Superbonus 110 per cento, nella maxi-detrazione per gli interventi antisismici rientrano solo le spese sugli immobili residenziali e sulle relative pertinenze. A ribadirlo è la risposta all'interpello numero 231 del 9 aprile 2021 dell'Agenzia delle Entrate che fornisce chiarimenti anche sui limiti di spesa dell'agevolazione.
Superbonus 110, l’agevolazione per gli interventi antisismici spetta solo per le spese per lavori sugli immobili residenziali e sulle relative pertinenze.
Lo ribadisce la risposta all’interpello numero 231 del 9 aprile 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
I locali adibiti a deposito o magazzino, anche se fanno parte dello stesso fabbricato, non hanno scopo abitativo.
Sono dunque esclusi dal superbonus ma possono beneficiare delle altre agevolazioni previste dal DL n. 63/2013, la legge che disciplina il sismabonus.
Superbonus 110: agevolazione solo per immobili residenziali e relative pertinenze
Il superbonus 110 per gli interventi antisismici è l’oggetto dei chiarimenti della risposta all’interpello numero 231 del 9 aprile 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 231 del 9 aprile 2021
- Superbonus - interventi antisismici realizzati su un edificio di un unico proprietario composto da unità abitative funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Lo spunto dei chiarimenti nasce dal quesito posto da una cittadina italiana, residente all’estero, unica proprietaria di un fabbricato composto di sei unità immobiliari autonomamente accatastate.
Tali unità sono funzionalmente indipendenti e consistono in:
- due appartamenti, uno di classe A/3 e uno di classe A/4;
- un locale ad uso autorimessa di classe C/6;
- tre locali usati come magazzino o deposito, di classe C/2.
L’autorimessa e il deposito sono pertinenze delle due unità immobiliari mentre le altre due unità adibite a deposito o magazzino, non lo sono.
L’istante chiede quindi quali unità possono rientrare nel superbonus 110 per cento e quali sono i limiti di spesa per gli interventi antisismici.
la contribuente intende realizzare interventi per il miglioramento sismico che consistono nel consolidamento o rifacimento:
- della copertura;
- dei solai;
- delle sottofondazioni e dei rinforzi sulle murature.
Nel fornire chiarimenti sulle spese che possono concorrere al superbonus 110 per cento, l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento, ovvero l’articolo 119 del decreto Rilancio e le successive proroghe della Legge di Bilancio 2021.
L’Amministrazione finanziaria riporta inoltre i precedenti documenti di prassi che hanno fornito spiegazioni sui requisiti oggettivi e soggettivi dell’agevolazione e sugli interventi trainati e trainanti che danno diritto alla detrazione.
In merito al quesito posto dall’istante, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che possono accedere alla maxi-detrazione solo le unità immobiliari ad uso residenziale e le relative pertinenze.
Superbonus 110: requisiti e limiti di spesa
Nel documento di prassi, l’amministrazione finanziaria si sofferma anche sui requisiti da rispettare e sui limiti di spesa.
Viene infatti sottolineato che deve essere rispettata ogni condizione richiesta dalla normativa e che le unità immobiliari su cui verranno effettuati gli interventi devono risultare funzionalmente indipendenti.
Riguardo al requisito dell’indipendenza funzionale il comma 1-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, modificato dall’articolo 1, comma 66, lettera b), della Legge di Bilancio 2021 stabilisce che:
“un’unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale” e dispone che “per «accesso autonomo dall’esterno» si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.
Sui limiti di spesa da prendere in considerazione, invece, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il limite massimo da rispettare è quello dei 96 mila euro, autonomo e distinto per le 4 unità immobiliari.
Devono essere quindi prese in considerazione l’unità abitativa A/4, l’unità abitativa A/3, e le due unità immobiliari con funzione di pertinenze.
Restano dunque escluse le spese sostenute per i due locali adibiti a deposito e magazzino di classe C/2, dal momento che non sono considerate pertinenze delle unità abitative.
In conclusione, l’Amministrazione finanziaria sottolinea che le unità immobiliari non residenziali non rientrano nel superbonus ma possono rientrare nel sismabonus, ovvero nei benefici delle disposizioni agevolative previste dall’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013.
Per la verifica di tutti i requisiti e le condizioni normativamente previste si rinvia ai chiarimenti della circolare 8 luglio 2020, n.19.
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