in entrambi i gradi di giudizio per scadenza dei termini.
In particolare la CTR, a conferma della decisione resa dal giudice di prime cure, ha ritenuto che alla contribuente fosse riconosciuta solo la possibilità di chiedere il rimborso entro il termine decadenziale biennale previsto dal comma 2 dell’art. 21 del d.lgs. 546 del 1992, con la conseguenza che l’istanza può essere inoltrata oltre i due anni dal pagamento o dal verificarsi del presupposto. Da qui la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria al rimborso del credito chiesto dal contribuente.
Il contribuente ha impugnato la decisione d’appello lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 21 comma 2 ultimo periodo del d.lgs. n. 546/92 in quanto tale previsione fa riferimento alla restituzione che consegue al pagamento indebito del contribuente, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
La Suprema Corte ha accolto il motivo di impugnazione e ha ricostruito il quando normativo in materia.
In particolare l’art. 30 comma 2 D.P.R. n.633/1972 prevede che, nel caso in cui dalla dichiarazione IVA annuale emerga un importo detraibile maggiore di quello a debito, il contribuente “ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, ovvero di richiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione dell’attività”.
Quanto alla modalità di ottenimento del rimborso, l’art. 38 bis del medesimo d.P.R. dispone: “i rimborsi previsti nell’articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della richiesta”.
Infine la prassi ministeriale ha previsto un apposito modello, il c.d. “VR”, da utilizzare per attivare la procedura di rimborso emergente dalla dichiarazione annuale.
A riguardo la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la presentazione del quadro VR è solo un presupposto per l’esigibilità del credito e l’esigibilità è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 del cc, e non a quello di decadenza biennale, ex art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile solo in via sussidiaria e residuale.
In altre parole l’istanza di rimborso costituisce solo un adempimento per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso e non integra il fatto costitutivo del diritto.
Sempre in tema di rimborso, nell’ipotesi in cui il credito IVA sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall’Amministrazione finanziaria, il contribuente che lo richieda non ha l’obbligo di presentare una specifica istanza, con la conseguenza che deve darsi il via libera al rimborso IVA anche in assenza di una specifica istanza o dell’indicazione del credito nel pertinente campo del modulo VR e il credito resta soggetto alla prescrizione decennale.
La Corte ha pertanto deciso per la cassazione della decisione impugnata dal contribuente con rinvio alla CTR in diversa composizione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Termine decennale per il rimborso IVA da dichiarazione