Superbonus, cessione del credito esente da IVA, trattandosi di un'operazione di natura finanziaria, con la conseguenza che non è obbligatoria l'emissione di fattura o la certificazione del corrispettivo. I chiarimenti sono contenuti nella risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 369 del 24 maggio 2021.
Superbonus, cessione del credito esente da IVA e senza obbligo di emissione della fattura o certificazione del corrispettivo mediante ricevuta o scontrino.
A fornire chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 369 del 24 maggio 2021. La “rivendita” dei crediti d’imposta si considera un’operazione di natura finanziaria, e pertanto non soggetta ad imposta.
Adempimenti snelli quindi per la società che, dopo aver acquistato dai propri clienti un credito d’imposta relativo al superbonus del 110 per cento - cui dedicheremo domani un apposito evento formativo organizzato in collaborazione con TeamSystem - decide di rivenderlo a terzi.
Inoltre, l’atto di cessione del credito formalizzato tramite scrittura privata non è soggetto ad obbligo di registrazione, essendo un documento formato per l’applicazione di una norma tributaria.
Superbonus, cessione del credito esente da IVA: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
A chiedere chiarimenti circa il trattamento ai fini IVA della cessione del credito derivante dal superbonus è una società che intende acquistare i crediti d’imposta da soggetti con i quali intercorre un rapporto contrattuale di consulenza e, per la parte non utilizzata in compensazione con modello F24, intende optare per la successiva cessione a soggetti terzi.
Con la risposta all’interpello n. 369/2021 l’Agenzia delle Entrate evidenzia che la cessione dei crediti in denaro può configurare due diverse operazioni:
- operazioni di natura finanziaria, rientranti nel campo di applicazione dell’IVA tra le operazioni esenti (articolo 10, primo comma n. 1 del DPR n. 633/1972);
- operazioni di natura non finanziaria, escluse dal campo di applicazione dell’IVA (articolo 2, terzo comma lettera a) del DPR n. 633/1972).
Le operazioni di cessione del credito relative al superbonus del 110 per cento (ecobonus e sismabonus) effettuate con finalità di finanziamento e dietro corrispettivo sono considerate esenti IVA, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10, primo comma n. 1 del decreto IVA, che stabilisce:
“le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti”
Non è quindi obbligatoria l’emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, così come non è richiesta la certificazione del corrispettivo mediante scontrino o ricevuta fiscale.
Se viene emessa fattura, in caso di richiesta della controparte, sarà invece necessario indicare nella stessa l’ammontare del corrispettivo pattuito nell’accordo contrattuale per la cessione, ovvero l’ammontare della commissione pattuita tra le parti per la cessione del credito.
- Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 369 del 24 maggio 2021
- Articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020. Cessione del credito detrazioni Superbonus.
Cessione del credito superbonus, non obbligatoria la registrazione dell’atto
Ai fini dell’imposta di registro, l’atto di cessione del credito di natura finanziaria, rientrando tra le operazioni esenti, è soggetto a registrazione in caso d’uso se redatto per scrittura privata non autenticata, ed in termine fisso se redatto tramite atto pubblico o scrittura privata non autenticata.
L’imposta, in caso di registrazione dell’atto, è dovuta in misura fissa.
Tuttavia, specifica l’Agenzia delle Entrate, l’atto di cessione del credito d’imposta non è soggetto ad obbligo di registrazione. Su tale aspetto, nella risposta all’interpello in esame viene richiamato un precedente chiarimento fornito con la risoluzione n. 84/E del 2018:
“si ritiene che all’atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione, ove redatto in forma scritta, trovi applicazione la previsione recata dall’art. 5 della Tabella allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, riguardante gli atti per i quali non vi è l’obbligo di richiedere la registrazione. In particolare, in base a tale disposizione, non sono soggetti all’obbligo di registrazione gli atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse da chiunque dovute (cfr. articolo 5 della Tabella, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986).”
Sono esonerati dall’obbligo di registrazione tutti gli atti necessari per attuare un rapporto tributario, specifica l’Agenzia delle Entrate, quale è per l’appunto il diritto alla detrazione anche se fruita mediante cessione del credito.
Non è quindi soggetto ad obbligo di registrazione l’atto di cessione del credito d’imposta formalizzato tramite scrittura privata.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus, cessione del credito esente da IVA: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate