Sospensione versamenti INAIL, la ripresa con la scadenza del 16 settembre

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Sospensione versamenti INAIL, verso la ripresa: istruzioni in vista della nuova scadenza fissata al 16 settembre dal DL Rilancio. Dettagli sulla comunicazione da trasmettere tramite il servizio online e i numeri da indicare nel modello F24 nella circolare numero 23 del 27 maggio 2020.

Sospensione versamenti INAIL, la ripresa con la scadenza del 16 settembre

Sospensione versamenti INAIL, verso la ripresa: in vista della nuova scadenza fissata al 16 settembre 2020 dal Decreto Rilancio per i pagamenti messi in stand by dai provvedimenti precedenti, l’Istituto fornisce dettagli sulla comunicazione da trasmettere tramite il servizio online e i numeri da indicare nel modello F24.

Nella circolare numero 23 del 27 maggio 2020 tutte le indicazioni sui tempi da rispettare e sulle modalità da seguire.

Sospensione versamenti INAIL, la ripresa con la scadenza del 16 settembre 2020

Il Decreto Rilancio stabilisce che i versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro la scadenza del 16 settembre in un’unica soluzione, o versando la prima rata con pagamento in quattro tranche di pari importo.

Il termine si applica ai diversi rinvii disposti in questi mesi di emergenza coronavirus che la circolare numero 23 del 27 maggio 2020 passa a rassegna:

  • articolo 18, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge numero 23 dell’8 aprile 2020, in riferimento ai mesi di aprile e/o di maggio 2020, per specifiche categorie di soggetti;
  • articolo 5, comma 1, del decreto-legge numero 9 del 2 marzo 2020, che si riferisce agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per i soggetti attivi alla data del 23 febbraio nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’;
  • articolo 61, comma 1, lettera b), del decreto-legge numero 18 del 17 marzo 2020, che riguarda adempimenti e versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, per specifiche categorie di soggetti;
  • nuovo comma 5 dell’articolo 61, del decreto-legge numero 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che riguarda le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche degli adempimenti e dei versamenti in scadenza dal 2 marzo al 30 giugno 2020.
  • articolo 62, comma 2, lettera c) del decreto-legge numero 18 del 17 marzo 2020, in relazione ai versamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente 2019.

La nuova scadenza del 16 settembre si applica in tutti i casi previsti dalle norme adottate in questo periodo di emergenza, tranne che per le imprese del settore florovivaistico. In questo caso la ripresa dei pagamenti deve essere effettuata in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020, o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di luglio 2020.

La circolare conferma, come ha già fatto l’INPS, anche la validità del DURC al 15 giugno 2020 per i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020.

Sospensione versamenti INAIL, comunicazione per la ripresa e numeri da indicare nel modello F24

Come specificato nel testo della circolare numero 23 del 27 maggio 2020, entro metà giugno l’INAIL rilascerà il servizio online che i soggetti interessati dovranno utilizzare per comunicare di aver effettuato la sospensione dei versamenti.

Per usufruire della sospensione delle rate previste in linea con quanto stabilito dal decreto legge numero 338 del 1989 all’articolo 2, comma 11, è necessario che i beneficiari trasmettano la comunicazione in questione tramite Pec alla Sede competente.

Gli utenti dovranno specificare due informazioni fondamentali:

  • la disposizione che hanno applicato;
  • la dichiarazione di essere in possesso delle condizioni previste per usufruire del beneficio.

Il documento mette in guardia:

“In particolare, per le sospensioni di cui all’articolo 62, comma 2, lettera c), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 saranno attivati successivamente i controlli in cooperazione con l’Agenzia delle entrate.”

Oltre alla comunicazione online, in vista della ripresa dei versamenti entro la scadenza del 16 settembre, bisogna tener presente i numeri di riferimento da indicare nel modello F24 e riassunti in tabella.

Numero per il pagamento in un’unica soluzioneNumero per il pagamento ratealeSoggetti interessati
999186 999187 soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020
999188 999189 soggetti indicati alle lettere a) - t) dell’articolo 61, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione
sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche,
con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel
territorio dello Stato
999184 999185 federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le
associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche
999190 999191 soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con
ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019
999192 999193 soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con
ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019,
che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel
mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta
e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo
d’imposta
999194 999195 soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con
ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che
hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel
mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta
e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo
d’imposta
999196 999197 soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che
hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al
31 marzo 2019
999198 999199 enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa
999200 999201 Imprese del settore florovivaistico

Tutti i dettagli nel testo della circolare INAIL numero 23 del 27 maggio 2020.

INAIL - Circolare numero 23 del 27 maggio 2020
Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in materia di ripresa della riscossione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria e di documento unico di regolarità contributiva. Istruzioni operative.

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