Il Ministro Orlando ha pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un comunicato breve ma di fondamentale importanza per il compimento pieno della riforma del terzo settore, un passo avanti concreto verso l'approvazione della nuova fiscalità degli ETS. La conversione in legge del DL Semplificazioni porta rilevanti novità.
La riforma del terzo settore avviata con il d.lgs 117/2017 è da molti anni ormai in fase di semi stallo, molte delle disposizioni contenute nel codice del terzo settore non possono difatti essere applicate in mancanza di alcune approvazioni collaterali, tra cui la più importante quella che dovrà fornire la Commissione Europea circa il regime fiscale riservato ai nuovi ETS.
L’approvazione della Commissione Europea al nuovo regime fiscale degli ETS rappresenta un momento cardine per l’avanzamento della riforma in quanto per molti degli adempimenti che gli ETS dovranno rispettare essa incarna una sorta di dead line, di punto fermo a partire dal quale inizieranno le puntuali scadenze da onorare.
Il Ministro Orlando ha finalmente annunciato sul sito istituzionale la svolta che da tempo le associazioni stavano aspettando, per placare i tanti dubbi e l’atmosfera di confusione creata negli anni dall’eccessiva attesa.
Riforma fiscale ETS: al via la procedura di approvazione
Chiaramente ancora nulla di certo, ma è stato sicuramente fatto un grande passo in avanti per il mondo associativo, con l’approvazione in Parlamento degli emendamenti contenuti nel DL Semplificazioni, finalmente possiamo affermare che la riforma del terzo settore è davvero vicina alla completa attuazione.
La nuova normativa fiscale per gli ETS è stata difatti approvata dal Parlamento così come annunciato anche dal Ministro Orlando e adesso anche dal Senato, si attende quindi solo di poter procedere con l’invio alla Commissione Europea.
Regime fiscale ETS: le modifiche al Codice del Terzo Settore nel Decreto Semplificazioni
Il D. L. n. 73/2022 oltre a dare un grande impulso al completamento della riforma ha anche modificato diversi aspetti importanti riguardanti appunto il regime fiscale previsto per gli ETS.
L’articolo 26 riepiloga tutte le modifiche che sono state introdotte con il D.L. n. 73/2022 relativamente a quanto era stato in origine scritto nel d.lgs 117/2017.
Ai fini di una corretta esplicazione del fenomeno provvederemo con l’analizzarne qualcuna delle più importanti.
La prima modifica da menzionare riguarda quella relativa alla definizione di attività di interesse generale così come era fornita dall’art. 79 d.lgs 117/2017 al comma 2, “le attività di interesse generale (...) si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento”.
A questa viene poi aggiunto che “i costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari”.
Il legislatore ha quindi precisato quali sono gli elementi che compongono i costi effettivi, necessari ai fini del controllo del superamento della soglia per la determinazione della commercialità o meno dell’attività esercitata dall’ente.
La percentuale da rispettare in modo che le attività di interesse generale possano essere considerate non commerciali è stata alzata dal 5 per cento al 6 per cento.
Tale percentuale rileva nell’assunto secondo il quale “le attività si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6, adesso, per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre due periodi d’imposta consecutivi”.
Un’altra importante novità, seppur di modica entità, ma che in realtà acquisisce un profondo significato restrittivo da parte del legislatore, è quella che è stata apportata al comma 6 dell’art. 79 del d.lgs 117/2017.
"Si considera non commerciale l’attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell’ente", tale assunto viene corretto dal legislatore, il quale restringe il campo di beneficio delle attività degli enti ai suoi associati, e ai familiari conviventi degli stessi. Togliendo una semplice congiunzione il legislatore ha ristretto il bacino di utenza entro il quale le associazioni possono destinare le loro attività senza che esse vengano considerate di tipo commerciale.
Molte altre sono state le piccole, grandi modifiche che il legislatore ha apportato alla disciplina contenuta nel TITOLO X afferente al regime fiscale degli enti del terzo settore, del d.lgs 117/2017.
Adesso dobbiamo solo attendere il parere della Commissione Europea.
Prossimi passi e impatto sul mondo associativo
All’interno di numerosi approfondimenti abbiamo sottolineato quanto l’approvazione da parte della Commissione Europea del nuove regime fiscale per gli ETS rappresenti un punto di svolta per l’attuazione della Riforma.
Da tale approvazione difatti dipenderanno le sorti delle ONLUS non ancora iscritte al RUNTS le quali avranno tempo solo fino al 31 marzo successivo a quello in cui è avvenuta l’approvazione per adeguare eventualmente il proprio statuto ed iscriversi al registro per non perdere i propri benefici fiscali.
Non solo le ONLUS ma molte altre situazioni attualmente in bilico dovranno essere definite con maggior celerità una volta che tale approvazione sarà definitiva.
Si attende quindi adesso il parere della Commissione Europea, per capire quali saranno le sorti della Riforma del Terzo settore, godendoci però questa piccola vittoria da tempo sognata dal mondo del no profit.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La riforma fiscale degli ETS vicina al compimento e le novità inserite nel DL Semplificazioni