Rimborso Tari dal 2014: è stata pubblicata dal MEF la circolare n. 1/DF nella quale vengono fornite le istruzioni su quando spetta e come richiederlo. Ecco le novità.
Rimborso Tari, i comuni dovranno risarcire i contribuenti a partire dal 2014.
È questa la prima indicazione fornita dalla circolare del MEF n. 1/DF pubblicata il 20 novembre 2017 nella quale viene chiarito chi può richiedere il rimborso della quota variabile Tari e come presentare domanda.
Nelle indicazioni contenute all’interno della circolare, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha dato ragione ai contribuenti. I comuni dovranno erogare, in caso di errori nel calcolo, il rimborso della Tari illegittima applicata alle pertinenze.
Istruzioni che riprendono quanto già anticipato negli scorsi giorni, quando è scoppiato il caos Tari e sono arrivate le prime indicazioni rivolte ai contribuenti su come presentare domanda per richiedere il rimborso della quota variabile della tassa rifiuti.
Rimborso Tari, circolare MEF: quando spetta e come richiederlo
Il rimborso Tari spetta a partire dal 2014 in tutti quei casi in cui è stata applicata la quota variabile anche alle pertinenze.
Le istruzioni fornite a contribuenti e comuni dal MEF chiariscono in via ufficiale che per le pertinenze non si calcola la quota variabile; calcoli errati che, dal 2014 ad oggi, hanno comportato veri e propri salassi per le famiglie.
Nella circolare viene richiamata la normativa di riferimento, ovvero l’art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che rimanda al DPR n. 158 del 27 aprile 1999 per quanto riguarda il calcolo della tariffa da parte del Comune.
Il DPR in esame stabilisce che la tariffa (Tari) è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; la tariffa inoltre è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
La parte fissa della tassa rifiuti per le utenze domestiche è determinata in base alla superficie dell’immobile e alla composizione del nucleo familiare. La parte variabile:
“è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza”.
Tari, la quota variabile è un valore assoluto
La circolare del MEF chiarisce che la locuzione utenze domestiche si riferisce sia alle superfici adibite a civile abitazione che alle pertinenze.
Richiamando quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento Tares, applicabile anche al calcolo della Tari, la legge prevede che:
“la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti…”.
In base a quanto previsto dalla norma e richiamato nelle indicazioni del MEF sui rimborsi della Tari, la quota fissa delle utenze domestiche deve essere calcolata dai comuni moltiplicando superficie di alloggio e di pertinenze e applicando la tariffa unitaria prevista per il numero di occupanti.
Al contrario, la quota variabile è costituita da un valore assoluto, calcolato sulla base del numero degli occupanti dell’immobile. Non bisogna quindi moltiplicarlo per i metri quadri dell’utenza ma deve essere sommato alla parte fissa.
Si allega di seguito la circolare del Dipartimento delle Finanze MEF n. 1 DF del 20 novembre 2017:
- MEF - circolare n. 1 DF del 20 novembre 2017
- Scarica la circolare del Dipartimento delle Finanze MEF con i chiarimenti sul calcolo della quota variabile sulle pertinenze
Quando è possibile richiedere il rimborso Tari?
Il Dipartimento delle Finanze fornisce un esempio sul corretto calcolo della quota variabile della Tari per chiarire chi può richiedere il rimborso della tassa rifiuti a seguito dei calcoli errati da parte dei comuni.
L’esempio mette a confronto due nuclei familiari, entrambi con 3 componenti, il primo dei quali possiede un’abitazione di 100 mq e il secondo un appartamento di 80 mq e una cantina di 20 mq, che costituisce la pertinenza dell’abitazione.
Si ipotizza che la tariffa per il calcolo della parte fissa determinata dal comune sia pari a 1,10 euro mentre la parte variabile sia pari a 163,27 euro.
Applicando il calcolo errato della quota variabile anche sulle pertinenze, si verrebbe a creare la seguente situazione:
1. Primo Nucleo Familiare
Mq abitazione | Parte fissa | Parte variabile | TARI Totale |
100 mq | 100 x € 1,10= € 110 | € 163,27 | 110+163,27= € 273,27 |
2. Secondo Nucleo Familiare
Mq Abitazione | Parte fissa | Parte variabile | Totale |
80 mq | 80 x € 1,10= € 88 | € 163,27 | 88+163,27= € 251,27 |
Mq cantina pertinenziale | Parte fissa | Parte variabile | Totale |
20 mq | 20 x € 1,10 = € 22 | € 163,27 | 22+163,27=€ 185,27 |
TARI Totale = € 436,54 |
Il secondo esempio evidenzia l’errore di calcolo che, in molti comuni a partire dal 2014, ha portato a raddoppiare la Tari dovuta nel caso di possesso o detenzione di una o più pertinenze.
L’errore riguarda l’applicazione errata della quota variabile sia sulla superficie dell’abitazione che sulle pertinenze. Con questo metodo, nuclei familiari con stessi componenti e con immobili della stessa superficie si sono trovati a pagare importi differenti.
Come specificato nelle istruzioni del MEF,
“Si deve ribadire che tale differenza di importi non trova un valido sostegno logico giuridico soprattutto se si osserva che le pertinenze come le cantine o le autorimesse non possono ragionevolmente essere contraddistinte da una potenzialità di rifiuti superiore a quella che si può attribuire alle abitazioni e che così procedendo il nucleo familiare, che costituisce un parametro per la definizione della parte variabile, verrebbe preso in considerazione due volte.”
Ecco la procedura per il corretto calcolo della Tari
In base all’esempio sopra riportato, il corretto calcolo della Tari per il secondo nucleo familiare (20 mq di pertinenze) dovrà essere effettuato come segue:
Mq Abitazione e cantina pertinenziale | Parte fissa | Parte variabile | Totale |
80+20=100 mq | 100 x € 1,10= € 110 | € 163,27 | 110+163,27= € 273,27 |
Come presentare domanda di rimborso Tari
Qualora i contribuenti dovessero riscontrare errori nel calcolo della quota variabile della Tari da parte del comune o del soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti, sarà possibile presentare domanda di rimborso per gli anni a partire dal 2014.
I rimborsi potranno essere richiesti dalla data di entrata in vigore della Tari mentre il problema del calcolo errato della quota variabile non riguarda la TARSU, per la quale non era prevista la ripartizione in quota fissa e variabile.
La domanda di rimborso dovrà essere presentata entro cinque anni dal giorno del versamento.
La richiesta di rimborso della quota variabile Tari dovrà essere compilata e inviata al Comune indicando:
- dati necessari per identificare il contribuente;
- importo versato;
- importo per il quale si richiede il rimborso;
- dati identificativi della pertinenza che è stata erroneamente computata nel calcolo della Tari.
Per maggiori dettagli i lettori possono consultare la guida a come richiedere il rimborso Tari.
Tuttavia si sottolinea come nella determinazione del corretto importo da richiedere a rimborso potrebbero riscontrarsi non poche difficoltà; si consiglia pertanto di rivolgersi ad uno sportello a difesa dei diritti dei consumatori oppure ad un professionista.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rimborso Tari, circolare MEF: quando spetta e come richiederlo