Circolare numero 122 del 27 dicembre 2018 con tutte le istruzioni INPS in materia di rivalutazione delle pensioni dal 2019 e non solo: ecco le novità in arrivo spiegate punto per punto dall'Istituto guidato da Tito Boeri.
Rivalutazione pensioni 2019: l’INPS ha diramato la circolare numero 122/2018 con tutte le istruzioni operative da seguire per il prossimo anno.
L’intervento in oggetto non riguarda solo la rivalutazione stricto sensu ma anche altri aspetti collegati, andando a toccare il tema del rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2019. Vengono descritti, in particolare, i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, l’impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento.
L’INPS ha quindi concluso le attività di rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali per il prossimo anno; la rivalutazione, in particolare, è stata effettuata sulla base della normativa vigente in materia. In previsione dell’entrata in vigore della Legge di bilancio 2019 - e dell’atteso decreto collegato su quota 100 e pensioni in generale - gli incrementi per il 2019 descritti nella circolare in oggetto potranno subire variazioni.
L’INPS pubblicherà quindi nelle prossime settimane un’ulteriore circolare in cui si illustreranno le eventuali modifiche apportate e la relativa applicazione, tenuto conto dei tempi necessari alla realizzazione delle implementazioni dei sistemi gestionali e della loro messa in esercizio.
Proponiamo di seguito il testo ufficiale della circolare INPS in materia di rivalutazione delle pensioni 2019 ed una sua sintesi.
Rivalutazione pensioni 2019: circolare numero 122/2018, in attesa di una seconda circolare applicativa delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019
- Rivalutazione pensioni 2019: circolare INPS numero 122/2018
- Testo ufficiale della circolare INPS numero 122/2018 in cui vengono fornite tutte le istruzioni relative alla rivalutazione delle pensioni. L’INPS ha già chiarito che nelle prossime settimane verrà diramata un’ulteriore circolare di coordinamento con le novità in fase di introduzione con la Legge di bilancio 2019 e l’atteso decreto collegato su pensioni.
Con la circolare INPS numero 122/2018 vengono definiti, tra gli altri, i seguenti punti:
- rivalutazione dei trattamenti previdenziali;
- indice di rivalutazione definitivo per il 2018;
- indice di rivalutazione provvisorio per il 2019;
- modalità di attribuzione della rivalutazione per l’anno 2019;
- importi dell’indennità integrativa speciale;
- rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice);
- sintesi del quadro normativo di riferimento;
- tassazione per il 2019;
- trattazione delle pensioni delle gestioni private;
- trattazione delle pensioni della gestione pubblica;
- trattazione delle prestazioni assistenziali;
- prestazioni di accompagnamento a pensione;
- date di pagamento per l’anno 2019;
- certificato di pensione per l’anno 2019.
Rivalutazione pensioni, tabella con l’importo definitivo per il 2018:
Decorrenza | Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi | Assegni vitalizi |
1° gennaio 2018 | 507,42 € | 289,24 € |
IMPORTI ANNUI | 6.596,46 € | 3.760,12 € |
Rivalutazione pensioni, tabella con l’importo provvisorio per il 2019:
Decorrenza | Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi | Assegni vitalizi |
1° gennaio 2019 | 513,01 € | 292,43 € |
IMPORTI ANNUI | 6.669,13 € | 3.801,59 € |
Rivalutazione pensioni, tabella con le modalità di attribuzione della rivalutazione per l’anno 2019:
dal | Fasce trattamenti complessivi | % indice perequazione da attribuire | Aumento del | Importo trattamenti complessivi |
1° gennaio 2019: | Fino a 3 volte il TM | 100 | 1,100 % | da zero a 1.522,26 € |
1° gennaio 2019: | Oltre 3 e fino a 5 volte il TM | 90 | 0,990 % | da 1.522,27 € a 2.537,10 € |
1° gennaio 2019: | Oltre 5 volte il TM | 75 | 0,825 % | da 2.537,11 € in poi |
Rivalutazione pensioni, tabella con importi delle pensioni sociali per il 2019:
Rivalutazione pensioni INPS 2019: riferimenti normativi
L’articolo 3, comma 4, della legge 96/2017, di conversione, con modificazioni, del DL 50/2017, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della citata legge n. 206/2004 è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica come di seguito indicato:
- in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- ovvero un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’ 1,25% calcolato sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69 della Legge 388/2000, da riferire alla misura dell’incremento medesimo.
Le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono pertanto rivalutate sempre singolarmente.
Tassazione delle pensioni per il 2019
Com’è noto le pensioni sono soggette all’IRPEF, applicando scaglioni e aliquote ordinariamente previste per i redditi da lavoro dipendente.
La ritenuta IRPEF viene determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall’INPS o da altri Enti, registrate nel Casellario Centrale Pensioni e di altre prestazioni eventualmente corrisposte dall’INPS al soggetto.
Analogamente, le detrazioni di imposta operano sull’imponibile complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.
Per l’anno 2019 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2018.
La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno.
Per i soggetti per il quali nel 2018 era presente una tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale è stato temporaneamente mantenuto lo stesso regime fiscale richiesto.
Se entro il termine del 16 gennaio 2019 la richiesta non viene rinnovata dall’interessato, sarà applicata la tassazione per scaglioni dalla prima rata di pensione utile.
Le addizionali comunali e regionali all’IRPEF vengono trattenute in rate mensili del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito:
- addizionale regionale a saldo 2018: da gennaio a novembre 2019;
- addizionale comunale a saldo 2018: da gennaio a novembre 2019;
- addizionale comunale in acconto 2019: da marzo a novembre 2019.
L’importo delle addizionali è stato determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di rinnovo.
Qualora gli enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di aprile 2019.
Esenzione fiscale fino alla pensione di 1.000 euro è prevista per i superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata.
L’articolo 1, comma 249, della legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017) ha previsto infatti che tali pensioni concorrano alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) solo per l’importo eccedente 1.000 euro.
Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante a consuntivo agli interessati per il 2018 sarà corrisposto sulle mensilità di gennaio 2019.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rivalutazione pensioni 2019: istruzioni INPS