Spese sanitarie per perizia medico legale: non è possibile beneficiare della detrazione tramite dichiarazione dei redditi per la fattura intestata al Tribunale, anche se pagata dal contribuente. Per accedere all'agevolazione non conta l'esecutore del pagamento, ma l'intestatario del documento
Spese sanitarie per perizia medico legale: il contribuente, esecutore del pagamento, non può beneficiare delle detrazione tramite dichiarazione dei redditi, se la fattura è intestata al Tribunale, anche nel caso in cui sia indicato nel documento come colui che ha sostenuto i costi.
Lo spunto per fare luce sulla possibilità di beneficiare della detrazione per le spese sanitarie sostenute arriva dall’analisi di un caso pratico.
Protagonista è un contribuente che ha avviato una causa per l’accertamento della responsabilità medica dei cardiochirurghi della struttura ospedaliera in cui ha subito un intervento di riparazione della valvola mitrale non andato a buon fine.
Il paziente ha sostenuto le spese necessarie per la consulenza medico-legale per la perizia richiesta dal Tribunale, a cui è stata emessa la fattura.
E dal momento che l’intestatario del documento e l’esecutore del pagamento risultano diversi, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di beneficiare della detrazione delle spese sanitarie sostenute nell’ambito del ricorso tramite la dichiarazione dei redditi.
Ma dall’Amministrazione finanziaria arriva un veto totale con la risposta all’interperllo numero 625/2021:
“Con riferimento al quesito posto dall’Istante si ritiene che -
indipendentemente dalla eventuale riconducibilità della prestazione resa dal consulente tecnico d’ufficio alle spese sanitarie - nel caso di specie la detrazione non spetta in quanto la fattura è intestata al tribunale e non all’Istante, a nulla rilevando che il relativo onere sia stato sostenuto da quest’ultimo”.
Spese sanitarie, nessuna detrazione per l’esecutore del pagamento se la fattura è intestata ad altri
L’agevolazione di cui il contribuente avrebbe voluto beneficiare è la detrazione per le spese mediche prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera c del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Secondo quanto stabilito dal TUIR, si ha diritto a una riduzione dell’imposta pari al 19 per cento delle spese sanitarie che eccedono la franchigia di 129,11 euro.
Nella lunga lista di voci che danno diritto allo sconto IRPEF rientrano anche quelle sostenute per una perizia medico-legale.
Nel documento, infatti, l’Agenzia delle Entrate richiama quanto chiarito con la circolare numero 7/2021:
“Sono da ascrivere alla categoria delle spese specialistiche quelle sostenute per la redazione di una perizia medico-legale, oltre che, naturalmente, le eventuali spese mediche ad essa finalizzate, quali le spese sostenute per visite mediche, analisi, indagini radioscopiche, ecc..”
Per accedere all’agevolazione, però, è necessario che i costi siano stati sostenuti dal contribuente che ha intenzione di beneficiarne tramite dichiarazione dei redditi e che siano rimasti a suo carico.
Le spese sanitarie, inoltre, devono essere ben documentate e si considerano sostenuta dal contribuente a cui è intestato il documento di spesa. Non ha rilevanza l’esecutore materiale del pagamento.
È chiaro, quindi, che nel caso analizzato il contribuente, pur avendo effettivamente pagato le somme, non risulta intestatario della fattura e non può beneficiare della detrazione.
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