Calcolo Tari 2019: novità dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di oggi. Il calcolo dell'imposta sui rifiuti va eseguito utilizzando l'area calpestabile, non la superficie catastale.
L’Agenzia delle Entrate, nell’interpello pubblicato nella serata di ieri, ha chiarito qual è il criterio da utilizzare per il calcolo della superficie catastale ai fini del pagamento della Tari, l’imposta sui rifiuti.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate è arrivato in seguito ad una richiesta di un contribuente che chiedeva maggiori informazioni su quali fossero i parametri e le superfici da considerare per il calcolo dell’area catastale soggetta alla TARI.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi fornito la sua interpretazione in merito, chiarendo quali sono i fattori da considerare per calcolare esattamente la superficie catastale ai fini del pagamento della tassa sui rifiuti.
Calcolo Tari 2019: il riferimento è l’area calpestabile. Ecco le ultime novità dall’Agenzia delle Entrate
Con l’interpello numero 306 del 23 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto come calcolare la superficie catastale ai fini del pagamento della Tari.
La normativa stabilisce che la superficie assoggettabile a Tari è pari all’80% della superficie catastale.
Nelle visure catastali è possibile individuare due tipi di superfici:
- una totale;
- ed una “totale escluse le aree scoperte”; per aree scoperte si intendono superfici come balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito quindi che, la superficie catastale da prendere in considerazione ai fini dell’assoggettamento alla Tari, è la superficie totale comprese quindi le aree scoperte, che vengono conteggiate non per intero, ma in percentuale a secondo del tipo di destinazione.
Calcolo TARI 2019: come determinare la superficie catastale degli immobili?
La superficie catastale degli immobili ai fini del calcolo della Tari 2019 si determina tenendo in considerazione:
- la superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali, quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;
- la superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura del 50%, qualora comunicanti con i vani di cui al punto precedente; oppure del 25% qualora non comunicanti;
- la superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del 30%, qualora comunicanti con i vani principali o accessori.
Occorre ricordare che la somma dei contributi ponderati dei “vani accessori a servizio indiretto dei vani principali”, dei “balconi, terrazze e simili”e della “area scoperta o a questa assimilabile” non può superare il 50% della superficie dei “vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali”.
Si ricorda che comunque il Comune per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla Tari quella pari all’80% della superficie catastale.
Per ulteriori informazioni i lettori possono fare riferimento al testo integrale dell’interpello numero 306 del 23 luglio 2019 all’interno del box sottostante
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Tari: calcolo su area calpestabile dell’immobile