Regime forfettario per medici assunti in co.co.co. causa Covid: nessuna ritenuta IRPEF

Medici e sanitari in regime forfettario assunti in co.co.co. in piena emergenza Covid: i compensi corrisposti dal Ministero della Salute non sono assoggettati a ritenuta e, qualora illegittimamente applicata, può essere recuperato l'eccedente in sede di dichiarazione o chiesto a rimborso. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 463 del 7 luglio 2021.

Regime forfettario per medici assunti in co.co.co. causa Covid: nessuna ritenuta IRPEF

I compensi dei medici e dei sanitari in regime forfettario assunti dal Ministero della Salute in emergenza Covid, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, non sono sottoposti a ritenuta IRPEF.

Qualora il Ministero l’abbia erroneamente applicata, quindi, l’importo eccedente potrà essere recuperato dall’interessato in sede di dichiarazione dei redditi o chiesto a rimborso.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 462 del 7 luglio 2021 su richiesta dello stesso dicastero, specificando che le somme corrisposte a titolo di retribuzione e ingiustamente assoggettate a ritenuta IRPEF costituiscono redditi di lavoro autonomo e non, invece, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Regime forfettario per medici assunti in co.co.co. causa Covid: nessuna ritenuta IRPEF

I compensi dei medici che hanno stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa con il Ministero della Salute durante la pandemia, a patto che gli interessati rispettino le condizioni per il regime forfettario, non devono essere assoggettati a ritenuta.

I professionisti a cui è stata applicata indistintamente la ritenuta nonostante aderissero a tale regime, infatti, hanno eccepito che al caso specifico dovesse trovare applicazione l’imposta sostitutiva, perché il compenso a fronte della collaborazione rientrava nell’oggetto dell’arte o della professione, esplicitamente escluso dai redditi da lavoro dipendente dall’art. 50 comma 1, lette c-bis dello stesso TUIR.

Nel caso a cui si riferisce la risposta all’interpello numero 463 il Ministero che ha affidato gli incarichi ha, invece, emesso cedolini riportanti gli emolumenti corrisposti, con indicazione delle trattenute previste ai fini IRPEF ed IRAP nei confronti di tutti i professionisti, a prescindere dal regime utilizzato.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello numero 463 del 7 luglio 2021
Scaricala risposta all’interpello su Regime fiscale compensi erogati a medici in regime forfetario in esecuzione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa - articoli 50, comma 1, lett. c-bis, e 53, comma 1, Tuir e articolo 1, commi da 54 a 84, legge di Stabilita 2015 e ss.mm.

Al contrario, su questi compensi si sarebbe dovuta applicare l’unica imposta sostitutiva del 15 per cento, propria del regime agevolato, e non la ritenuta alla fonte.

(...) per quanto concerne le ritenute subite sui compensi percepiti dai medici e, per i motivi illustrati, non dovute, le stesse potranno essere recuperate, in sede di dichiarazione annuale ovvero chieste a rimborso”.

Si legge nel documento che, di fatto, ribadisce quanto già specificato nella circolare del 4 aprile 2016, numero 10/E.

Compensi ai medici in co.co.co, perché si considerano redditi da lavoro autonomo

La retribuzione corrisposta ai medici aderenti al regime forfettario, esterni all’amministrazione assunti in forza di contratti co.co.co, rientra tra i redditi da lavoro autonomo definiti nell’art. 53 del TUIR.

Questo è il presupposto da cui parte il percorso argomentativo dell’Agenzia che ha condotto all’esclusione della ritenuta sui compensi percepiti.

In base al “principio di attrazione”, infatti, se sussiste una connessione tra l’attività di collaborazione e quella professionale, ossia se per lo svolgimento delle prestazioni di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo, i compensi percepiti sono assimilabili a redditi da lavoro autonomo.

“In sostanza, nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo sussiste un principio di attrazione per quei rapporti di collaborazione (...) inerenti l’oggetto dell’attività di lavoro autonomo esercitata dal contribuente”.

Spiega l’Agenzia delle Entrate, con riguardo a quanto percepito in ragione della prestazione lavorativa svolta dai medici che, proprio nel caso di specie, sono professionisti “prestati” all’amministrazione.

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