Riduzione contributi INPS, nel caso in cui siano adottati contratti di solidarietà, i datori di lavoro devono seguire le istruzioni fornite dall'istituto. I dettagli sono nella circolare numero 55 del 29 aprile 2022. Oggetto del documento di prassi è lo sgravio contributivo del 35 per cento per la riduzione di oltre il 20 per cento dell'orario di lavoro di ciascun lavoratore.
Riduzione contributi INPS, nel caso in cui i datori di lavoro abbiano adottato contratti di solidarietà, devono seguire le istruzioni fornite dall’istituto.
A fare il punto sullo sgravio contributivo del 35 per cento per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione dell’orario di lavoro per più del 20 per cento è la circolare numero 55 del 29 aprile 2022.
Il documento di prassi illustra le modalità per il recupero delle riduzioni contributive sulle risorse stanziate per l’anno 2020.
All’interno del documento vengono fornite le istruzioni sulla durata dello sgravio, sull’iter istruttorio, sul calcolo della riduzione contributiva e sulla cumulabilità con le altre agevolazioni.
Riduzione contributi INPS per i contratti di solidarietà: le istruzioni per i datori di lavoro
Le istruzioni per la riduzione dei contributi INPS per i contratti di solidarietà sono fornite dall’istituto con la circolare numero 55 del 29 aprile 2022.
- INPS - Circolare numero 55 del 29 aprile 2022
- Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 863/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015. Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2020. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Il documento di prassi fornisce le istruzioni che i datori di lavoro devono seguire per ottenere lo sgravio contributivo.
Nello specifico, il documento di prassi è articolato come segue:
- Ambito soggettivo di applicazione. Misura e durata dello sgravio;
- Iter istruttorio;
- Calcolo della riduzione contributiva;
- Cumulabilità della decontribuzione di cui al D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, con il beneficio contributivo Decontribuzione Sud;
- Adempimenti delle Strutture territoriali;
- Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione del flusso. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2020;
- Istruzioni contabili.
L’articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, prevede una riduzione dei contributi INPS pari al 35 per cento per ciascun lavoratore che è interessato dalla riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20 per cento.
Tale riduzione di orario non può essere superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.
La circolare illustra le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2020.
Destinatarie della misura sono le imprese che, al 30 novembre 2020, abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.lgs numero 148/2015 e le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Completata la fase di istruttoria delle istanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha adottato i provvedimenti relativi alla misura, riconosciuta per l’importo massimo indicato in ciascuna istanza.
Nel documento di prassi viene spiegato che le imprese possono svolgere i controlli solo per i periodi per i quali siano state inviate ed elaborate le denunce Uniemens, relative alla contribuzione versata sulle prestazioni di CIGS conguagliate.
Nel documento di prassi dell’INPS viene inoltre messo in evidenza che:
“il conguaglio delle integrazioni salariali erogate dalle aziende autorizzate deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.”
Riduzione contributi INPS: calcolo e cumulo con altre agevolazioni
La riduzione dei contributi INPS si applica sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dalla diminuzione dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà.
Lo sgravio contributivo spetta per il periodo a cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all’orario di lavoro di ciascun lavoratore.
In altre parole, lo sconto sui contributi per i datori di lavoro spetta per ogni mese e per ogni lavoratore che abbia visto ridotto il proprio orario in misura superiore al 20 per cento.
Nella riduzione dei contributi non sono ricompresi le seguenti forme di contribuzione:
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 1° giugno 1991, n. 166;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
In linea generale è esclusa la cumulabilità della riduzione contributiva con altre agevolazioni per imprese.
Tuttavia, la riduzione dei contributi in questione può essere cumulata con ma misura di decontribuzione per il Sud.
Si può cumulare tale riduzione con quella prevista dall’articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ovvero dal decreto Agosto poi estesa dalla Legge di Bilancio 2021.
Come spiegato nel documento di prassi dell’INPS:
“Il beneficio contributivo Decontribuzione Sud, come anche chiarito dall’Istituito, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altre disposizioni.”
La richiesta dell’agevolazione INPS viene avviata su iniziativa del datore di lavoro.
Nella circolare INPS vengono fornite le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens.
Le quote spettanti devono essere inserite all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”.
Devono essere inseriti i seguenti elementi:
- nell’elemento “CausaleACredito”, il codice causale di nuova istituzione “L983”, che si riferisce a “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2020”;
- nell’elemento “ImportoACredito” deve essere inserito il relativo importo.
Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, ovvero luglio 2022.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Riduzione contributi INPS per i contratti di solidarietà: le istruzioni per i datori di lavoro