Gli importi del servizio civile sono tassati? Quelli che derivano dal servizio civile universale non concorrono alla formazione del reddito complessivo e non sono imponibili ai fini previdenziali. Quelli per il servizio civile regionale, invece, devono essere considerati come derivanti da collaborazioni coordinate e continuative
Manca poco alla chiusura delle domande per il servizio civile universale 2024.
La scadenza, originariamente prevista per oggi, 15 febbraio, è stata prorogata al 22 febbraio prossimo.
Tra gli elementi di valutazione per partecipare al nuovo bando rivolto a 52.236 giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni potrebbe esserci anche quello fiscale.
Gli assegni che vengono attribuiti agli operatori per il servizio rientrano tra i redditi “tassati”? Per sapere se le somme concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che li riceve bisogna fare una distinzione.
Gli importi relativi al servizio civile universale sono esclusi dal calcolo mentre quelli di altre tipologie devono essere considerati.
Servizio civile universale: le somme non concorrono alla formazione del reddito complessivo
Gli importi corrisposti gli operatori del servizio civile sono “tassati”? Il quesito, che interessa quanti stanno decidendo se presentare o meno la domanda per il servizio civile universale 2024, è stato posto anche alla redazione di FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate.
In quel caso da parte di un genitore per sapere se considerare i redditi nell’ambito delle detrazioni spettanti.
Lo spunto è tuttavia utile per fare chiarezza, soprattutto a vantaggio di chi sta valutando se presentare domanda entro la scadenza del 22 febbraio 2024.
Il termine è stato spostato in avanti di una settimana, originariamente era fissato in calendario per oggi, 15 febbraio.
I giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni di età potranno richiedere di essere impiegati in progetti in Italia e all’estero, di durata compresa tra 8 e 12 mesi e con il riconoscimento di 507,30 euro mensili.
Tali somme concorrono alla formazione del reddito complessivo? In merito sono opportune precisazioni.
Sono escluse dal calcolo gli importi collegati al servizio civile universale, previsto dal decreto legislativo n. 40/2017.
Tali importi, infatti, rientrano tra i redditi esenti da imposte tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.
Il comma 3 dell’articolo 16 del dlgs prevede, infatti, quanto di seguito riportato:
“Gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.”
Nessuna tassazione è quindi prevista per le somme riconosciute per il servizio civile universale. Sono tuttavia previste regole diverse per altri casi.
Altri tipo di servizio civile: i redditi sono considerati come collaborazioni coordinate e continuative
Non si applicano, invece, le stesse regole nel caso di altre tipologie di servizio.
Concorrono alla formazione del reddito complessivo, ad esempio, gli importi riconosciuti per un servizio civile regionale non assimilabile al servizio civile universale.
In questo caso le somme devono essere considerate alla stregua di redditi che derivano da collaborazioni coordinate e continuative.
Il reddito è rilevante anche per l’eventuale superamento del limite per poter richiedere le detrazioni per familiare a carico.
Chiarimenti in merito erano già stati forniti nella risposta all’interpello numero 82/2018.
Il documento di prassi aveva specificato che non era prevista alcuna esenzione IRPEF per il servizio civile regionale, poiché non è equiparabile a quello nazionale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Servizio civile 2024: i redditi sono tassati?