La rinuncia al rimborso IVA può essere richiesta inviando la comunicazione formale di rinuncia. Ottenuto il diniego dell'Ufficio, si dovrà inserire l'importo nel rigo VL26 della dichiarazione IVA, beneficiando dall'esonero della presentazione della garanzia
La rinuncia al rimborso IVA - finalizzata all’ottenimento dell’esonero dalla presentazione della garanzia bancaria - è fattibile ma solo in determinate situazioni.
Il caso pratico che analizziamo oggi insieme si riferisce ad una richiesta di rimborso non ancora liquidato ed è tratto dalla risposta all’interpello numero 217/2023
Il contribuente dovrà inviare una comunicazione formale di rinuncia e successivamente inserire il credito nel rigo VL26 della dichiarazione IVA 2023.
Quest’ultima operazione deve essere effettuata dopo aver ricevuto il diniego da parte dell’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.
Rimborso IVA 2024, è possibile presentare la rinuncia per l’esonero dalla presentazione della garanzia?
A fornire chiarimenti sul rimborso IVA è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 217/2023.
Il documento di prassi si sofferma sul caso di rinuncia a tale rimborso, per ottenere l’esonero dalla presentazione della garanzia bancaria, che è necessaria per la liquidazione del credito di cui la società istante è titolare.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 217 del 16 febbraio 2023
- IVA - Rinuncia alla richiesta di rimborso ai fini dell’esonero dalla presentazione della garanzia – Articolo 38–bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La finalità dell’istante è proprio quella di poter beneficiare dell’esonero dalla presentazione della garanzia prevista dall’articolo 38-bis, comma 4, del decreto IVA.
Il rimborso in questione è in fase di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’istante chiede lumi sulla corretta procedura da seguire per ottenere l’esonero indicato e propone due soluzioni.
La prima consiste nel «procedere, dapprima, alla presentazione di una comunicazione di rinuncia al rimborso dell’IVA richiesto mediante procedura trimestrale in relazione al terzo trimestre dell’anno 2020.»
La seconda, in subordine, si concretizzerebbe «nell’invio di una comunicazione formale con cui manifesterebbe l’intenzione di rinunciare al rimborso del credito IVA maturato nel terzo trimestre 2020».
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la prima non si può adottare, dal momento che il rimborso è in fase di esecuzione.
Sposa, invece, la seconda strada suggerita, dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento e le indicazioni dei precedenti documenti di prassi.
I chiarimenti sul tema richiamato dall’istante sono già stati affrontati, tra gli altri documenti di prassi:
- la risoluzioni numero 99/E dell’11 novembre 2014;
- la risoluzione numero 82/E del 14 novembre 2018;
- la circolare numero 35/E del 27 ottobre 2015.
Da tali documenti di prassi, e dagli altri sullo stesso tema, si possono ricavare i seguenti principi:
- la revocabilità della richiesta di rimborso, con la rinuncia alla stessa;
- la modificabilità della richiesta formulata, nei limiti delle dichiarazioni annuali e nei casi in cui non si verifichino duplicazioni dal parallelo utilizzo delle somme come rimborso e in compensazione;
- la possibilità di apporre il visto di conformità, prima omesso.
Su quest’ultimo punto l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non ci sono ostacoli normativi all’integrazione o rettifica del modello IVA TR entro il 30 aprile di ogni anno e in ogni caso entro la scadenza dell’invio della dichiarazione annuale.
Tale integrazione può essere effettuata per modificare elementi quali la richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, a patto che l’eccedenza IVA non sia stata già rimborsata.
Rimborso IVA 2024, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per le modifiche della scelta
La possibilità di rettifica e integrazione del rimborso IVA può essere scelta esclusivamente nel caso in cui il rimborso non sia stato eseguito.
Dopo aver negato la possibilità di adottare la prima soluzione proposta dal contribuente, in quanto il rimborso in questione è già in fase di esecuzione, l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni da seguire per rendere operativa la seconda soluzione proposta.
Tale soluzione risulta in linea con le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA e con i principi dell’ordinamento, tra i quali rientra quello della salvaguardia del credito esistente.
Per prima cosa il soggetto dovrà effettuare una comunicazione formale di rinuncia al rimborso del credito in questione.
Successivamente dovrà ottenere il diniego dell’Ufficio competente.
A questo punto il soggetto potrà inserire il credito nella dichiarazione IVA 2024, in particolare al rigo VL26: “Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficio.”
In tale rigo deve essere indicato il credito chiesto a rimborso in anni precedenti, per il quale l’Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ma abbia autorizzato il contribuente a utilizzare lo stesso per l’anno 2023, in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La rinuncia al rimborso IVA