Superbonus 110 per cento, nel caso di condominio misto l'agevolazione spetta se la riqualificazione energetica interessa almeno il 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'intero edificio. Il miglioramento delle due classi energetiche deve essere valutato con le regole del Vademecum APE convenzionale dell'ENEA. Lo chiarisce la risposta all'interpello numero 453 del 1° luglio 2021 dell'Agenzia delle Entrate.
Superbonus 110 per cento, quali sono le regole per determinare il superamento di due classi energetiche richiesto dalla legge nel caso di un condominio misto?
Alla domanda fornisce chiarimenti l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 453 del 1° luglio 2021.
L’intervento di riqualificazione energetica deve interessare almeno il 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’intero edificio, ossia delle parti di edificio che costituiscono il condominio e di quelle che non ne fanno parte.
Per la verifica del miglioramento delle due classi energetiche, invece, si dovrà fare riferimento al il “Vademecum APE convenzionale” dell’ENEA.
Superbonus 110, le regole dell’ENEA per la classe energetica di un condominio misto
Il superbonus 110 per cento e le regole per il superamento del requisito del miglioramento di due classi energetiche dell’edificio sono l’oggetto della risposta all’interpello numero 453 del 1° luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 453 del 1° luglio 2021
- Superbonus - valutazione del miglioramento di due classi energetiche per intervento di efficientamento energetico in condominio di volume inferiore a quello dell’edificio - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Lo spunto per i chiarimenti nasce, ancora una volta, dal quesito posto dall’istante, un condominio inserito in un edificio costituito da tre distinti volumi.
All’interno di tali volumi sono ricomprese sia unità immobiliari residenziali sia gli uffici di un istituto di credito.
L’istante interroga l’Amministrazione finanziaria sul corretto modo di procedere per valutare il requisito del miglioramento di almeno due classi energetiche, richiesto dalla legge.
In sintesi, l’Agenzia delle Entrate si esprime su due punti:
- l’intervento di riqualificazione energetica deve interessare almeno il 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’intero edificio costituito dai tre volumi distinti;
- il condominio, che realizza i lavori agevolabili solo su di una parte di esso, deve verificare il miglioramento di minimo due classi energetiche, seguendo quanto indicato nel “Vademecum APE convenzionale” dell’Enea.
Per togliere i dubbi all’istante, l’Agenzia delle Entrate richiama i principali documenti di prassi relativi all’oggetto della richiesta.
Riguardo al superbonus, introdotto dall’articolo 119 del decreto Rilancio, la circolare numero 24 del 2020 chiarisce che spetta solo se le spese agevolabili riguardano un immobile residenziale considerato nella sua interezza.
Nel coso in cui la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, può essere ammesso alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che contribuiscono alle spese per le parti comuni.
Se la percentuale indicata è inferiore, la detrazione è ammessa solo per le spese realizzate sulle parti comuni. Nel calcolo, tuttavia, sono ricomprese esclusivamente le unità immobiliari destinate ad abitazione facenti parte dello stesso edificio.
Superbonus 110, la verifica del miglioramento di due classi energetiche
Nel rispondere allo specifico quesito posto dall’istante, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il miglioramento di due classi energetiche deve essere dimostrato con l’Attestato di prestazione energetica (APE) convenzionale.
Tale attestato deve essere rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Per quanto riguarda le modalità per determinare il miglioramento, vengono richiamati i chiarimenti dell’ENEA, forniti nel "Vademecum APE Convenzionale".
Tale certificazione è prevista per gli edifici con più unità e l’attestato deve essere redatto per l’intero edificio e non per la singola unità immobiliare.
A prevederlo è il punto 12 dell’allegato A al decreto 6 agosto 2020.
Si deve quindi fare riferimento a due differenti casi:
- nell’ipotesi in cui l’incidenza residenziale sia maggiore del 50 per cento, si considerano nell’APE convenzionale tutte le unità immobiliari, di qualsiasi destinazione d’uso, dotate di impianto di climatizzazione invernale e le unità immobiliari sprovviste di impianto di climatizzazione invernale nelle quali è legittimo installarlo;
- nel caso in cui l’incidenza residenziale sia minore o uguale al 50 per cento, le unità immobiliari da considerare nell’Ape convenzionale sono solo quelle residenziali, comprese anche quelle sprovviste di impianto di climatizzazione invernale.
Le unità che non hanno gli impianti in questione devono essere considerate in base a quanto previsto nel punto 2.1 dell’allegato 1 del decreto 26 giugno 2015 "Linee guida per la certificazione energetica".
Nel caso di APE convenzionale si possono separare le unità indipendenti o commerciali non interessate dai lavori di efficientamento energetico, in base alla percentuale di incidenza residenziale dell’edificio.
In conclusione, quindi, l’Agenzia delle Entrate apre all’agevolazione per il condominio istante, a condizione che venga rispettata il requisito della percentuale di superficie disperdente.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus 110, le regole dell’ENEA per la classe energetica di un condominio misto