Superbonus 110, possono beneficiare dell'agevolazione anche gli interventi effettuati su unità collabenti di categoria F2. Lo conferma l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n 161 del 8 marzo 2021. Gli interventi devono rientrare tra i lavori di manutenzione straordinaria, come deve risultare dal titolo amministrativo. Si devono rispettare anche le altre condizioni previste dalla normativa e gli adempimenti richiesti.
Superbonus 110, gli interventi antisismici ed i lavori di efficienza energetica che vengono eseguiti su unità collabenti di categoria F2, quella che potrebbero essere definite ruderi, possono beneficiare della maxi detrazione introdotta dal decreto Rilancio.
Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 161 del 8 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Gli interventi rientrano fra i lavori di manutenzione straordinaria e possono beneficiare del superbonus 110 per cento, a patto che la circostanza risulti dal titolo amministrativo.
Devono in ogni caso essere rispettati anche gli altri requisiti, previsti dalla normativa, e gli adempimenti richiesti.
Superbonus 110, agevolabili gli interventi sulle unità collabenti
La risposta all’interpello numero 161 del 8 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate si concentra sul tema del superbonus 110 per cento.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 161 dell’8 marzo 2021
- Superbonus - Interventi realizzati su unità collabenti (F2) - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Vengono forniti, in particolare, in chiarimenti sugli interventi da effettuare su un’unità collabente, quella che si potrebbe definire rudere.
Anche in questo caso di chiarimenti nascono dal caso concreto: l’istante intende effettuare interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico in un fabbricato abbandonato da molti anni, in cui è impossibile conoscere dare prova della tipologia di riscaldamento esistente.
L’amministrazione finanziaria riepiloga il quadro normativo di riferimento e si sofferma sugli aspetti necessari per il chiarimento.
L’agevolazione è stata introdotta dall’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020 numero 34, ovvero il decreto Rilancio, che prevede una detrazione per le spese sostenute nel periodo compreso tra il primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Con le modifiche della Legge di Bilancio 2021 il periodo agevolabile è stato prorogato al 30 giugno 2022.
L’articolo 121 del decreto Rilancio prevede la possibilità di usufruire della detrazione con le modalità indirette del cessione del credito dello sconto in fattura.
Sono inoltre molti gli aspetti sui quali sono stati forniti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, a partire dell’individuazione dei lavori trainanti e trainati fino ai requisiti di accesso all’agevolazione.
Tra i documenti di prassi da tenere in considerazione ci sono la circolare numero 24/E dell’8 agosto 2020, la risoluzione numero 60/E del 28 settembre 2020 e la circolare numero 30/E e del 22 dicembre 2020.
Possono rientrare nell’agevolazione anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che, solo al termine dei lavori stessi, saranno destinati ad abitazione.
Inoltre, come chiarisce la circolare numero 24/E del 2020, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche tecniche ed essere dotati di impianti di riscaldamento.
L’esistenza di tale impianto deve essere dimostrata attraverso l’attestazione rilasciata da un tecnico abilitato.
Nel documento di prassi vengono inoltre riepilogati quali sono gli interventi agevolabili.
In relazione al caso concreto, gli interventi effettuati su unità collabenti rientrano nell’agevolazione se tali unità sono censite al catasto fabbricati nella categoria catastale F/2.
La circolare numero 19 e dell’8 luglio 2020 chiarisce che gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, dal momento che si tratta di manufatti già costruiti e individuati a livello catastale.
Superbonus 110: i requisiti da rispettare
Per poter rientrare tra le spese agevolabili per interventi effettuati su unità collabenti, si deve dimostrare che gli stessi siano dotati di riscaldamento che risponde alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192.
Nello specifico gli edifici oggetto di intervento devono avere impianti di riscaldamento negli ambienti in cui si realizza l’intervento stesso.
Tale condizione è richiesta per tutti gli interventi, ad esclusione dell’installazione dei collettori solari per la produzione di acqua calda dal primo gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomasse e delle schermature solari.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono le condizioni da rispettare per poter beneficiare dell’agevolazione.
Nel documento di prassi si sottolinea che:
“è possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti") a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).”
Alcune novità sono state previste dalla Legge di Bilancio 2021: l’articolo 1, comma 66, lettera c) ha inserito nell’articolo 119 del decreto Rilancio, il comma 1-quater ai sensi del quale sono compresi fra gli edifici che accedono all’agevolazione anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi.
Tuttavia al termine degli interventi, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, tali edifici devono raggiungere una classe energetica in fascia A.
Gli interventi devono rientrare tra quelli di ristrutturazione edilizia previsti all’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n.380 del 2001 e tale circostanza deve risultare dall’apposito titolo amministrativo.
Devono inoltre essere rispettate le altre condizioni richieste dalla normativa e gli adempimenti previsti.
In conclusione l’Agenzia delle Entrate, dopo aver acquisito il parere dell’ENEA, spiega che per gli interventi di efficientamento energetico (ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per la produzione di acqua calda e dei generatori alimentari a biomassa) si deve dimostrare che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti.
In tale ipotesi il soggetto è esonerato dalla produzione dell’A.P.E. iniziale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus 110, agevolabili gli interventi sulle unità collabenti