Accesso vietato al regime impatriati per coloro che dopo un periodo all'estero svolgono un tirocinio in Italia: lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 152 del 2024
Il regime impatriati vale anche per chi torna in Italia e svolge un tirocinio? L’Agenzia delle Entrate non ha dubbi: l’esclusione è netta.
Anche se i redditi percepiti sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, l’attività formativa non basta per accedere alle agevolazioni fiscali.
I chiarimenti, che riguardano il vecchio assetto di regole, sono contenuti nell’ultima risposta all’interpello fornita sul tema.
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Regime impatriati: anche con il tirocinio si accede alla agevolazioni fiscali?
Lo spunto per fare luce sulle regole da applicare arriva da un cittadino italiano, residente in Germania e dipendente di un’azienda tedesca per tre anni, che è impegnato da settembre 2023 in un master presso una Università italiana.
Nell’ambito della formazione, da giugno e fino al 31 agosto, svolgerà un tirocinio retribuito presso un’azienda italiana e si è rivolto all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di beneficiare del vecchio regime impatriati, regolato dal decreto legislativo numero 147 del 2015.
Ma dall’Amministrazione finanziaria arriva un veto. Prima di tutto la risposta all’interpello numero 152 del 15 luglio 2024 ricorda che, pur essendo ancora accessibile a chi ha trasferito la residenza entro il 31 dicembre scorso, il decreto numero 209 del 2023 ha abrogato il vecchio sistema di agevolazioni fiscali e ne ha ridisegnato uno nuovo che, tra le altre novità, porta la riduzione della base imponibile dal 70 al 50 per cento.
Regime impatriati: anche con il tirocinio si accede alla agevolazioni fiscali?
In ogni caso per il contribuente non è possibile beneficiare del regime impatriati perché l’attività di tirocinio non può essere considerata attività lavorativa svolta in Italia, requisito essenziale da rispettare per accedere ai benefici.
L’obiettivo è quello di “agevolare i redditi derivanti dallo svolgimento di
un’attività lavorativa in Italia da parte di soggetti che vi trasferiscono la residenza fiscale”, spiega il documento.
“Sono da ritenersi, pertanto, escluse dall’agevolazione, in via generale, le somme che non sono corrisposte a fronte della prestazione di una “attività lavorativa” svolta nel territorio dello Stato da parte del percipiente quali, ad esempio, le borse di studio corrisposte ai fini di studio o di addestramento professionale (tirocinio e/o stage) che non derivano da un rapporto di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”.
Nonostante le somme che si ricevono per lo svolgimento di un tirocinio rientrino tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, restano comunque escluse dal regime speciale perché derivano dallo svolgimento di attività formative.
Ed è proprio il caso del contribuente che chiede chiarimenti: in Italia sta svolgendo un periodo di formazione e di orientamento al lavoro, non ha in essere un rapporto di lavoro.
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