Tari obbligatoria anche sulle pertinenze senza utenze: è la Corte di Cassazione a stabilire che si paga la tassa rifiuti su box, garage e parcheggi anche se non dotati di allaccio all'energia elettrica.
Tari obbligatoria anche sulle pertinenze senza allaccio alle utenze: la tassa rifiuti si paga anche su box, garage, cantine, parcheggi o autorimesse non dotate di energia elettrica.
A ribadirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23058 del 17 settembre 2019.
Il fatto che l’area del box auto non sia dotata di allaccio alle utenze non esclude il contribuente dal pagamento della Tari e non viola il principio secondo il quale “chi inquina paga”. In tal caso, la produzione di rifiuti è assunta in via presuntiva.
Cade quindi la possibilità di beneficiare dell’esonero dal pagamento della tassa sui rifiuti sulle pertinenze della casa qualora siano prive di allaccio alle utenze, elemento che è invece considerato fattore determinante per fruire dell’esenzione Tari sulla casa disabitata.
Tari sempre obbligatoria: si paga anche su box, garage e parcheggi senza utenze
Sono considerate aree passibili di produzione di rifiuti in via presuntiva anche i locali pertinenziali alla casa come cantine, garage, box auto o parcheggi, anche qualora privi di allacci alle utenze.
È questo quanto sancito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 23058 del 17 settembre 2019, considera irrilevante il fatto che un locale non sia allacciato alla fornitura elettrica. Si tratta di un elemento che, da solo, non è abbastanza per dimostrare il non utilizzo dello stesso.
Secondo la Cassazione, la circostanza che il box auto sia privo di allacci alle utenze:
“può al più sostenere una presunzione di utilizzo del bene solo durante le ore diurne, ma non certamente la sua non idoneità alla produzione dei rifiuti.”
Con tale assunto la Suprema Corte respinge il ricorso presentato da un contribuente, relativo al mancato pagamento della Tarsu sulle pertinenze, in quanto in contrasto con il principio principio comunitario, più volte riportato a memoria dalla giurisprudenza di merito, che la tassa rifiuti si basa sul principio che “chi inquina paga”.
Tari, non si paga se la casa è senza luce e gas
La decisione della Corte di Cassazione non deve ingannare i contribuenti. Resta fermo il principio che la Tari non si paga se si dimostra che la casa è priva di allacci alle utenze luce e gas.
Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte adibite a qualsiasi uso che sono suscettibili di produrre rifiuti urbani. La discrimine è quindi la produzione di rifiuti in via presuntiva.
Se ne evince quindi che se la casa è disabitata e, in quanto tale, non vengono prodotti rifiuti, si può beneficiare dell’esonero dal pagamento della Tari. È tuttavia necessario che coesistano due presupposti per dimostrare che l’immobile non è occupato da nessuno:
- la casa deve essere priva di arredi;
- bisogna dimostrare che la casa è priva di allacci alle utenze, sia per quel che riguarda le forniture di acqua, gas e luce, per il periodo di competenza della Tari.
Il Comune potrà legittimamente effettuare ispezioni all’interno della casa per verificare l’effettiva presenza dei requisiti necessari per aver diritto all’esonero dal pagamento della tassa sui rifiuti.
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