Regime forfettario, anche la pensione esente rientra nel calcolo dei limiti

Rosy D’Elia - Irpef

Accesso vietato al regime forfettario anche ai titolari di pensione esente dalla tassazione: rientra tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati che, oltre il limite di 30.000 euro, ostacolano la possibilità di applicare la flat tax. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 311 del 2023

Regime forfettario, anche la pensione esente rientra nel calcolo dei limiti

Anche i titolari di una pensione che non è soggetta a tassazione in Italia devono rispettare il limite di 30.000 euro per l’accesso al regime forfettario. Le cifre, infatti, rientrano tra i redditi di lavoro e assimilati che ostacolano la possibilità di applicare la flat tax, l’imposta sostitutiva pari al 15 o al 5 per cento per le nuove attività.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 311 del 3 maggio 2023.

Regime forfettario: tra i redditi di lavoro che ostacolano l’accesso anche la pensione esente

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulle regole da applicare arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è un cittadino residente in un paese UE che vorrebbe trasferirsi in Italia e aprire una partita IVA. All’Agenzia dell’Entrate si rivolge per verificare la possibilità di applicare il regime forfettario regolato dalla Legge di Bilancio 2015 e più volte modificato.

In ultima battuta, la Manovra 2023 è intervenuta per aumentare la soglia di ricavi e compensi entro la quale è possibile applicare l’imposta sostitutiva da 65.000 a 85.000 euro e per prevedere una fuoriuscita immediata in caso di superamento del limite di 100.000 euro.

Tra le diverse regole previste per l’applicazione, c’è anche la necessità di non aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e assimilati oltre l’importo di 30.000 euro.

Il contribuente è titolare di una pensione da ex dipendente della Commissione Europea che supera il limite stabilito dalla normativa ma è esclusa dalla tassazione nazionale negli Stati membri dell’UE. Facendo leva su questo aspetto, ritiene di poter applicare l’imposta sostitutiva.

Ma dall’Agenzia delle Entrate arriva un veto con la risposta numero 311 del 3 maggio 2023:

“il Regime dei forfetari è escluso per un soggetto che percepisce una pensione di vecchiaia» che, in assenza di indicazioni contrarie da parte del Contribuente, deve ritenersi astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR eccedente i 30.000 euro, ancorché questa sia esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al TFUE”.

Redditi di lavoro e assimilati oltre i 30.000 euro escludono dal regime forfettario

Nel motivare la sua risposta, l’Amministrazione finanziaria sottolinea che non è rilevante l’esclusione delle somme dalla tassazione, sono due gli elementi da considerare per verificare la possibilità di accedere al regime forfettario: la natura dei redditi percepiti e il loro valore.

Tra i casi di esclusione previsti dall’articolo 1, comma 57, lettera d­ter), della legge n. 190 del 2014 vengono menzionati anche “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.

La regola si applica a tutti i titolari di redditi astrattamente riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, tra cui rientra anche la pensione di vecchiaia al centro del caso analizzato.

La loro tassazione in Italia, su cui il contribuente si sofferma, o il valore delle imposte corrisposte su questa tipologia di redditi non ha alcun impatto sull’accesso al regime forfettario.

D’altronde, riprendendo i contenuti della circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ricorda lo scopo con cui la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva è stata introdotta: incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali.

Tutti i dettagli nel testo integrale della risposta all’interpello numero 311 del 3 maggio 2023.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 311 del 3 maggio 2023
Art. 1, co. 54 e ss., L. n. 190 del 1994 – regime dei forfetari – causa di esclusione – lettera d–ter) del co. 57 – redditi di lavoro dipendente e assimilati – non imponibili in Italia – rilevanza.

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