Redditometro, la scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni non comporta alcuna presunzione assoluta che le somme utilizzate per gli acquisti controllati non possano provenire dal patrimonio familiare. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 8733 dell'11 maggio 2020.
Con l’Ordinanza n. 8733/2020 la Corte di cassazione ha affermato che, nel caso di accertamento sintetico del reddito, la scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni non comporta alcuna presunzione assoluta che le somme utilizzate per gli acquisti controllati non possano provenire dal patrimonio familiare.
Spetta infatti al giudice di merito provare in concreto la congruità del tenore di vita riscontrato dall’Amministrazione fiscale rispetto al reddito dichiarato, non potendosi limitare ad affermare che tra i coniugi vigeva il regime della separazione dei beni.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 8733 dell’11 maggio 2020
- Il regime di separazione dei beni non rileva ai fini del redditometro. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 8733 dell’11 maggio 2020.
I fatti – Il caso ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo al recupero a tassazione con metodo sintetico del maggior reddito a fini Irpef, ricavato dall’alto tenore di vita del contribuente rispetto al reddito dichiarato.
Il ricorso è stato respinto sia in CTP che in CTR. In particolare il giudice d’appello ha rilevato che il contribuente aveva omesso di fornire la prova della congruità del reddito dichiarato, posto che l’affermazione che i beni di cui era in possesso derivassero da redditi della facoltosa consorte non trovava alcun riscontro documentale, anche alla luce dell’accertata circostanza che tra i coniugi vigeva il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Il contribuente ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, che lo accolto cassando con rinvio la sentenza impugnata.
A parere dei giudici di legittimità la sentenza impugnata rende una motivazione assolutamente insufficiente a contrastare le allegazioni difensive del contribuente, limitandosi solo a ribadire laconicamente che la capacità reddituale del contribuente non sarebbe provata “secondo quanto richiesto dalla specifica normativa...essendo stato altresì accertato che oltretutto i coniugi vivevano in regime di separazione dei beni”.
Sul punto la corte di cassazione ha ribadito che la semplice considerazione del regime patrimoniale dei coniugi non è elemento sufficiente a dimostrare l’assenza di giustificazione delle spese, posto che dalla “scelta del regime patrimoniale dei coniugi non deriva alcuna presunzione relativamente alla provenienza, dal patrimonio comune o individuale, delle somme utilizzate per gli acquisti dei coniugi”.
Nel caso de qua, infatti, il giudice d’appello non ha accertato in concreto se il contribuente avesse fornito o meno la prova della congruità del tenore di vita riscontrato dall’Amministrazione fiscale rispetto al reddito dichiarato, essendosi limitata a mere considerazioni astratte che hanno determinato la cassazione della sentenza.
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