Durc, nessuna proroga ulteriore sulla scadenza della validità: resta fissata al 15 giugno. A chiarirlo è il messaggio INPS numero 2103 del 21 maggio 2020. Il termine ampio di 90 giorni oltre la fine dello stato di emergenza non si applica ai documenti unici di regolarità contributiva, come precisato dal DL Rilancio.
Durc, nessuna proroga ulteriore sulla scadenza della validità: resta fissata al 15 giugno. A sciogliere ogni dubbio sulla data di riferimento arriva il Decreto Rilancio che, intervenendo sul testo del Decreto Cura Italia, esclude i documenti unici di regolarità contributiva dal termine ampio di 90 giorni oltre la fine dello stato di emergenza.
Il chiarimento arriva con il messaggio INPS numero 2103 del 21 maggio 2020, che ribadisce la tabella di marcia originaria in linea con precedenti comunicazioni dello stesso Istituto.
- INPS - Messaggio numero 2103 del 21 maggio 2020
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19”, pubblicato nella G.U. n. 128 del 19/5/2020. Verifica della regolarità contributiva.
Durc, nessuna proroga ulteriore sulla scadenza della validità
La conferma della validità della scadenza al 15 giugno, senza nessuna proroga ulteriore, per il Durc rappresenta l’occasione per riepilogare i contenuti dei provvedimenti adottati dall’inizio dell’emergenza coronavirus.
Si parte dal riferimento cardine, il Decreto Cura Italia, che all’articolo 103, comma 2, ha previsto che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Tra questi, come chiarito anche dallo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rientra anche il Durc.
I dubbi sorgono con la conversione in legge del DL n. 18/2020, Decreto Cura Italia: in questa fase, infatti, il comma 2 dell’articolo 103 è stato sostituito come segue:
“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Omissis”.
Come evidenzia il messaggio INPS numero 2103 del 21 maggio 2020, il Decreto Rilancio non lascia spazio ai fraintendimenti. Sul tema è intervenuto aggiungendo una precisazione alla fine del periodo riportato in precedenza:
“ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020”.
Si tratta di un chiarimento, e in un certo senso anche una marcia indietro, che potrebbe penalizzare fortemente alcune aziende, come segnalava un lettore alla redazione di Informazione Fiscale all’inizio della discussione sul Decreto Rilancio:
“Appare evidente che per come è concepito il periodo di sospensione è assolutamente iniquo nei confronti di una parte di operatori economici. A Mio modesto parare il periodo di validità dei documenti scadenti dovrebbe quanto meno essere dal 31 gennaio al 04 maggio 2020 coincidente con la fine della fase 1 del contagio”.
Proroga Durc, con il Decreto Rilancio validità della scadenza
Secondo quanto stabilito, quindi, i Durc in scadenza dal 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano una validità fino al 15 giugno.
E non possono rientrare tra quei documenti che, scaduti tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
L’INPS chiarisce che, per quanto riguarda le modalità di gestione della verifica della regolarità contributiva, bisogna far riferimento alle istruzioni fornite con il messaggio 1374 del 2020 e che è possibile accedere ai documenti utilizzando il servizio online dedicato.
Infine, il messaggio specifica che dal 16 aprile 2020, alle richieste di verifica della regolarità contributiva si applicano i criteri ordinari.
E conclude:
“Si sottolinea peraltro che, per effetto delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previdenziali stabilite dalle disposizioni emergenziali vigenti, gli stessi non possono essere considerati ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto l’articolo 3, comma 2, lettera b), del D.M. 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Durc, nessuna proroga ulteriore sulla scadenza della validità: resta al 15 giugno