Processo tributario: nullità della sentenza in caso di mancata comunicazione della trattazione della causa che deve essere effettuata presso il domicilio eletto dalla parte o tramite consegna in proprie mani. Lo stabilisce la Corte di Cassazione
In entrambi i gradi di giudizio del processo tributario, la comunicazione dell’avviso di trattazione della causa deve essere effettuata presso il domicilio eletto dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio, se esistente o, comunque, mediante consegna in mani proprie.
In difetto, la trattazione della causa deve ritenersi svolta in violazione dei principi del contraddittorio e della difesa e tutti gli atti compiuti da quel momento in poi sono da considerare come del tutto nulli.
Questo il sunto dell’Ordinanza n. 5216/2023.
Nullità della Sentenza per omessa comunicazione della trattazione della causa
Il procedimento ha avuto origine dal ricorso proposto da una società avverso un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate rettificava il reddito d’impresa con metodologia analitica-induttiva.
A conferma della sentenza di primo grado, la CTR respingeva l’appello avanzato dalla società, confermando la fondatezza dell’atto impositivo.
La contribuente ha impugnato la sentenza della CTR, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 31 D.Lgs. n. 546 del 1992, che prevede l’obbligo da parte della segreteria di dare comunicazione alle parti costituite della data di trattazione, almeno trenta giorni liberi prima.
Nel caso di specie, il giudice d’appello ha emesso la sentenza impugnata senza avere comunicato alla società contribuente la data di trattazione della controversia, con ciò precludendo all’appellante la possibilità di chiedere la discussione in udienza pubblica e di presentare memorie.
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di doglianza. A riguardo il Collegio di legittimità ha confermato un orientamento giurisprudenziale consolidato per cui, in tema di contraddittorio nel processo tributario, ai sensi del art. 17, comma 1 D.Lgs. n. 546 del 1992, la comunicazione dell’avviso di trattazione della causa deve essere effettuata, nel caso di esistenza di un domicilio eletto, presso quest’ultimo o, comunque, mediante consegna in mani proprie.
In difetto, la trattazione della causa deve ritenersi svolta in violazione dei principi del contraddittorio e della difesa e tutti gli atti compiuti da quel momento in poi sono da considerare come del tutto nulli.
Peraltro la comunicazione della data di udienza è senza dubbio applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell’art. 61 del medesimo Decreto.
In entrambi i gradi di giudizio, quindi, detta comunicazione è necessaria perché adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, di modo che l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata.
In base a tali argomentazioni la Corte di Cassazione, in accoglimento del motivo di ricorso, ha cassato sentenza, con rinvio al giudice del merito.
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