Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali lo scorso 26 ottobre 2021 ha emanato il decreto direttoriale n. 561 con il quale ha decretato l'operatività del RUNTS fissando una data per la sua partenza. L'avvio, da solo, non sarà sufficiente a completare la riforma del terzo settore.
Lo scorso 26 ottobre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha finalmente stabilito la data a partire dalla quale il Registro Unico del Terzo Settore inizierà ad essere operativo.
Il prossimo 23 novembre difatti le associazioni potranno iniziare a prendere come punto di riferimento il Registro Unico del Terzo Settore, e gli enti di nuova costituzione non potranno più iscriversi ai previgenti registri, quello delle APS, delle ODV, oltre all’anagrafe delle ONLUS.
Questo è sicuramente un momento importante nella storia del terzo settore, in quanto si ha per la prima volta un’impressione di unione tra i vari comparti promossa dal legislatore attraverso la riforma ormai partita nel 2017.
RUNTS operativo: riforma ancora in sospeso
Pur essendo un momento importante per il mondo del terzo settore, purtroppo il 23 novembre non sarà una data che porterà effetti significativi tra le associazioni, in quanto la sola operatività del RUNTS non comporta la piena attivazione della riforma e di quanto da essa previsto.
Come abbiamo più volte analizzato vi sono alcune normative previste dal d.lgs 117/2017 che sono considerabili già applicabili agli enti del terzo settore, quelli cioè che hanno compiuto gli adempimenti previsti per potersi adeguare alle nuove previsioni legislative, mentre la maggior parte delle normative saranno applicabili solo al verificarsi della compresenza di due eventi fondamentali:
- l’operatività del RUNTS;
- l’autorizzazione della Commissione Europea alle normative fiscali previste per gli ETS.
Da questi momenti dovrà poi passare un anno, affinché sia completamente definitiva l’applicabilità di quanto previsto dal d.lgs. 117/2017.
È possibile quindi affermare che persino dal prossimo 23 novembre la riforma non potrà dirsi ancora effettiva.
RUNTS: effetti e convenienza
La domanda che risulta quindi spontanea riguarda la convenienza ad iscriversi al nuovo registro appena inizierà a produrre i suoi effetti.
Partiamo dalla considerazione che le uniche misure applicabili già dal 2018, per quanto riguarda quanto previsto dal d.lgs 117/2017, sono le seguenti:
- titoli di solidarietà (art. 77 del d.lgs 117/2017);
- social lending (art. 78 del d.lgs 117/2017);
- social bonus (art. 81 del d.lgs 117/2017);
- imposte dirette e tributi locali (art. 82 del d.lgs 117/2017);
- detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (art. 83 del d.lgs 117/2017);
- regime fiscale dei redditi degli immobili delle ODV e delle APS ( art. 84 comma 2, art. 85 comma 7).
Tali normative secondo quanto previsto dall’art. 104 comma 1 del d.lgs 117/2017 risultano applicabili in via transitoria per le APS, ODV ed ONLUS già a partire dal 1° gennaio 2018 e “fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X”, quindi fino al periodo d’imposta successivo al momento in cui la Commissione Europea avrà approvato la normativa fiscale prevista per gli ETS.
Iscriversi al RUNTS non avrebbe quindi effetti di grande impatto per molti enti del terzo settore, difatti solo le APS e le ODV potrebbero giovare della trasmigrazione al nuovo registro.
Le disposizioni tutt’ora applicabili e sopra elencate riguardano comunque già unicamente le ODV e le APS, le quali quindi, a fronte della trasmigrazione al registro non subiranno alcun tipo di cambiamento.
Per le ONLUS il discorso diventa più complesso in quanto se vorranno ancora beneficiare delle norme transitorie sopra elencate, dovranno decidere se assumere le vesti di una ODV o di una APS.
Mentre nel caso in cui la scelta ricadrà su altre forme, la convenienza a iscriversi al RUNTS non esisterà più.
La creazione del RUNTS non avrà quindi un effetto benefico su tutte le associazioni, solo le APS e le ODV ne beneficeranno potendo ancora applicare il regime fiscale previgente, così come esposto all’interno dell’art. 104 del d.lgs 117/2017 e confermato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 89/E del 2019.
Gli altri enti, in caso di iscrizione al RUNTS, non potrebbero più applicare le normative previgenti alla riforma e contemporaneamente nemmeno quanto iscritto negli art. 77, 79 comma 2-bis, 80 ed 86 del d.lgs 117/2017.
Gli enti del terzo settore, escluse le APS e le ODV, che decideranno di iscriversi al RUNTS prima che sia trascorso un anno dall’autorizzazione concessa dalla Commissione Europea in merito a quanto contenuto nel titolo X del CTS, vedranno inapplicabili i nuovi regimi fiscali forfettari, e quanto previsto per la determinazione della commercialità dell’ente.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: RUNTS: una partenza incompleta e poco allettante