Qual è il corretto trattamento fiscale da applicare alle somme dovute a titolo di risarcimento? I chiarimenti delle Entrate in merito all'applicazione dell'IVA e dell'imposta di registro
Alle somme dovute a titolo di risarcimento per inadempimento o irregolarità all’adempimento contrattuale si applica l’imposta di registro.
La scrittura privata, che stabilisce la somma dovuta dall’appaltante all’appaltatore a titolo di risarcimento del danno, è soggetta a registrazione in termine fisso e deve essere versata l’imposta proporzionale del 3 per cento. Dall’accorto tra le parti discende infatti un obbligo al pagamento.
Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 223 del 18 novembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate.
Gli importi sono fuori campo IVA e sono esclusi dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Non rappresentano, infatti, un corrispettivo legato a prestazioni di servizi o cessioni di beni.
Risarcimento: la somma è fuori campo IVA ma si applica l’imposta di registro
Con la risposta all’interpello numero 233 del 18 novembre 2024 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla tassazione da applicare agli importi corrisposti a titolo di risarcimento dovuti nel caso di inadempimento o irregolarità rispetto agli obblighi contrattuali.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 223 del 18 novembre 2024
- Chiarimenti in merito alla tassazione da applicare alle somme dovute a titolo di risarcimento.
Le delucidazioni seguono i quesiti posti dall’istante in merito a un contratto d’appalto con una società aggiudicataria per lavori di ristrutturazione e messa a norma di edifici.
Alcuni imprevisti hanno portato alla sospensione dei lavori con consegna parziale che si è conclusa con un processo giudiziario in cui le parti hanno stabilito il risarcimento danni subito dall’appaltatrice, attraverso una scrittura privata.
L’istante intende sapere il corretto trattamento fiscale della somma.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli importi sono fuori campo IVA dal momento che non rappresentano un corrispettivo legato a prestazioni di servizi o cessioni di beni.
In linea con quanto previsto dall’articolo 15 del Dpr n. 633/1972, ovvero dal decreto IVA, le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi da parte del cessionario o del committente non rientrano nel calcolo della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto.
Dirimente è l’individuazione della natura giuridica degli importi da pagare, da cui discende il trattamento fiscale.
Si deve valutare se le somme siano relative al corrispettivo per una prestazione ricevuta, a un risarcimento per inadempimento o irregolarità nell’adempimento di obblighi contrattuali.
L’articolo 13 del decreto IVA stabilisce che la base imponibile:
“è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.”
A riguardo la Corte di giustizia dell’Unione europea ha precisato che la prestazione è imponibile esclusivamente se tra il prestatore e il destinatario intercorre un rapporto giuridico che prevede uno scambio di prestazioni, in cui il compenso costituisce il controvalore.
Sono quindi escluse dalla base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente.
Come chiarito in precedenti documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento assolvono a una funzione punitivo/risarcitoria ed è quindi fuori campo IVA.
Risarcimento: si applica l’imposta di registro in misura proporzionale
Dopo aver fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’IVA alle somme dovute a titolo di risarcimento, l’Agenzia delle Entrate fornisce delucidazioni anche in merito all’applicazione dell’imposta di registro.
Nello specifico la scrittura privata che determina la somma che l’appaltante deve corrispondere all’appaltatore a titolo di risarcimento del danno deve essere assoggettata a tale imposta.
La stessa si applica in misura proporzionale del 3 per cento.
Nel caso delle scritture private si deve verificare se l’accordo è soggetto all’imposta di registro, prendendo in considerazione la natura transattiva dell’atto.
Sulla base di quanto stabilito dall’articolo 29 del Testo unico dell’imposta di registro, in relazione alle transazioni che non riguardano trasferimento di proprietà o costituzione di diritti reali:
“l’imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione.”
Si deve quindi applicare l’imposta dovuta per gli “atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 della Tariffa allegata al TUR.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Risarcimento: la somma è fuori campo IVA ma si applica l’imposta di registro