Stock option, qual è il momento rilevante ai fini impositivi per la tassazione? La data in cui il diritto viene effettivamente esercitato. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 23 del 5 febbraio 2020, che fornisce anche chiarimenti sulla determinazione della base imponibile.
Stock option, quale momento deve essere preso in considerazione ai fini impositivi e come si determina la base imponibile della tassazione?
Partendo dai quesiti del contribuente, una società di diritto inglese capogruppo di varie società dell’IT, fa chiarezza l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 23 del 5 febbraio 2020.
Nel documento di prassi viene individuato il momento rilevante ai fini impositivi e viene indicato il criterio per determinare la tassazione imponibile della misura, che è considerata un reddito da lavoro dipendente.
La stock option è un piano di incentivazione per i manager della società, che consiste nell’opzione di acquisto di azioni della società stessa ad un prezzo inferiore a quello di mercato.
Tale piano è suddiviso in tre passaggi:
- il granting, il diritto di opzione e la determinazione del prezzo dell’azione;
- il vesting period, il periodo tra l’offerta dell’opzione e l’effettivo esercizio;
- l’exercising, la data in cui il diritto viene esercitato.
L’ultimo momento è quello individuato dall’Agenzia delle Entrate come rilevante ai fini impositivi.
La base imponibile della tassazione è invece la differenza tra valore normale e valore corrisposto dal dipendente al momento dell’exercising.
Stock option, momento della tassazione e base imponibile: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
La stock option è il centro della richiesta di un contribuente all’Agenzia delle Entrate.
Una holding di diritto inglese, capogruppo di varie società che operano nell’IT chiede chiarimenti sul momento che deve essere preso in considerazione per la tassazione e la determinazione della base imponibile.
L’Agenzia delle Entrate fornisce delucidazioni con la risposta all’interpello numero 23 del 5 febbraio 2020.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 23 del 5 febbraio 2020
- Tassazione stock option.
La stock option è un piano di incentivazione generalmente rivolto ai manager di una società o ai dipendenti.
Tale piano consente di ottenere dei vantaggi ad esempio nell’acquisto di titoli rappresentativi del capitale di rischio della società ad un prezzo più basso di quello di mercato e di rivenderli, in un secondo momento, ad un valore maggiore.
L’incentivo consiste appunto nell’eventuale guadagno che è strettamente collegato al buon andamento della società.
Generalmente la stock option si articola in tre periodi:
- il granting, ovvero il diritto di opzione, il momento in cui il beneficiario ha la possibilità di divenire azionista della società. In tale momento viene determinato lo strike price, il prezzo a cui il beneficiario può acquistare il titolo;
- il vesting period, il periodo tra l’offerta dell’opzione e il termine iniziale per il suo esercizio;
- l’exercising, la data in cui il diritto è effettivamente esercitato alle condizioni stabilite nel granting.
Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate individua quest’ultimo momento come rilevante ai fini impositivi in quanto in tale momento avviene l’effettiva percezione del reddito.
Per quanto riguarda la base imponibile, l’Agenzia delle Entrate specifica che:
“si fa presente che le azioni devono essere assoggettate a tassazione per un importo pari alla differenza tra il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir, al momento dell’esercizio del diritto di opzione, e quanto corrisposto dal lavoratore dipendente a fronte dell’assegnazione stessa”.
Stock option, momento della tassazione e base imponibile: reddito da lavoro dipendente
Nella risposta all’interpello numero 23 del 5 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate spiega che la stock option è considerata un reddito da lavoro dipendente.
L’amministrazione finanziaria richiama infatti gli articoli 49 e 51 del TUIR, il Testo unico delle imposte sui redditi, il DPR 917 del 22 dicembre 1996.
Come sottolinea l’Agenzia delle Entrate in base a tali articoli, oltre alle somme anche:
“i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, nel periodo d’imposta (...) in relazione al rapporto di lavoro.”
È appunto tale disposizione che fa coincidere la retribuzione con il momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore dipendente.
Tale principio vale in linea generale in materia di fringe benefit, così come chiarisce la circolare numero 326 del 1997 del Ministero delle Finanze.
Il documento di prassi richiamato spiega che il momento di percezione coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente.
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate si esprime sulla stessa linea delle precisazioni appena citate.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Stock option, momento della tassazione e base imponibile: i chiarimenti AdE