Superbonus: è ammesso il beneficio per interventi di riduzione del rischio sismico da eseguire su ruderi, quali quelli di demolizione e ricostruzione, ma non per quelli volti all'efficientamento energetico quando il fabbricato risulta privo di riscaldamento. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 121 del 22 febbraio 2021.
Superbonus per lavori antisismici: via libera all’agevolazione su interventi eseguiti su ruderi che abbiano ad oggetto la demolizione e la ricostruzione del fabbricato.
Non è sempre ammesso il beneficio, invece, sulle spese per lavori di efficientamento energetico effettuati sulla stessa tipologia di edifici.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa sul punto con la risposta all’interpello numero 121 del 22 febbraio 2021 escludendo di fatto il beneficio dell’ecobonus del 110 per cento per lavori su edifici fatiscenti che abbiano la corrente elettrica, ma non un sistema di riscaldamento.
Come sempre accade con questi documenti di prassi, il chiarimento prende le mosse da un caso concreto che vede l’istante proprietario di un fabbricato non abitabile, il quale, secondo quanto riferito, sarebbe divenuto residenziale all’esito dei lavori e sarebbe rientrato in una delle categorie catastali ammesse al beneficio.
L’Agenzia, per quanto non abbia potuto entrare nel merito in sede di interpello, delinea un principio generale sulla base della disciplina di riferimento: rientrano nel superbonus gli interventi su immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, ma non i lavori per l’efficientamento energetico eseguiti quando gli stessi sono privi degli impianti richiesti dalla normativa.
Superbonus su ruderi: via libera ai lavori antisismici, limiti per l’efficientamento energetico
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello numero 121 del 22 febbraio 2021, ha espresso un parere sulla corretta applicazione del decreto del 19 maggio 2020 numero 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge del 17 luglio 2020 numero 77.
La norma richiamata, in aggiunta a quelle già vigenti in materia, si riferisce alla detrazione delle spese sostenute per interventi finalizzati alla efficienza energetica, tra cui l’installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, oltre a quelli finalizzati al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
Con riguardo al caso di specie, l’istante, proprietario di un fabbricato composto di due unità fatiscenti classificate F/2, chiede se e in che misura potrà vedersi riconosciuta l’agevolazione per i lavori effettuati.
L’Agenzia delle Entrate, per rispondere al quesito, richiama la precedente circolare numero numero 24/E con cui aveva già precisato che il superbonus spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. 6 giugno 2001, numero 380.
Ecco, quindi, che l’agevolazione è accordata a patto che al termine dei lavori l’immobile, come anticipato, rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).
Una classificazione, ricorda la stessa Agenzia, che spetta al Comune o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche e che deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori coperti dal superbonus.
Pertanto, con riferimento al beneficio sulla demolizione e la ricostruzione del fabbricato pericolante di proprietà dell’istante, sempre a fronte di una verifica nel merito che dovrà essere eseguita nel caso concreto, la risposta dell’Agenzia è positiva.
Non è dello stesso tenore, invece, il parere riferito agli interventi di efficientamento energetico.
Ecobonus 110 su ruderi: ammesso solo se già presenti i relativi impianti
L’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle spese di efficientamento energetico sull’edificio fatiscente dell’istante si è espressa in senso negativo.
Le unità immobiliari di cui si compone il fabbricato oggetto dell’intervento, infatti, sono prive degli impianti richiesti dalla normativa (decreto legge numero 63 del 2013).
Nello specifico, il documento di prassi ammette i lavori su edifici fatiscenti e non abitabili nei quali l’impianto di riscaldamento non è funzionante, ma a patto che tale impianto, seppure guasto, risponda alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 29 dicembre 2006, numero. 311.
Sul punto. infatti, l’Agenzia ha stabilito:
(...) “ai fini della predetta agevolazione, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento”.
- Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello numero 121 del 22 febbraio 2021
- Scarica la risposta all’interpello su Superbonus - Interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico di un edificio collabente (F/2), demolito e ricostruito composto da due unità immobiliari - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus su ruderi: limiti per l’efficientamento energetico, ok ai lavori antisismici