Redditometro: è necessario dimostrare che i redditi sono serviti per coprire le spese contestate

Emiliano Marvulli - Dichiarazioni e adempimenti

Redditometro: non è sufficiente semplicemente provare la disponibilità di ulteriori redditi, ma bisogna dimostrare che sono serviti a coprire le spese contestate. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 12600 del 20 aprile 2022.

Redditometro: è necessario dimostrare che i redditi sono serviti per coprire le spese contestate

In tema di accertamento sintetico, nella versione vigente prima della modifica apportata dal DL 78/2010, il contribuente deve dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito accertato deriva, in tutto o in parte, da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, a condizione che l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso risultino da idonea documentazione.

Pertanto, ai fini del superamento della presunzione legale non è sufficiente provare la disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), ma è necessario anche la prova documentale che detti ulteriori redditi siano stati (o sarebbero potuti essere stati) utilizzati per coprire le spese contestate.

Questo il principio contenuto nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 12600 pubblicata il 20 aprile 2022.

I fatti – La controversia attiene al ricorso avverso un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate ha rideterminato in via sintetica il reddito imponibile relativo al 2008 di un contribuente, la cui capacità reddituale era risultata incoerente rispetto all’ammontare delle spese sostenute e alle rilevazioni del redditometro.

Il ricorso è stato accolto dalla CTP e avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto appello. La CTR ha respinto l’appello della parte pubblica sulla motivazione per cui il contribuente aveva fornito la prova contraria ex art 38 comma 4 DPR 600/73 con la disponibilità di risorse non costituenti redditi disponibili, non prevedendo la norma la necessità di dimostrare la destinazione delle provviste al sostenimento delle spese poste a base dell’accertamento sintetico.

Con specifico motivo di doglianza l’Ufficio ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, lamentando come il giudice del rinvio non avesse valorizzato la circostanza che il contribuente, a fronte delle presunzioni offerte dall’Ufficio, non avesse fornito la prova contraria in ordine alla esistenza di redditi esenti idonei a giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello accertato attraverso i beni-indice.

La decisione – Si premette che, nella versione vigente nel periodo d’imposta 2008, l’art. 38 del D.P.R. 600 del 1973 prevedeva l’onere per il contribuente di dimostrare e documentare, in termini di entità e durata, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente fosse costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

In particolare il comma 6, nella versione applicabile ratione temporis, così prevedeva “Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”.

Premesso questo, la Corte di Cassazione ha ricordato che la metodologia di accertamento sintetico è basata su una presunzione legale relativa, avente valore sino a prova contraria, rappresentata dal sostenimento di spese, investimenti o altri fatti incrementativi del patrimonio che costituiscono prova dell’esistenza di un reddito idoneo a consentire la spesa medesima.

Dal lato probatorio la Corte ha accolto la tesi dell’Amministrazione finanziaria, in linea non solo con la lettera della norma ma anche con l’orientamento di legittimità prevalente, secondo cui l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito accertato deriva, in tutto o in parte, da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, a condizione che l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso risultino da idonea documentazione.

In altre parole i giudici di legittimità non ritengono sufficiente, in tema di onere della prova, che il contribuente provi soltanto la disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), essendo necessario anche la prova documentale che detti ulteriori redditi siano stati (o sarebbero potuti essere stati) utilizzati per coprire le spese contestate.

In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, “previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati”.

Peraltro, la prova documentale può essere fornita con qualsiasi mezzo utile, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame, quindi non il loro semplice transito nella disponibilità del contribuente.

Pertanto hanno errato i giudici della CTR quando hanno valorizzato, quale prova contraria, solo la circostanza che il contribuente, avesse conseguito una disponibilità economica sufficiente a coprire le spese contestata senza che fossero stati effettuati accertamenti sulla sua durata.

Da qui la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR in diversa composizione.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network