CIGS: nel messaggio n. 1459 del 31 marzo 2022 INPS comunica le modalità di accesso alla procedura di integrazione salariale straordinaria per aziende in riorganizzazione o in una situazione di crisi economica. Sono previste 52 settimane aggiuntive per il biennio 2022-2023, le istanze vanno presentate attraverso il Sistema UNICO.
INPS comunica tramite il messaggio n. 1459 del 31 marzo 2022 le modalità di accesso alle 52 settimane aggiuntive di CIGS dedicate ad aziende che affrontano processi di riorganizzazione o situazioni di difficoltà economica nel biennio 2022-2023.
Al codice di intervento “333” nel “Sistema UNICO” è stato aggiunto lo specifico codice evento “145”.
Dai datori di lavoro che possono usufruirne ai casi in cui è accessibile l’ulteriore periodo di CIGS: dall’Istituto le istruzioni da seguire.
CIGS: modalità di accesso alle settimane aggiuntive per le aziende in crisi
Il messaggio dell’INPS n. 1459 del 31 marzo 2022 illustra le modalità di accesso all’ulteriore trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto per imprese in riorganizzazione o in crisi.
Questa misura, introdotta con l’intervento della Legge di Bilancio 2022, cioè l’aggiunta del comma 11 ter all’art. 44 del decreto legislativo n. 148/2015, è destinata a specifiche categorie di datori di lavoro:
- i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti, hanno occupato in media più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali;
- le imprese del trasporto aereo, di gestione aeroportuale e le società derivate, le imprese del sistema aeroportuale;
- i partiti, i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, purché iscritti nel registro nazionale (art. 4, comma 2 del decreto legge n. 149/2013).
Possono essere ammessi alla misura i datori di lavoro specificati che non possono accedere ai trattamenti di CIGS dal momento che hanno raggiunto i limiti massimi di durata dei trattamenti nel quinquennio mobile, stabiliti dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015, cioè 24 mesi.
L’INPS, inoltre, specifica:
“L’impossibilità di fare ricorso ai trattamenti di CIGS, oltre che riguardare i limiti di durata complessiva dei trattamenti, può scaturire anche da aspetti di tipo “oggettivo” che precludono all’azienda di ricorrere alle misure di intervento straordinario tipizzate nel D.lgs n. 148/2015.
È il caso, in particolare, in cui opera la previsione di cui al comma 2 dell’articolo 22 del medesimo decreto legislativo.”
Il nuovo periodo di CIGS può avere una durata massima di 52 settimane fruibili, anche in modo frazionato, nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.
Il limite di spesa è di 150 milioni di euro per ciascuno dei due anni di riferimento. INPS precisa che non prenderà in considerazione ulteriori domande se dal monitoraggio emerge che si sta per superare il limite di spesa previsto.
CIGS: modalità di accesso alle settimane aggiuntive per le aziende in crisi, la procedura
Con il messaggio n. 1459, l’INPS chiarisce le modalità di accesso alla procedura di integrazione salariale straordinaria per aziende in riorganizzazione o in una situazione di crisi economica.
Nel “Sistema UNICO” è stato predisposto, nell’area relativa al codice di intervento “333”, l’apposito codice evento “145”, “processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica”.
Sono previste due modalità di erogazione: il pagamento diretto o il conguaglio e contributo addizionale.
Nel caso in cui i pagamenti siano effettuati direttamente dall’Istituto si dovrà utilizzare la procedura informatica “pagamenti diretti CIG”, la quale è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al nuovo codice evento “145”.
Per quanto riguarda la modalità di presentazione delle prestazioni da mettere a conguaglio i datori di lavoro dovranno, una volta autorizzato il conguaglio delle prestazioni anticipate, inserire il nuovo codice causale “L090”.
Il codice va inserito all’interno dell’elemento “CongCIGSAltCaus”, raggiungibile tramite il seguente percorso:
- DenunciaAziendale;
- ConguagliCIG;
- CIGAutorizzata;
- CIGStraord;
- CongCIGSACredito;
- CongCIGSAltre;
- CongCIGSAltCaus.
Per quanto riguarda, invece, la presentazione degli importi dovuti come contributo addizionale i datori di lavoro dovranno utilizzare il codice causale “E608” presente nell’elemento “CongCIGSCausAdd”.
- INPS - Messaggio numero 1459 del 31 marzo 2022
- Articolo 44, comma 11-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: CIGS 2022: modalità di accesso alle settimane aggiuntive per le aziende in crisi