Estinzione anticipata prestiti e finanziamenti: la sentenza Lexitor

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza Lexitor, ha fornito importanti chiarimenti sulle regole relative all’estinzione anticipata di prestiti e finanziamenti

Estinzione anticipata prestiti e finanziamenti: la sentenza Lexitor

I soggetti che hanno sottoscritto finanziamenti a breve e lungo termine, con la cessione del quinto o prestiti personali possono scegliere l’estinzione anticipata.

L’opzione consiste nella possibilità di rimborsare, in tutto o in parte, la quota residua del finanziamento prima della scadenza stabilita nel contratto.

Nel caso di estinzione anticipata dei finanziamenti, il soggetto ha diritto alla restituzione di una quota di tutti i costi a suo carico.

Si deve prendere in considerazione il periodo per il quale il finanziamento è stato estinto anticipatamente.

Un provvedimento storico in questo senso è la sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

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Estinzione anticipata prestiti e finanziamenti: cosa afferma la sentenza Lexitor

In tema di contratti di crediti ai consumatori e di rimborso anticipato, chiarimenti importanti sono arrivati con la sentenza Lexitor, dell’11 settembre 2019 (nella causa C-383/18) della Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la quale è stato dichiarato quanto segue:

“L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.”

Nel caso di estinzione anticipata di prestiti e finanziamenti la banca deve corrispondere al cliente tutti i costi sostenuti, senza distinzione tra quelli “up front” e quelli “recurring”.

Il cliente ha quindi diritto ha diritto a una quota in relazione al periodo per il quale il finanziamento è stato estinto in anticipo.

Nelle somme rientrano tutti i costi, compresi:

  • gli interessi;
  • le commissioni;
  • tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza;
  • i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito;
  • i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

Sono, invece, escluse le spese notarili, la cui scelta compete al consumatore.

Deve essere previsto un indennizzo calcolato sul capitale ricevuto dal rimborso e giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato se lo stesso avviene in un periodo in cui il tasso creditore è fisso.

L’indennizzo deve essere determinato entro i seguenti limiti:

  • non può essere superiore all’1 per cento dell’importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo tra il rimborso anticipato e lo scioglimento del contratto è superiore a un anno;
  • non può essere superiore allo 0,5 per cento dell’importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo tra il rimborso anticipato e lo scioglimento del contratto è inferiore a un anno.

Ai fini della determinazione del quantum, si applica il criterio pro rata temporis (o criterio del costo ammortizzato).

Il t.u.b. prevede infatti che i contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato.

Ove non sia diversamente indicato si applica il criterio del costo ammortizzato.

Estinzione anticipata prestiti e finanziamenti: una sintesi della sentenza Lexitor

La sentenza Lexitor è la parte finale di questioni sorte in sede al Tribunale di Lublino, in Polonia, in merito all’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva europea 2008/48/CE.

La vicenda riguarda i contratti di credito al consumo di tre consumatori, stipulati con tre intermediari finanziari: la Skok, la mBank S.A. e la Santander Consumer Bank.

In ciascuno dei tre contratti era previsto il versamento di una commissione indipendente dalla durata del contratto.

I consumatori, dopo aver proceduto al rimborso anticipato degli importi dei loro crediti avevano ceduto i diritti di credito vantati nei confronti degli istituti bancari alla Lexitor, una società di diritto polacco che offre servizi giuridici ai consumatori.

La società aveva chiesto alle tre banche il rimborso di una parte dell’importo delle commissioni versate dai consumatori, compresi gli interessi di mora, senza vedere accolte le richieste.

Dopo il ricorso della Lexitor, il giudice polacco ha portato la questione innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea per avere un’interpretazione della normativa in questione.

I chiarimenti richiesti riguardavano la riduzione del costo totale del credito, da intendersi come di tutti i costi o solo quelli legati alla residua durata del contratto, cosiddetti up front.

La sentenza della CGUE si è espressa dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.

Estinzione anticipata finanziamenti: il decreto Sostegni bis e la sentenza della Corte Costituzionale

In Italia, prima della sentenza Lexitor, si era andata consolidando la distinzione tra costi up front (legati alla stipula del contratto) e recurring (legati alla durata del contratto).

In linea generale entrambi i costi venivano restituiti solo nei casi in cui la distinzione tra le due categorie fosse formulata in modo differente rispetto alle regole ordinarie di trasparenza.

Sul tema è intervenuto l’articolo 11-octies, comma 2 del DL n. 73/2021, ovvero il decreto Sostegni bis modificando l’art. 125-sexies del TUB che, nella nuova formulazione prevede: “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.

La norma aveva stabilito che:

  • i contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 dovessero essere allineati a quanto dichiarato con la sentenza Lexitor;
  • per i contratti stipulati prima della sentenza continuassero ad applicarsi le regole vigenti alla data di sottoscrizione con riferimento alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Tale norma ha creato un confine ancora più netto sull’applicazione dell’individuazione dei costi.

Successivamente è intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, dichiarando incostituzionale l’art. 11-octies, comma 2, del DL n. 73/2021 nella parte in cui ha limitato solo ad alcuni costi sostenuti per il finanziamento il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata.

Pertanto i consumatori avranno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 106/2021 (vale a dire ai contratti antecedenti il 25/07/2021).

Con la sentenza della Corte Costituzionale sono state dichiarate incostituzionali anche le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza di Banca d’Italia.

Anche alla luce dell’intervento in questione, un’eventuale clausola che limita il diritto del consumatore al rimborso dei costi del finanziamento è da considerarsi nulla.

La stessa determinerebbe a carico del consumatore uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

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