L’OIC è intervenuta per chiarire le modalità e il campo di azione della rivalutazione per i bilanci 2020, specificando gli adempimenti contabili e le eventuali ripercussioni fiscali.
Nello specifico, il chiarimento si riferisce alle società che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali e analizza la legge di rivalutazione 2020 con riferimento all’articolo 110 commi 1-7 legge 126/2020 che ha convertito il D.L. 104/2020.
Tale disciplina rimane una facoltà e si pone in deroga alle disposizione dell’articolo 2426 c.c. e di ogni altra disposizione di legge.
Tra tutte le novità figura la presa di posizione nei confronti dei beni non capitalizzati che vengono ammessi alla procedura di rivalutazione.
Rivalutazioni beni d’impresa: l’oggetto di applicazione
L’opzione si pone come possibilità di deroga dell’articolo 2426 c.c. e più in generale di ogni altra normativa di riferimento in materia di bilancio.
Ad essere oggetto della norma sono:
- i beni dell’impresa e le partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento;
- i beni a controllo congiunto (Joint venture);
- i beni immateriali ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico.
L’ultimo punto riguarda i beni immateriali non capitalizzati ma imputati a conto economico.
Una presa di posizione nei confronti della questione di quei costi che l’azienda decideva di non capitalizzare e quindi iscrivere nello stato patrimoniale, ma di imputare direttamente a conto economico.
Al paragrafo 5 del documento interpretativo è stato precisato che possono essere rivalutati i beni immateriali i cui costi sono stati contabilizzati a conto economico anche se avevano i requisiti per essere iscritti tra i beni immateriali.
Si è ritenuto, infatti, che non fosse corretto generare una disparità di trattamento tra le società che ad esempio hanno deciso di iscrivere a conto economico i costi di registrazione di un marchio rispetto a quelle che, a parità di condizioni, hanno deciso invece di capitalizzare tali costi tra i beni immateriali.
Per la rivalutazione che si intende operare la disposizione contenuta nel paragrafo 5 rileva ai fini civilistici.
Esclusi dalla disciplina:
- i beni che formano oggetto dell’attività aziendale dell’impresa
- beni in leasing ( si ricorda che tali beni si possono iscrivere nell’attivo solo qualora risultino già riscattati come riporta l’appendice A dell’OIC 12).
Inoltre, i beni devono risultare iscritti già al 31/12/2019 e da eseguirsi limitatamente al bilancio successivo.
La norma presuppone la lettura con gli OIC 16 e 24 rispettivamente per la definizione di immobilizzazioni materiali e immateriali.
Modalità di contabilizzazione
Il chiarimento definisce anche il perimetro tecnico di applicazione della rivalutazione.
La società che intende usufruire della deroga procede con l’iscrizione del maggior valore nell’attivo dello stato patrimoniale e in contropartita iscrive il corrispondente saldo in una voce del patrimonio netto.
Il saldo attivo da rivalutazione viene imputato al capitale o accantonato in una specifica riserva.
Le imposte sostitutive, invece, sono versate in un massimo di tre rate di pari importo, la valutazione del debito è disciplinata ai sensi del OIC 19 (di conseguenza, deve essere attualizzato se l’effetto è rilevante con contabilizzazione dell’effetto nella voce di patrimonio netto in cui sono state imputate le rivalutazioni eseguite).
La rivalutazione ha un limite massimo che si configura, ai sensi dell’articolo 11 della legge 342/2000:
“valori effettivamente attribuibili ai beni con riferimento alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità economica di utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri”
La scelta del margine superiore di valutazione utilizza, quindi, o il criterio del valore d’uso o il criterio del valore di mercato.
Inoltre, la modalità di applicazione del criterio di rivalutazione può seguire tre modalità:
- rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento;
- rivalutazione del solo costo storico( valore lordo);
- riduzione del fondo ammortamento.
La diversa scelta del criterio comporta in ogni caso l’iscrizione in bilancio dello stesso valore netto che è ripartito secondo la vita utile del bene; a questo proposito, si ricorda che la rivalutazione di per se non comporta modifiche alla vita utile del bene che rimane vincolata, secondo i principi contabili nazionali, a un mutamento delle condizioni originarie di stima.
L’ammortamento nel bilancio di applicazione della rivalutazione segue i valori non rivalutati poiché la rivalutazione è ritenuta un’operazione successiva e pertanto l’ammortamento di tali maggiori procede a partire dall’esercizio successivo.
Nella nota integrativa, infine, deve essere annotata la rivalutazione effettuata a norma dell’articolo 110 della legge sulla rivalutazione 126/2020 con indicazione delle modalità adottate per rivalutare i beni ammortizzabili.
Ripercussioni fiscali della rivalutazione dei beni d’impresa
La deroga ovviamente ha anche effetti fiscali.
Infatti:
“Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili”
Il vincolo per riconoscimento fiscale è il versamento dell’imposta sostitutiva che è portata a riduzione della voce di patrimonio netto in cui sono state imputate le rivalutazioni.
I maggiori valori riconosciuti non generano imposte differite nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, caso opposto se non si procede con il riconoscimento del valore ai fini fiscali con conseguente insorgenza di differenze temporali di tassazione.
- Documento interpretativo numero 7/2021 dell’Organismo italiano di contabilità
- Il presente documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme della legge di rivalutazione 2020 (art. 110 commi 1-7 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n.104 convertito con modificazione dalla Legge 13 ottobre 2020, n.126 di seguito anche “legge 126/2020”). Tali norme sono riportate nel capitolo “La disciplina della rivalutazione contenuta nella Legge 13 ottobre 2020, n.126”. Il presente documento si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice civile.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rivalutazione dei beni d’impresa: il documento informativo numero 7 dell’OIC