Ecco le principali scadenze fiscali del mese di gennaio 2020: nuovo anno, nuovi adempimenti per partite IVA, dipendenti e pensionati.
Scadenze fiscali gennaio 2020, anno nuovo, nuovi adempimenti.
In ambito IVA, il primo mese dell’anno si caratterizzerà per la scadenza dell’imposta di bollo e dell’esterometro, ma non solo.
Come di consueto, tra le scadenze fiscali di gennaio 2020 è da segnare in rosso sul calendario la data di venerdì 31, termine ultimo per fare domanda di esenzione canone Rai nel caso di non detenzione di TV in casa.
L’anno nuovo partirà anche con uno degli adempimenti legati alla dichiarazione dei redditi: entro la scadenza del 31 gennaio gli operatori del settore dovranno inviare i dati al sistema Tessera Sanitaria, che saranno inseriti dall’Agenzia delle Entrate nel modello 730 precompilato.
Entro lo stesso termine, i contribuenti potranno esercitare l’opposizione a rendere disponibili i dati delle spese sanitarie sostenute all’Agenzia delle Entrate.
Passiamo quindi in rassegna tutte le scadenze fiscali previste a gennaio 2020 secondo lo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate.
Scadenze fiscali 16 gennaio 2020: adempimenti periodici IVA, Irpef e INPS
Il primo appuntamento con le scadenze fiscali di gennaio 2020 sarà quello di giovedì 16, termine per gli adempimenti periodici IVA, Irpef e INPS a carico dei sostituti d’imposta.
I titolari di partita Iva dovranno effettuare entro mercoledì 16 gennaio i seguenti versamenti:
- Irpef: versamento ritenute alla fonte operate dai sostituti d’imposta a titolo di acconto su redditi da lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di dicembre 2019 e delle addizionali comunali e regionali. Lo stesso adempimento riguarda anche il versamento delle ritenute relative a redditi da lavoro autonomo e alle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza corrisposti nel mese precedente.
Come di consueto il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il codice tributo 1040 del modello F24 con periodo di competenza 12/2019.
- Inps: con lo stesso modello F24 utilizzato per il versamento Irpef sarà possibile pagare i contributi Inps a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni relative al mese di novembre 2019.
- Iva: entro la scadenza del 16 gennaio 2020 i contribuenti con obbligo di liquidazione mensile dovranno effettuare il versamento Iva di competenza del mese di dicembre 2019. L’adempimento dovrà essere effettuato con modello F24 e con codice tributo 6012 nella sezione erario.
Scadenze fiscali 20 gennaio 2020: imposta di bollo fatture elettroniche
Lunedì 20 gennaio 2020 è fissata la scadenza per il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche relative all’ultimo trimestre del 2019.
Per le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio pagare l’imposta di bollo è necessario che sia inserita l’annotazione di “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014”.
Il versamento dell’imposta di bollo entro la scadenza del 20 gennaio 2020 potrà essere effettuata:
- mediante il servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale;
- utilizzando il Modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate con modalità esclusivamente telematica indicando il codice tributo 2524 - “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014”.
Quella del 20 gennaio 2020 sarà l’ultima scadenza fiscale trimestrale del bollo sulle fatture elettroniche. Il Decreto Fiscale n. 124/2019 convertito in legge ha stabilito il versamento semestrale, rispettivamente entro la scadenza del 16 giugno e del 16 dicembre di ciascun anno, nel caso di importi non superiori a 1.000 euro.
Resterà invariato il calendario delle scadenze per i soggetti che pagano più di 1.000 euro di bollo all’anno.
Scadenze bollo fattura elettronica 2019 | Scadenza bollo fattura elettronica 2020 (fino a 1.000 euro | Scadenza bollo fattura elettronica 2020 da 1.000 euro in su |
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Primo trimestre - 20 aprile | - | Primo trimestre - 20 aprile |
Secondo trimestre - 20 luglio | Primo semestre - 16 giugno | Secondo trimestre - 20 luglio |
Terzo trimestre - 20 ottobre | - | Terzo trimestre - 20 ottobre |
Quarto trimestre - 20 gennaio anno successivo | Secondo semestre - 16 dicembre | Quarto trimestre - 20 gennaio anno successivo |
Scadenze fiscali 27 gennaio 2020: ravvedimento acconto IVA
Il 27 gennaio 2020 è la scadenza del ravvedimento operoso breve nel caso di mancato pagamento dell’acconto IVA entro lo scorso 27 dicembre 2019.
Nel dettaglio, si tratta dell’ultimo giorno utile per la regolarizzazione del versamento dell’acconto IVA relativo all’anno 2019 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 27 dicembre 2019 (ravvedimento), con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve)
I codici tributo da indicare nel modello F24 sono i seguenti:
- 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva
- 6013 - Versamento acconto per Iva mensile
- 6035 - Versamento IVA acconto
- 8904 - Sanzione pecuniaria Iva
Scadenze fiscali 27 gennaio 2020: Intrastat mensili e trimestrali
Il 27 gennaio 2020 è anche la scadenza per l’invio degli elenchi Intrastat, sia per i contribuenti con obbligo mensile (operazioni mensili maggiori a 50.000 euro) che con obbligo trimestrale (operazioni mensili inferiori a 50.000 euro).
L’obbligo consiste nella presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE (mensili) e delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel quarto trimestre del 2019 nei confronti di soggetti UE (trimestrali).
Restano invariate le modalità di presentazione:
- in via telematica all’Agenzia delle Dogane mediante il sistema telematico doganale E.D.I.;
- all’Agenzia delle Entrate mediante invio telematico.
Scadenze fiscali 27 gennaio 2020, ravvedimento modello 770/2019
Sempre in tema di ravvedimento operoso, il 27 gennaio 2020 è la scadenza per l’invio del modello 770/2019 tardivo.
Per chi effettuerà entro tale data l’invio de modello 770 è prevista l’applicazione della sanzione minima di 250 euro, sanabile con ravvedimento operoso. L’importo dovuto con ravvedimento entro 90 giorni sarà pari alla sanzione ridotta ad 1/10 di quella ordinaria, pari quindi a 25 euro.
Nel caso di mancato ravvedimento entro la scadenza del 27 gennaio 2020 la dichiarazione sarà considerata omessa.
Scadenze fiscali 31 gennaio 2020, domanda esonero canone RAI
Arrivati alla fine del mese, sarà necessario tenere a mente la scadenza del 31 gennaio 2020, termine per inviare domanda di esenzione canone Rai nel caso di non detenzione di TV.
La domanda di disdetta dovrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate compilando la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo, utilizzando il modulo appositamente predisposto, da inviare alternativamente:
- in modalità telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel;
- unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamento TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta
La domanda potrà essere presentata, entro la scadenza del 31 gennaio 2020, se:
- in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica;
- in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento.
Scadenze fiscali 31 gennaio 2020, invio dati sistema Tessera Sanitaria e comunicazione opposizione
Sempre in chiusura del mese, bisognerà segnare in rosso sul calendario l’importante scadenza fiscale relativa alla comunicazione al sistema Tessera Sanitaria dei dati che rientreranno nel modello 730 precompilato.
Gli operatori sanitari dovranno inviare i dati del sistema TS, relativi alle spese del 2019, entro il 31 gennaio 2020.
Sono tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria entro il 31 del mese di gennaio successivo a quello di riferimento i seguenti operatori sanitari:
- aziende sanitarie locali (ASL);
- aziende ospedaliere;
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- policlinici universitari;
- presidi di specialistica ambulatoriale;
- esercizi commerciali abilitati all’attività di distribuzione al pubblico di farmaci, in possesso del codice identificativo univoco previsto dal DM 15/07/2004 (cd. “parafarmacie”);
- iscritti agli Albi professionali degli psicologi (L. n. 56/89);
- iscritti agli Albi professionali degli infermieri (DM n. 739/94);
- iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i (DM n. 740/94);
- iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica (DM n. 746/94)
- esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11 c. 7 e 13 DLgs. n. 46/97;
- iscritti agli Albi professionali dei veterinari, in relazione ai dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche e riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 289/2001 (animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva);
- delle strutture “autorizzate” all’erogazione dei servizi sanitari (cioè nei cui confronti la regione ha emanato l’apposito provvedimento in seguito alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi per operare in tale ambito) ancorché non accreditate con il SSN (cioè nei cui confronti la Regione non ha ritenuto convenzionarsi con apposito provvedimento al fine di esternalizzare parte dei servizi che deve garantire al pubblico).
Dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di invio dei dati al sistema TS riguarda anche i seguenti soggetti:
- strutture della Sanità militare,
- la farmacia assistenziale ANMIG,
- gli iscritti all’Albo dei biologi e gli iscritti ai nuovi albi professionali del DM 13/03/18 (tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico audioprotesista, tecnico audioprotesista, tecnico ortopedico, dietista, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, fisioterapista, logopedista, podologo, ortottista e assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario).
I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi a ricevute di pagamento, scontrini fiscali ed eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito.
La scadenza del 31 gennaio 2020 è anche quella prevista per i contribuenti che intendono esercitare l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno d’imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
L’opposizione può essere effettuata attraverso tre modalità:
- inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata [email protected];
- telefonando a un centro di assistenza multicanale (800 90 96 96 da fisso, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero);
- consegnando a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia il modello di richiesta di opposizione.
Scadenze fiscali 31 gennaio 2020, ultimo invio esterometro mensile
Chiude un mese ricco di adempimenti la scadenza fiscale del 31 gennaio 2020 relativa all’invio dell’esterometro di dicembre.
Con la comunicazione delle fatture da e verso l’estero del mese di dicembre, termina l’invio mensile dell’esterometro.
Il Decreto Fiscale ha infatti modificato la periodicità di invio della comunicazione, portandola da mensile a trimestrale. Le nuove scadenze da rispettare saranno le seguenti:
Esterometro 2020 | Scadenza |
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Primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo) | 31 maggio |
Secondo trimestre (aprile-maggio-giugno) | 30 settembre |
Terzo trimestre (luglio-agosto-settembre) | 30 novembre |
Quarto trimestre (ottobre-novembre-dicembre) | 28 febbraio anno successivo |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Scadenze fiscali gennaio 2020: bollo, disdetta canone Rai e comunicazione sistema TS