Regolarizzazione colf e badanti in caso di rapporti conclusi: quando può subentrare un nuovo datore di lavoro all'interno dell'iter di emersione? Sul punto è intervenuto il Ministero dell'Interno con la circolare dell'11 maggio 2021 offrendo chiarimenti in merito alla sanatoria introdotta dal Decreto Rilancio.
L’iter di regolarizzazione di colf e badanti può essere concluso anche da un datore di lavoro diverso dal richiedente.
Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione, con la circolare dell’11 maggio 2021, fornisce chiarimenti proprio sul subentro di un nuovo datore di lavoro nella procedura di emersione del lavoro irregolare prevista dal Decreto Rilancio.
In particolare, tra le indicazioni offerte, il Ministero specifica che in alcuni casi è possibile per il nuovo datore di lavoro continuare la procedura anche quando il rapporto che aveva inizialmente dato adito alla richiesta, con un altro datore di lavoro appunto, si sia concluso per diverse ragioni.
Tali regole, tra l’altro, sono le stesse che si applicano ai braccianti agricoli, così come ricordato nel documento di prassi.
Regolarizzazione colf e badanti, quando può subentrare un nuovo datore di lavoro?
Il Decreto Rilancio, all’articolo 103 rubricato “Emersione di rapporti di lavoro”, ha introdotto la possibilità di regolarizzare, mediante deposito di apposita istanza, il rapporto contrattuale con il lavoratore anche straniero.
Da un lato, la norma ha consentito di sanare rapporti di lavoro irregolari di lavoratori italiani o stranieri, dall’altro ha introdotto per lo straniero con un permesso di soggiorno scaduto la possibilità di ottenerne uno in deroga alle regole ordinarie della durata di sei mesi.
La circolare dell’11 maggio 2020 si riferisce ai casi in cui il lavoratore è senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto.
- Ministero dell’Interno - circolare dell’11 maggio 2021
- Scarica la circolare su Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020 n.77. Emersione di rapporti di lavoro irregolare.
Nello specifico, secondo quanto si legge nel documento di prassi è consentito il subentro di un nuovo datore di lavoro nell’iter di emersione quando il rapporto sia cessato per cause non di forza maggiore quindi, per esempio, anche per volontà delle parti.
E, ancora, un nuovo datore di lavoro può portare avanti la procedura di regolarizzazione già iniziata, in ipotesi di rapporto di lavoro a tempo determinato conclusosi quando, nelle more della convocazione degli interessati presso lo Sportello Unico del Ministero, è spirato il termine finale. In tal caso chi subentra può anche non appartenere al nucleo familiare del precedente datore di lavoro.
Infine, anche in considerazione del perdurare dell’emergenza pandemica e delle pensati ricadute sul mercato del lavoro, il Ministero specifica che anche se non interviene un nuovo datore di lavoro nella procedura, la colf o la badante straniera potrà, in via eccezionale, comunque ottenere un permesso di soggiorno temporaneo in attesa di occupazione.
“Qualora (...) non vi sia un nuovo datore di lavoro disponibile all’assunzione del lavoratore, in considerazione del lungo tempo trascorso dall’invio dell’istanza e dell’alto numero di pratiche ancora in trattazione, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, interessato in merito, conviene possa essere rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno per attesa occupazione”.
Si legge nella circolare del Ministero.
Condizione necessaria per quest’ultima possibilità è la previa verifica da parte degli Sportelli unici che la domanda di regolarizzazione non sia stata inoltrata strumentalmente e che il rapporto di lavoro non si sia instaurato in modo fittizio.
Regolarizzazione colf e badanti: le istruzioni procedurali nella procedura di emersione
Per regolarizzare il dipendente non comunitario, a differenza di quello italiano o con cittadinanza europea, ci si deve rivolgere allo sportello immigrazione del Ministero dell’Interno.
Ecco, quindi, che nel documento di prassi si specifica che in tutte le ipotesi sopra descritte sarà comunque necessario procedere alla convocazione presso lo Sportello sia del datore di lavoro che aveva avanzato istanza di emersione che del lavoratore per il perfezionamento della procedura di sottoscrizione del contratto relativo al rapporto di lavoro cessato.
A tal fine, il cittadino straniero deve:
- essere stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 o aver soggiornato in Italia precedentemente all’8 marzo 2020 in forza della dichiarazione di presenza o essere in possesso di attestazioni costituite da documentazioni di data certa provenienti da organismi pubblici;
- non aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.
Lo straniero che vorrà chiedere il permesso temporaneo di soggiorno, invece, dovrà rivolgersi direttamente alla Questura.
Le istanze di sanatoria, così come disposta dal citato articolo 103, sono presentate dal datore di lavoro previo pagamento di 500 euro per ciascun lavoratore. A cui deve aggiungersi il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale.
Per le richieste presentate dai lavoratori con permesso di soggiorno scaduto il contributo è pari a 130 euro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Regolarizzazione colf e badanti, quando può subentrare un nuovo datore di lavoro?