Superbonus case antisismiche, agevolazione per i nuovi acquirenti ma non per le imprese di costruzione. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 364 del 24 maggio 2021: i destinatari devono acquistare l'unità immobiliare entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori ed entro il 31 dicembre 2021.
Superbonus case antisismiche, i nuovi acquirenti sono ammessi all’agevolazione per immobili demoliti e ricostruiti mentre l’impresa di costruzione non può beneficiare delle detrazioni.
A spiegarlo è la risposta all’interpello numero 364 del 24 maggio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Il sismabonus acquisti è destinato a chi compra gli appartamenti in vendita entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori ed entro la data del 31 dicembre 2021.
Di contro il sismabonus è riconosciuto alle imprese, a prescindere dalla destinazione dell’immobile, ma solo per edifici esistenti e non per fabbricati di nuova costruzione.
L’impresa è dunque esclusa dall’agevolazione in questione.
Superbonus case antisismiche, ok al sismabonus per i nuovi acquirenti ma non per le imprese di costruzione
Il superbonus case antisismiche può essere riconosciuto ai nuovi acquirenti mentre l’impresa di costruzione non è ammessa alle detrazioni per riqualificazioni energetiche e sismabonus, per il fondo commerciale che intende utilizzare come sede operativa.
A chiarirlo è la risposta all’interpello numero 364 del 24 maggio 2021 dell’Agenzia delle Entrate
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 364 del 24 maggio 2021
- Articolo 16, comma 1-septies decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Detrazioni acquisto case antisismiche.
Come di consueto i chiarimenti nascono da un caso concreto: quello di una società che ha demolito, ricostruito e suddiviso in unità abitative un immobile situato in un comune di una zona a rischio sismico 3.
L’istante spiega che la procedura di autorizzazioni è iniziata dopo il 1° gennaio 2017 e prima del 1° maggio 2019.
Per gli interventi è stata inoltre inclusa l’attestazione del miglioramento sismico delle classi energetiche.
I quesiti posti all’Amministrazione finanziaria sono due:
- se i nuovi acquirenti hanno diritto alla detrazione d’imposta;
- se il costruttore ha diritto a delle detrazioni per il costituendo fondo commerciale che verrà utilizzato come sede.
In merito l’Agenzia delle Entrate fornisce parere positivo nel primo caso mentre negativo nel secondo.
Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate richiama la normativa di riferimento ed i precedenti pareri forniti in merito alle agevolazioni.
Come già spiegato nella circolare 24/E del 2020, il superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti di case antisismiche, ovvero unità immobiliari inserite in edifici situati in zone classificata a rischio sismico 1, 2, 3.
L’agevolazione spetta, dunque, per quegli edifici demoliti e ricostruiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che vengano rivenduti entro 18 mesi dal termine dei lavori.
La stipula del rogito, invece, deve avvenire entro il 31 dicembre 2021.
I risposta al primo quesito, come chiarito dalla circolare 19/E del 2020, la norma in commento è inserita nel contesto delle disposizioni che disciplinano il sismabonus, commi da 1-bis a 1-sexies.1 del medesimo articolo 16, cambiandone le regole per l’applicazione.
Tuttavia i beneficiari dell’agevolazione fiscale sono proprio gli acquirenti delle nuove unità immobiliari.
Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, quindi, i soggetti possono avere accesso all’agevolazione.
Superbonus case antisismiche: impresa di costruzione esclusa dalle agevolazioni
In risposta al secondo quesito posto dall’istante, l’Agenzia delle Entrate non sposa la soluzione proposta.
Il parere negativo alle fruizione del sismabonus e alle detrazioni per riqualificazioni energetiche viene fornito dopo aver richiamato precedenti documenti di prassi.
Nello specifico la risoluzione n. 34 del 25 giugno 2020, chiarisce che gli interventi disciplinati dagli articoli 14 e 16 del decreto legge 63 del 2014 sono assimilabili agli altri interventi effettuati dalle imprese su immobili posseduti o detenuti.
Le agevolazioni, quindi, spettano sia per immobili strumentali, sia per beni merce o patrimoniali.
In linea teorica, tuttavia, le detrazioni del sismabonus e dell’ecobonus spettano anche alle imprese, in relazione agli interventi combinati e alla messa in sicurezza di tutti gli edifici.
Nel caso specifico, però, l’impresa è esclusa dalle detrazioni dal momento che il documento di prassi sottolinea quanto segue:
“Tuttavia, si evidenzia che sia gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico che quelli finalizzati al risparmio energetico devono essere realizzati, ai fini delle detrazioni rispettivamente spettanti, su «edifici esistenti», essendo esclusi dal beneficio i fabbricati di nuova costruzione.”
In altre parole, per essere agevolabili gli interventi non possono essere effettuati su edifici di nuova costruzione, come prospettato dall’istante.
Per questo motivo, per le spese sostenute per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica, l’impresa non potrà beneficiare delle detrazioni previste dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013.
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